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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08488/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7286-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassaizone -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1806/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2232/2019 il Tribunale di Siracusa rigettava tanto la domanda principale di rivendicazione di un appartamento sito in Augusta, spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e Davide, quanto quella riconvenzionale di usucapione del medesimo bene, proposta dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 1806/2021 la Corte di Appello di Catania riformava la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda principale di rivendicazione ed ordinando alla convenuta il rilascio del bene Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Davide.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la domanda di rivendicazione non era stata correttamente formulata dagli attori, e che la sua precisazione, consentita dal Tribunale, si era in realtà risolta in una mutatio libelli.

La censura è inammissibile.

La Corte distrettuale da atto che l’immobile rivendicato era stato inizialmente indicato con riferimento alla particella 957, relativa in realtà al terreno, ma che tale imprecisione era compensata dalla descrizione del bene, con indicazione di dati catastali tipici di un appartamento (categoria, classe catastale, piano) e dal riferimento al rogito di acquisto del 9.11.1983, prodotto in atti del giudizio di merito.

L’imprecisione, peraltro, era poi stata emendata a seguito di ordinanza del Tribunale, resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 c.p.c.

La censura in esame, nel contestare tanto l’operato del primo giudice, che l’interpretazione data dalla Corte di secondo grado, si fonda sull’assunto che il Tribunale abbia consentito una mutatio libelli agli attori: in tal mo do, la ricorrente non coglie la ratio della decisione impugnata, secondo la quale non vi era stata alcuna modifica del petitum, in quanto il bene rivendicato era sin dal principio identificabile con l’appartamento.

Il provvedimento del Tribunale, che ha consentito agli attori di precisare la domanda indicando con precisione i riferimenti catastali del bene rivendicato, non è dunque stato ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, che ha –piuttosto– fondato la propria decisione sulla ritenuta originaria identificabilità del bene oggetto della domanda ex art. 948 c.c.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare che la domanda di rivendicazione era stata in origine proposta con riferimento a beni diversi da quelli indicati nel titolo allegato dagli attori, o comunque avrebbe dovuto rilevare l’indeterminatezza del petitum.

Avendo, invece, pronunciato sulla domanda predetta, la Corte di merito sarebbe incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c.

La censura è inammissibile, per le medesime considerazioni esposte in relazione allo scrutinio del primo motivo.

La ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui il bene rivendicato era stato adeguatamente individuato dagli attori sin dal momento dell’introduzione del giudizio.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 245, 246, 247 e ss. e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere il motivo di gravame con il quale era stata impugnata la decisione di primo grado, per aver precluso la testimonianza di due testi, originariamente ammessi ma risultati presenti in aula nel corso della deposizione di altro testimone.

La censura è inammissibile, perché difetta di decisività.

La Corte di Appello, alla luce della documentazione esistente agli atti del giudizio, ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): di conseguenza, la ricorrente non ha alcun interesse a sollevare censure in relazione alle modalità di acquisizione della prova orale.

Inoltre, la sentenza non da atto dell’esclusione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dedotta a pag. 9 del ricorso, e la ricorrente non riporta, neppure per stralcio, i provvedimenti con cui detti testimoni sarebbero stati inizialmente ammessi, ed in seguito esclusi perché presenti in aula in occasione della deposizione di altro teste, né precisa le circostanze di fatto sulle quali i testimoni asseritamente esclusi avrebbero dovuto riferire: il collegio, di conseguenza, non è neanche posto in condizione di verificare la decisività della doglianza.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2967, 1362, 1362, 1364, 1366, 1369 e 1372 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il titolo prodotto dagli attori in rivendicazione, senza rilevare che esso aveva ad oggetto un appartamento distinto dalla particella catastale 952, mentre gli attori avevano agito in rivendicazione con riguardo alle diverse particelle 957 e

956. La censura è inammissibile, per le stesse considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio dei primi due motivi del ricorso.

Il giudice di merito ha invero ritenuto che l’immobile oggetto della domanda di rivendicazione fosse stato adeguatamente individuato, e la doglianza in esame contrappone, alla ricostruzione in punto di fatto operata dalla Corte distrettuale, una diversa, ed alternativa, lettura del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è consentito promuovere, in sede di legittimità, una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella fatta propria dal giudice di merito, dovendosi ribadire che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 132 c.p.c., 1350 e 2704 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla scrittura privata datata 22.12.1997, escludendone la rilevanza ai fini della decisione.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha affermato l’irrilevanza della scrittura privata di cui alla quinto doglianza, poiché esso conteneva soltanto l’impegno della sorella dell’odierna ricorrente, dante causa degli attori in rivendicazione, di formalizzare l’attribuzione della proprietà del cespite oggetto di causa in capo alla [OSCURATO:PERSONA], era privo di data e dunque non era idoneo a dimostrare la proprietà dei beni in capo all’originaria convenuta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Né la statuizione relativa alcontenuto solo obbligatorio del documento, né quella concernente l’assenza di data, risultano adeguatamente attinte dalla censura in esame, con la quale la ricorrente propone semplicemente un’interpretazione alternativa del documento in esame, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito.

L’ulteriore deduzione, pure contenuta nel motivo in esame, per cui il giudice di merito avrebbe valutato in modo superficiale le risultanze della prova orale (cfr. pag. 13 del ricorso), valorizzando, invece, alcuni pagamenti eseguiti dai rivendicanti (cfr. pag. 14 del ricorso) è del pari inammissibile, in quanto si risolve in una critica al procedimento valutativo delle risultanze istruttorie, e dunque al giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7286-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassaizone -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1806/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2232/2019 il Tribunale di Siracusa rigettava tanto la domanda principale di rivendicazione di un appartamento sito in Augusta, spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e Davide, quanto quella riconvenzionale di usucapione del medesimo bene, proposta dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 1806/2021 la Corte di Appello di Catania riformava la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda principale di rivendicazione ed ordinando alla convenuta il rilascio del bene Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Davide. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la domanda di rivendicazione non era stata correttamente formulata dagli attori, e che la sua precisazione, consentita dal Tribunale, si era in realtà risolta in una mutatio libelli. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale da atto che l’immobile rivendicato era stato inizialmente indicato con riferimento alla particella 957, relativa in realtà al terreno, ma che tale imprecisione era compensata dalla descrizione del bene, con indicazione di dati catastali tipici di un appartamento (categoria, classe catastale, piano) e dal riferimento al rogito di acquisto del 9.11.1983, prodotto in atti del giudizio di merito. L’imprecisione, peraltro, era poi stata emendata a seguito di ordinanza del Tribunale, resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 c.p.c. La censura in esame, nel contestare tanto l’operato del primo giudice, che l’interpretazione data dalla Corte di secondo grado, si fonda sull’assunto che il Tribunale abbia consentito una mutatio libelli agli attori: in tal mo do, la ricorrente non coglie la ratio della decisione impugnata, secondo la quale non vi era stata alcuna modifica del petitum, in quanto il bene rivendicato era sin dal principio identificabile con l’appartamento. Il provvedimento del Tribunale, che ha consentito agli attori di precisare la domanda indicando con precisione i riferimenti catastali del bene rivendicato, non è dunque stato ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, che ha –piuttosto– fondato la propria decisione sulla ritenuta originaria identificabilità del bene oggetto della domanda ex art. 948 c.c. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare che la domanda di rivendicazione era stata in origine proposta con riferimento a beni diversi da quelli indicati nel titolo allegato dagli attori, o comunque avrebbe dovuto rilevare l’indeterminatezza del petitum. Avendo, invece, pronunciato sulla domanda predetta, la Corte di merito sarebbe incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c. La censura è inammissibile, per le medesime considerazioni esposte in relazione allo scrutinio del primo motivo. La ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui il bene rivendicato era stato adeguatamente individuato dagli attori sin dal momento dell’introduzione del giudizio. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 245, 246, 247 e ss. e 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere il motivo di gravame con il quale era stata impugnata la decisione di primo grado, per aver precluso la testimonianza di due testi, originariamente ammessi ma risultati presenti in aula nel corso della deposizione di altro testimone. La censura è inammissibile, perché difetta di decisività. La Corte di Appello, alla luce della documentazione esistente agli atti del giudizio, ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): di conseguenza, la ricorrente non ha alcun interesse a sollevare censure in relazione alle modalità di acquisizione della prova orale. Inoltre, la sentenza non da atto dell’esclusione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dedotta a pag. 9 del ricorso, e la ricorrente non riporta, neppure per stralcio, i provvedimenti con cui detti testimoni sarebbero stati inizialmente ammessi, ed in seguito esclusi perché presenti in aula in occasione della deposizione di altro teste, né precisa le circostanze di fatto sulle quali i testimoni asseritamente esclusi avrebbero dovuto riferire: il collegio, di conseguenza, non è neanche posto in condizione di verificare la decisività della doglianza. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2967, 1362, 1362, 1364, 1366, 1369 e 1372 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il titolo prodotto dagli attori in rivendicazione, senza rilevare che esso aveva ad oggetto un appartamento distinto dalla particella catastale 952, mentre gli attori avevano agito in rivendicazione con riguardo alle diverse particelle 957 e 956. La censura è inammissibile, per le stesse considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio dei primi due motivi del ricorso. Il giudice di merito ha invero ritenuto che l’immobile oggetto della domanda di rivendicazione fosse stato adeguatamente individuato, e la doglianza in esame contrappone, alla ricostruzione in punto di fatto operata dalla Corte distrettuale, una diversa, ed alternativa, lettura del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è consentito promuovere, in sede di legittimità, una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella fatta propria dal giudice di merito, dovendosi ribadire che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 132 c.p.c., 1350 e 2704 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla scrittura privata datata 22.12.1997, escludendone la rilevanza ai fini della decisione. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha affermato l’irrilevanza della scrittura privata di cui alla quinto doglianza, poiché esso conteneva soltanto l’impegno della sorella dell’odierna ricorrente, dante causa degli attori in rivendicazione, di formalizzare l’attribuzione della proprietà del cespite oggetto di causa in capo alla [OSCURATO:PERSONA], era privo di data e dunque non era idoneo a dimostrare la proprietà dei beni in capo all’originaria convenuta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Né la statuizione relativa alcontenuto solo obbligatorio del documento, né quella concernente l’assenza di data, risultano adeguatamente attinte dalla censura in esame, con la quale la ricorrente propone semplicemente un’interpretazione alternativa del documento in esame, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito. L’ulteriore deduzione, pure contenuta nel motivo in esame, per cui il giudice di merito avrebbe valutato in modo superficiale le risultanze della prova orale (cfr. pag. 13 del ricorso), valorizzando, invece, alcuni pagamenti eseguiti dai rivendicanti (cfr. pag. 14 del ricorso) è del pari inammissibile, in quanto si risolve in una critica al procedimento valutativo delle risultanze istruttorie, e dunque al giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
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