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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 36239/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17220/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17220/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 36239/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris