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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03267/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .r\f`"n, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la instaurazione del rito cartolare in appello, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 23-bis, commi 1 e 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, secondo cui la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, salvo che, nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale ovvero che, entro lo stesso termine perentorio, l'imputato manifesti la volontà di comparire; che, di conseguenza, trattandosi di un termine perentorio e, dunque, stabilito a pena di decadenza, il superamento del termine entro cui devono essere formulate le richieste di discussione orale e di partecipazione all'udienza determina il consolidamento della trattazione con forma scritta; che, peraltro, non risulta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto tale disciplina, prevedendo un contraddittorio cartolare e consentendo, a richiesta di parte, la trattazione orale, costituisce un valido presidio e non un vulnus per l'esercizio del diritto di difesa, è indifferentemente applicabile alla parte pubblica e a quelle private, ed è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 624 e 116 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, né è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;che, inoltre, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio ed avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, peraltro, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione; che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);S• C-) VVv\,' rilevato', pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .r\f`"n, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la instaurazione del rito cartolare in appello, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 23-bis, commi 1 e 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, secondo cui la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, salvo che, nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale ovvero che, entro lo stesso termine perentorio, l'imputato manifesti la volontà di comparire; che, di conseguenza, trattandosi di un termine perentorio e, dunque, stabilito a pena di decadenza, il superamento del termine entro cui devono essere formulate le richieste di discussione orale e di partecipazione all'udienza determina il consolidamento della trattazione con forma scritta; che, peraltro, non risulta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto tale disciplina, prevedendo un contraddittorio cartolare e consentendo, a richiesta di parte, la trattazione orale, costituisce un valido presidio e non un vulnus per l'esercizio del diritto di difesa, è indifferentemente applicabile alla parte pubblica e a quelle private, ed è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 624 e 116 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, né è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;che, inoltre, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio ed avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, peraltro, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione; che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);S• C-) VVv\,' rilevato', pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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