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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09302/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7526/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] L. MANARA 13, presso lo studio dell’avvocatoGIUNTONI GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2370/2021 depositata il 13settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1608/2019, accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di fornitura di energia elettrica a [OSCURATO:SOCIETA]., revocandolo.

Proponeva appello la cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] resistevano e la cedente restava contumace.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2370/2021, accogliendo parzialmente il gravame, condannavaGalleani Chignoli a pagare all’appellante la somma di euro 11.136,29 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione , sulla base di tre motivi, illustrato anche con memoria, da cui si difende la società [OSCURATO:PERSONA].p.a., cessionaria del credito, con controricorso.

Considerato che:1.

Con il motivo sub A la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 157, 183, 194, 198, 201, 62 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere il giudice d’appello ritenuta illegittima l’acquisizione di documenti nel corso della consulenza tecnica d’ufficio, essendo scaduti i termini di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., “manell’ambito di una consulenza tecnica contabile”. 1.1 Controparte aveva lamentato nell’atto d’appello la produzione durante le operazioni peritali, effettuate dal consulente tecnico di parte dell’attuale ricorrente, della fattura relativa al periodo di consumo del luglio 2013 e della relativa distinta di pagamento, doglianza accolta dalla corte territoriale, che ha ritenuto tardiva tale produzione.

Sarebbe stata invece infondata la doglianza, essendo favorevole all’attuale ricorrente un precedente giurisprudenziale –Cass.24549/2010 - e perché detta docum entazione non sarebbe stata considerata necessaria in precedenza in quanto non “da considerarsi in contestazione”; invece si sarebbe “resa necessaria al CTU per il completamento della intricata situazione contabile” che era stato poi incaricato di ricostruire.

La difesa dell’appellante (qui erroneamente indicata come E.ON., che invece in appello era rimasta contumace) avrebbe affermato, a pagina 6 del gravame, che “la controversia riguardava e riguarda il fatto se [OSCURATO:PERSONA] dovesse o no ancora qualcosa … per il periodo di somministrazione preso in considerazione”.

Sarebbe “facilmente verificabile dalla formulazione del quesito” sottoposto al CTU - “ esaminati gli atti e la documentazione di causa, ritenuto che risulta incontestatoil rapporto contrattuale in essere tra le parti nel periodo dal 1/09/2012 al 31/07/2012, tenuto altresì dei dati di consumo rilevati dal distributore locale, ricostruisca il CTU i rapporti di dare/avere fra le parti nel periodo di cui al detto contratto” – che “l’accertamento non riguardava assolutamente questa domanda”, la causa derivando dall’opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su fatture che la stessa controparte ha ammesso essere errate, emanate sulla base di un contratto errato e non sottoscritto nonché “pagate ed oggetto di note di credito e base di accredito di somme a favore di Galleani”.

L’espressione di controparte “dovesse o no ancora qualcosa” genera inoltre “grandi perplessità” sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

La documentazione prodotta dall’attuale ricorrente avrebbe attestato che non vi era alcuna pendenza nei periodi oggetto di disamina, cioè “31.

08. 13 prima e 31.

12. 13 poi”; e il CTU avrebbe “svolto il lavoro che avrebbe dovuto svolgere la E.ON”, essendo gli “indispensabile” per rispondere al quesito la produzione de qua. 1.2 Richiamata giurisprudenza relativa ai contrasti di giudicati e argomentando sul valore di una consulenza tecnica d’ufficio, sostiene poi che alle operazioni peritali l’opposta “non aveva partecipato per sua scelta e … nemmeno nominato un consulente tecnico di parte”; solo in appello sarebbe stata sollevata “un’eccezione di nullità parziale della CTU”, non essendo rinvenibile “nelle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] allegate alla CTU” alcuna “contestazione del contenuto del documento”; la nullità relativa alla consulenza dovrebbe invece farsi valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, venendo altrimenti sanata.

Peraltro “[OSCURATO:PERSONA] ha preferito aspettare e conoscere l’esito della relazione della causa” per “proporre eccezioni che avrebbero potuto rivelarsi ad essa contrarie”.

Il giudice d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo del gravame “poiché ha considerato illegittima l’acquisizione dei documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali e dunque tardiva con riguardo alle disposizioni di cui all’art.183 c.p.c., ritenendo tali documenti come contestati nel corso dell’udienza del 12.

4. 18 fissata per l’esame della CTU”: ma in tale udienza “non era stato contestato il contenuto dei documenti”, bensì soltanto la tardività della produzione che l’attuale ricorrente aveva inserito nel fascicolo di parte, “come anticipato a verbale, dopo l’udienza suddetta”, essendo già allegata alla relazione del CTU.

Il giudice d’appello inoltre ha ritenuto non provata che l’attuale ricorrente “fosse incorsa in una decadenza insanabile (sic) ai sensi dell’art. 153 c.p.c.”, nonostante che “per le ragioni sopra esposte” essa “non avrebbe dovuto provare alcunché sul punto”, avendo proprio la controparte “riconosciuto di aver errato la produzione delle fatture, dei contratti, in generale degli effettivi rapporti commerciali intercorsi, chiedendo una somma che, anche a seguito della verifica contabile …, (che invece controparte non voleva far disporre) era risultata differente da quella monitoria ed alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si era comunque rimessa”.

Richiama poi S.U. 2086/2022, in ordine all’attività del CTU, per concludere che si chiede tutela del diritto di difesa ex articolo 24 Cost. nel rispetto dei principi del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. e in coerenza con l’articolo 6 CEDU, affermando che ha maggiore rilievo lo scopo del processo, che non può essere pregiudicato dalla rigida applicazione di regole formali.

Con il secondo motivo sub B in relazione all’eccezione di pagamento, la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1227, 2697, 2729 c.c., 112, 153, 157 c.p.c. e 24 Cost.

“anche e se del caso in relazione agli artt. 183, 184 e 198 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame “documento allegato alla relazione tecnica con conseguente ritenuta inapplicabilità dell’eccezione di pagamento” laddove ha riformato i capi 1 e 2 nella sentenza del tribunale. 2.1 Argomenta nuovamente sui poteri del consulente tecnico d’ufficio, assumendo che l’esame contabile rende talora necessario estendere l’esame anche a documentazione non prodotta dalle parti, e ancora invocando le Sezioni Unite nella pronuncia del 1° motivo.

3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Pur nella sua varietà di argomentazioni, anche fattuali e generiche, il nucleo rilevante della censura è ben evidenziabile.

Non risulta, infatti, contestato in sede di merito che i documenti costituiti dalla fattura, dalla relativa nota di credito e dal relativo bonifico di pagamento riguardino il periodo di esecuzione del contratto del luglio 2013, tanto è vero che la loro utilizzazione da parte del consulente tecnico d’ufficio ha condotto all’affermazione del pagamento di tale periodo da parte del primo giudice 6 (sentenza, pagina 5).

Non si vede, dunque, perché questi non siano stati prodotti, in applicazione dell’articolo 183, sesto comma, c.p.c., entro il secondo o al massimo il terzo termine ivi previsto; diversamente interpretando tale norma decadenziale, la disposizione di una CTU riaprirebbe i confini processuali di produzionedocumentale di rilievo primario, svuotando così di effetto – con un grave errore interpretativo - la struttura rituale di cognizione delineata dall’articolo

183. Non occorre, pertanto, per l’assoluta evidenza neppure soffermarsi sull’ampia giurisprudenza che ciò condivide - specificamente invocata nel controricorso, pagine 12 ss. -; S.U.3086/2022, poi, ha chiaramente consacrato questo evidente esito ermeneutico (in realtà, in claris non fit interpretatio) affermando che il CTU può sì acquisire documenti non allegati, non subendo le preclusioni istruttorie, ma soltanto se “non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni”, non potendosi certo negare nel caso de quoche tali siano i documenti che dimostrano l’adempimento avvenuto pagando il dovuto corrispettivo.

E l’intervento delle Sezioni Unite ha eliminato ogni incertezza, inclusa quella derivante dall’effettivo contenuto della, ormai risalente, Cass. 24549/2010 invocata dalla ricorrente.

3. Con il terzo motivo sub C la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., del d.m. 55/2014 nonché dell’articolo 1284 c.c.

“per gli interessi”. 3.1 Il giudice d’appello ha riformato la prima sentenza anche in ordine alla liquidazione delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica, condannando l’attuale ricorrente a corrispondere il 50% delle spese per la CTU e a rifondere all’appellantele spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Lamenta che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico di controparte appellante, avendo la corte di merito posto in rilievo che i motivi d’appello, pur accolti, “non possono che essere ritenuti infondati in fatto ed in diritto”.

Inoltre le spese della CTU sonostate poste dal primo giudice a carico di E.ON perché “le sole fatture da essa prodotte con ricorso per decreto ingiuntivo non erano risultate idoneea fondare la sua pretesa”, per cui non si comprenderebbe per quale motivo l’attuale ricorrente debba pagare il 50%, decisione tra l’altro non motivata.

Si duole che sia stata condannata “a rifondere le spese del grado” pur in difetto di sua totale soccombenza, essendo stata ridotta la pretesa alla misura indicata nella consulenza tecnica d’ufficio.

Lamenta, ancora, che la riforma della prima sentenza “non determina la maturazione di interessi, poiché l’importo sui quali essi vengono computati è relativo alle spese legali liquidatein sentenza e non all’importo capitale”.

Quanto richiesto per via monitoria, poi, “era sbagliato sia per la produzione del contratto sotteso che per le fatture prodotte”, e “le precisazioni avanzate nel corso del giudizio hanno portato alla produzione di nuova e differente documentazione”; in sintesi questa Suprema Corte dovrebbe “considerare tutti questi elementi con riguardo all’imputazione delle spese legali”.

Sarebbe stata commessa, quindi, “la violazione di legge”, dovendosi porre le spese tutte a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Il motivo è ictu oculi infondato : la condanna alle spese deriva dalla soccombenza, e correttamente quindi il giudice d’appello l’ha pronunciata nei confronti dell’attuale ricorrente; quanto poi alle spese di CTU, ben avrebbe potuto gravarne in toto la soccombente, per cui quest’ultima non ha alcuna ragione per lamentarsi che ne è stata gravata del 50%.

Non è poi comprensibile il riferimento adinteressi per le spese di lite.

4. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condannala ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €2.200, 00, di cui € 2.00 0 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7526/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] L. MANARA 13, presso lo studio dell’avvocatoGIUNTONI GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2370/2021 depositata il 13settembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1608/2019, accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di fornitura di energia elettrica a [OSCURATO:SOCIETA]., revocandolo. Proponeva appello la cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] resistevano e la cedente restava contumace. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2370/2021, accogliendo parzialmente il gravame, condannavaGalleani Chignoli a pagare all’appellante la somma di euro 11.136,29 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione , sulla base di tre motivi, illustrato anche con memoria, da cui si difende la società [OSCURATO:PERSONA].p.a., cessionaria del credito, con controricorso. Considerato che:1. Con il motivo sub A la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 157, 183, 194, 198, 201, 62 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere il giudice d’appello ritenuta illegittima l’acquisizione di documenti nel corso della consulenza tecnica d’ufficio, essendo scaduti i termini di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., “manell’ambito di una consulenza tecnica contabile”. 1.1 Controparte aveva lamentato nell’atto d’appello la produzione durante le operazioni peritali, effettuate dal consulente tecnico di parte dell’attuale ricorrente, della fattura relativa al periodo di consumo del luglio 2013 e della relativa distinta di pagamento, doglianza accolta dalla corte territoriale, che ha ritenuto tardiva tale produzione. Sarebbe stata invece infondata la doglianza, essendo favorevole all’attuale ricorrente un precedente giurisprudenziale –Cass.24549/2010 - e perché detta docum entazione non sarebbe stata considerata necessaria in precedenza in quanto non “da considerarsi in contestazione”; invece si sarebbe “resa necessaria al CTU per il completamento della intricata situazione contabile” che era stato poi incaricato di ricostruire. La difesa dell’appellante (qui erroneamente indicata come E.ON., che invece in appello era rimasta contumace) avrebbe affermato, a pagina 6 del gravame, che “la controversia riguardava e riguarda il fatto se [OSCURATO:PERSONA] dovesse o no ancora qualcosa … per il periodo di somministrazione preso in considerazione”. Sarebbe “facilmente verificabile dalla formulazione del quesito” sottoposto al CTU - “ esaminati gli atti e la documentazione di causa, ritenuto che risulta incontestatoil rapporto contrattuale in essere tra le parti nel periodo dal 1/09/2012 al 31/07/2012, tenuto altresì dei dati di consumo rilevati dal distributore locale, ricostruisca il CTU i rapporti di dare/avere fra le parti nel periodo di cui al detto contratto” – che “l’accertamento non riguardava assolutamente questa domanda”, la causa derivando dall’opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su fatture che la stessa controparte ha ammesso essere errate, emanate sulla base di un contratto errato e non sottoscritto nonché “pagate ed oggetto di note di credito e base di accredito di somme a favore di Galleani”. L’espressione di controparte “dovesse o no ancora qualcosa” genera inoltre “grandi perplessità” sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La documentazione prodotta dall’attuale ricorrente avrebbe attestato che non vi era alcuna pendenza nei periodi oggetto di disamina, cioè “31. 08. 13 prima e 31. 12. 13 poi”; e il CTU avrebbe “svolto il lavoro che avrebbe dovuto svolgere la E.ON”, essendo gli “indispensabile” per rispondere al quesito la produzione de qua. 1.2 Richiamata giurisprudenza relativa ai contrasti di giudicati e argomentando sul valore di una consulenza tecnica d’ufficio, sostiene poi che alle operazioni peritali l’opposta “non aveva partecipato per sua scelta e … nemmeno nominato un consulente tecnico di parte”; solo in appello sarebbe stata sollevata “un’eccezione di nullità parziale della CTU”, non essendo rinvenibile “nelle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] allegate alla CTU” alcuna “contestazione del contenuto del documento”; la nullità relativa alla consulenza dovrebbe invece farsi valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, venendo altrimenti sanata. Peraltro “[OSCURATO:PERSONA] ha preferito aspettare e conoscere l’esito della relazione della causa” per “proporre eccezioni che avrebbero potuto rivelarsi ad essa contrarie”. Il giudice d’appello ha ritenuto fondato il primo motivo del gravame “poiché ha considerato illegittima l’acquisizione dei documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali e dunque tardiva con riguardo alle disposizioni di cui all’art.183 c.p.c., ritenendo tali documenti come contestati nel corso dell’udienza del 12. 4. 18 fissata per l’esame della CTU”: ma in tale udienza “non era stato contestato il contenuto dei documenti”, bensì soltanto la tardività della produzione che l’attuale ricorrente aveva inserito nel fascicolo di parte, “come anticipato a verbale, dopo l’udienza suddetta”, essendo già allegata alla relazione del CTU. Il giudice d’appello inoltre ha ritenuto non provata che l’attuale ricorrente “fosse incorsa in una decadenza insanabile (sic) ai sensi dell’art. 153 c.p.c.”, nonostante che “per le ragioni sopra esposte” essa “non avrebbe dovuto provare alcunché sul punto”, avendo proprio la controparte “riconosciuto di aver errato la produzione delle fatture, dei contratti, in generale degli effettivi rapporti commerciali intercorsi, chiedendo una somma che, anche a seguito della verifica contabile …, (che invece controparte non voleva far disporre) era risultata differente da quella monitoria ed alla quale la [OSCURATO:PERSONA] si era comunque rimessa”. Richiama poi S.U. 2086/2022, in ordine all’attività del CTU, per concludere che si chiede tutela del diritto di difesa ex articolo 24 Cost. nel rispetto dei principi del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. e in coerenza con l’articolo 6 CEDU, affermando che ha maggiore rilievo lo scopo del processo, che non può essere pregiudicato dalla rigida applicazione di regole formali. Con il secondo motivo sub B in relazione all’eccezione di pagamento, la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1227, 2697, 2729 c.c., 112, 153, 157 c.p.c. e 24 Cost. “anche e se del caso in relazione agli artt. 183, 184 e 198 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame “documento allegato alla relazione tecnica con conseguente ritenuta inapplicabilità dell’eccezione di pagamento” laddove ha riformato i capi 1 e 2 nella sentenza del tribunale. 2.1 Argomenta nuovamente sui poteri del consulente tecnico d’ufficio, assumendo che l’esame contabile rende talora necessario estendere l’esame anche a documentazione non prodotta dalle parti, e ancora invocando le Sezioni Unite nella pronuncia del 1° motivo. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Pur nella sua varietà di argomentazioni, anche fattuali e generiche, il nucleo rilevante della censura è ben evidenziabile. Non risulta, infatti, contestato in sede di merito che i documenti costituiti dalla fattura, dalla relativa nota di credito e dal relativo bonifico di pagamento riguardino il periodo di esecuzione del contratto del luglio 2013, tanto è vero che la loro utilizzazione da parte del consulente tecnico d’ufficio ha condotto all’affermazione del pagamento di tale periodo da parte del primo giudice 6 (sentenza, pagina 5). Non si vede, dunque, perché questi non siano stati prodotti, in applicazione dell’articolo 183, sesto comma, c.p.c., entro il secondo o al massimo il terzo termine ivi previsto; diversamente interpretando tale norma decadenziale, la disposizione di una CTU riaprirebbe i confini processuali di produzionedocumentale di rilievo primario, svuotando così di effetto – con un grave errore interpretativo - la struttura rituale di cognizione delineata dall’articolo 183. Non occorre, pertanto, per l’assoluta evidenza neppure soffermarsi sull’ampia giurisprudenza che ciò condivide - specificamente invocata nel controricorso, pagine 12 ss. -; S.U.3086/2022, poi, ha chiaramente consacrato questo evidente esito ermeneutico (in realtà, in claris non fit interpretatio) affermando che il CTU può sì acquisire documenti non allegati, non subendo le preclusioni istruttorie, ma soltanto se “non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni”, non potendosi certo negare nel caso de quoche tali siano i documenti che dimostrano l’adempimento avvenuto pagando il dovuto corrispettivo. E l’intervento delle Sezioni Unite ha eliminato ogni incertezza, inclusa quella derivante dall’effettivo contenuto della, ormai risalente, Cass. 24549/2010 invocata dalla ricorrente. 3. Con il terzo motivo sub C la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., del d.m. 55/2014 nonché dell’articolo 1284 c.c. “per gli interessi”. 3.1 Il giudice d’appello ha riformato la prima sentenza anche in ordine alla liquidazione delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica, condannando l’attuale ricorrente a corrispondere il 50% delle spese per la CTU e a rifondere all’appellantele spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Lamenta che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico di controparte appellante, avendo la corte di merito posto in rilievo che i motivi d’appello, pur accolti, “non possono che essere ritenuti infondati in fatto ed in diritto”. Inoltre le spese della CTU sonostate poste dal primo giudice a carico di E.ON perché “le sole fatture da essa prodotte con ricorso per decreto ingiuntivo non erano risultate idoneea fondare la sua pretesa”, per cui non si comprenderebbe per quale motivo l’attuale ricorrente debba pagare il 50%, decisione tra l’altro non motivata. Si duole che sia stata condannata “a rifondere le spese del grado” pur in difetto di sua totale soccombenza, essendo stata ridotta la pretesa alla misura indicata nella consulenza tecnica d’ufficio. Lamenta, ancora, che la riforma della prima sentenza “non determina la maturazione di interessi, poiché l’importo sui quali essi vengono computati è relativo alle spese legali liquidatein sentenza e non all’importo capitale”. Quanto richiesto per via monitoria, poi, “era sbagliato sia per la produzione del contratto sotteso che per le fatture prodotte”, e “le precisazioni avanzate nel corso del giudizio hanno portato alla produzione di nuova e differente documentazione”; in sintesi questa Suprema Corte dovrebbe “considerare tutti questi elementi con riguardo all’imputazione delle spese legali”. Sarebbe stata commessa, quindi, “la violazione di legge”, dovendosi porre le spese tutte a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Il motivo è ictu oculi infondato : la condanna alle spese deriva dalla soccombenza, e correttamente quindi il giudice d’appello l’ha pronunciata nei confronti dell’attuale ricorrente; quanto poi alle spese di CTU, ben avrebbe potuto gravarne in toto la soccombente, per cui quest’ultima non ha alcuna ragione per lamentarsi che ne è stata gravata del 50%. Non è poi comprensibile il riferimento adinteressi per le spese di lite. 4. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannala ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di €2.200, 00, di cui € 2.00 0 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo
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