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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 17674/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28407/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Fonzaso (BL), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: 16– 28407 - 2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, n. 666/19/2014 , pronunciata il 17 febbraio 2014 e depositata il 15 aprile 2014,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società MEC.FE in liquidazione chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata con decreto del Tribunale di Bolzano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Sulla base degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione regolarmente notificati all’ente contribuente, ormai divenuti definitivi per mancata opposizione, l’Erario notificava due cartelle esattoriali in data 28 luglio e 18 ottobre 201, le quali venivano impugnate dinanzi alla CTP di Belluno sul presupposto dell’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione in pendenza della procedura di concordato preventivo, nonché della illegittimità delle cartelle emesse sulla base di un modello approvato da un organo incompetente e della carenza di motivazione degli atti impositivi; infine la contribuente lamentava l’omessa sottoscrizione delle cartelle e l’illegittima determinazione delle sanzioni. 2.I giudici di primo grado dichiaravano l’illegittimità della cartella in ragione del combinato disposto degli artt. 168 e 184 l.f. ritenendo che l’Amministrazione finanziaria, una volta insinuata nella procedura di concordato conclusasi con l’omologazione, non potesse iniziare o proseguire azioniin contrasto con la citata normativa. 3.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la prima sentenza.

La CTR del Veneto respingeva il gravame, affermando l’inutilità della emissione delle cartelle una volta omologato il concordato, il quale rendeva definitivo il credito erariale nei confronti della società debitrice; ulteriormente affermando che l’emissione del 16– 28407 - 2014 – 14/06/2023 MMF ruolo straordinario, ritenuto superfluo rispetto alla procedura concordataria, deve recare un importo analogo a quello ammesso nel concordatomentre le cartelle conteneva no un credito superiore a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l’addebito aggiuntivo di interessi e compensi di riscossione. 4.Ricorreva la società ricorrente sulla base di un articolato motivo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 51, 160, 168, 169, 171, 177, 180, 181, 182-ter e 184 R.D. n. 267/1942, 11, 14, 15-bis, 25, 50 e 90 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Resisteva con controricorso la società contribuente mentre rimaneva intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camera di consiglio del 22 maggio 2019 questa Corte accertava come il giudizio fosse soggetto alla sospensione ope legis avendo la società contribuente presentato istanza di sospensione del processo fino al 10 giugno 2019, ivi intendendo avvalersi del beneficio della chiusura delle liti fiscali ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e depositando nel contempo la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 citato, corredata della ricevuta di accettazione e consegna nonché del modello F24 per il pagamento della prima rata.

2. Con istanza del 18 gennaio 2021 la società contribuente chiedeva l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 6, co. 13, d.l. n. 119/2018, giacché alcuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.

Non di meno, con ordinanza interlocutoria n. 915 del 13 gennaio 2023, questa Corte rilevava che parte controricorrente ha depositato dapprima un’istanza di sospensione del giudizio, quindi un’ulteriore memoria nella quale ha dedotto di aver definito «solo parzialmente la presente controversia», ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018. 16– 28407 - 2014 – 14/06/2023 MMF Dalla documentazione presente al fascicolo di ufficio non è dato desumere la presentazione di un’istanza di definizione agevolata, mentre il riferimento della controricorrente alle disposizioni di cui al d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., viene operato in relazione a giudizio che ha ad oggetto, - piuttosto che atti impositivi, nella fattispecie divenuti definitivi, come si è anticipato, per difetto di impugnazione, -due cartelle di pagamento, rispetto alle quali si prospettano come più pertinenti le disposizioni di favore di cui allo stesso d.l. n. 119 del 2018, art. 3. 3.Rilevato che la citata ordinanza di questa Corte aveva fissato alle partitermine di 90 giorni dalla sua comunicazione per depositare documentazione attestante l’intervenuta definizione, disponendo acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate, ma che nulla risulta pervenuto; PQM la Cortedispone rinvi o a nuovo ruolo , onerando parte diligente del deposito della documentazione già richiesta nel term

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28407/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Fonzaso (BL), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: 16– 28407 - 2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, n. 666/19/2014 , pronunciata il 17 febbraio 2014 e depositata il 15 aprile 2014,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società MEC.FE in liquidazione chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata con decreto del Tribunale di Bolzano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Sulla base degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione regolarmente notificati all’ente contribuente, ormai divenuti definitivi per mancata opposizione, l’Erario notificava due cartelle esattoriali in data 28 luglio e 18 ottobre 201, le quali venivano impugnate dinanzi alla CTP di Belluno sul presupposto dell’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione in pendenza della procedura di concordato preventivo, nonché della illegittimità delle cartelle emesse sulla base di un modello approvato da un organo incompetente e della carenza di motivazione degli atti impositivi; infine la contribuente lamentava l’omessa sottoscrizione delle cartelle e l’illegittima determinazione delle sanzioni. 2.I giudici di primo grado dichiaravano l’illegittimità della cartella in ragione del combinato disposto degli artt. 168 e 184 l.f. ritenendo che l’Amministrazione finanziaria, una volta insinuata nella procedura di concordato conclusasi con l’omologazione, non potesse iniziare o proseguire azioniin contrasto con la citata normativa. 3.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la prima sentenza. La CTR del Veneto respingeva il gravame, affermando l’inutilità della emissione delle cartelle una volta omologato il concordato, il quale rendeva definitivo il credito erariale nei confronti della società debitrice; ulteriormente affermando che l’emissione del 16– 28407 - 2014 – 14/06/2023 MMF ruolo straordinario, ritenuto superfluo rispetto alla procedura concordataria, deve recare un importo analogo a quello ammesso nel concordatomentre le cartelle conteneva no un credito superiore a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l’addebito aggiuntivo di interessi e compensi di riscossione. 4.Ricorreva la società ricorrente sulla base di un articolato motivo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 51, 160, 168, 169, 171, 177, 180, 181, 182-ter e 184 R.D. n. 267/1942, 11, 14, 15-bis, 25, 50 e 90 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Resisteva con controricorso la società contribuente mentre rimaneva intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camera di consiglio del 22 maggio 2019 questa Corte accertava come il giudizio fosse soggetto alla sospensione ope legis avendo la società contribuente presentato istanza di sospensione del processo fino al 10 giugno 2019, ivi intendendo avvalersi del beneficio della chiusura delle liti fiscali ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e depositando nel contempo la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 citato, corredata della ricevuta di accettazione e consegna nonché del modello F24 per il pagamento della prima rata. 2. Con istanza del 18 gennaio 2021 la società contribuente chiedeva l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 6, co. 13, d.l. n. 119/2018, giacché alcuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Non di meno, con ordinanza interlocutoria n. 915 del 13 gennaio 2023, questa Corte rilevava che parte controricorrente ha depositato dapprima un’istanza di sospensione del giudizio, quindi un’ulteriore memoria nella quale ha dedotto di aver definito «solo parzialmente la presente controversia», ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018. 16– 28407 - 2014 – 14/06/2023 MMF Dalla documentazione presente al fascicolo di ufficio non è dato desumere la presentazione di un’istanza di definizione agevolata, mentre il riferimento della controricorrente alle disposizioni di cui al d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., viene operato in relazione a giudizio che ha ad oggetto, - piuttosto che atti impositivi, nella fattispecie divenuti definitivi, come si è anticipato, per difetto di impugnazione, -due cartelle di pagamento, rispetto alle quali si prospettano come più pertinenti le disposizioni di favore di cui allo stesso d.l. n. 119 del 2018, art. 3. 3.Rilevato che la citata ordinanza di questa Corte aveva fissato alle partitermine di 90 giorni dalla sua comunicazione per depositare documentazione attestante l’intervenuta definizione, disponendo acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate, ma che nulla risulta pervenuto; PQM la Cortedispone rinvi o a nuovo ruolo , onerando parte diligente del deposito della documentazione già richiesta nel term
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