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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61996TO0075_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-75/96 R, [OSCURATO:PERSONA]*m UEruenlerini De erlendirme [OSCURATO:PERSONA] A , società di diritto turco, con sede in Soeke/Aydin (Turchia), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Sinan, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, incaricato dallo studio legale Morgan, Lewis & Bockius, di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU 1996, C 50, pag. 3),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 A seguito di una denuncia, secondo la quale le importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia sono oggetto di dumping e provocano quindi un grave danno per l' industria comunitaria, denuncia presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse dell' Unione europea (Eurocoton) alla [OSCURATO:PERSONA], questa ha avviato un' indagine in conformità all' art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU L 349, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3283/94"). 2 L' avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee il 21 febbraio 1996 (GU 1996, C 50, pag. 3). 3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 maggio 1996, la [OSCURATO:PERSONA]*m UEruenlerini De erlendirme [OSCURATO:PERSONA] A (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] "), che fabbrica in particolare i tipi di tessuto di cotone che si presumono costituire oggetto di dumping e li esporta nella [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, e dell' art. 178 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento della "decisione" di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia, annunciata nel citato avviso 21 febbraio 1996, e alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno assertivamente provocato alla richiedente dal provvedimento impugnato. 4 Con atto separato, registrato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la richiedente ha altresì presentato, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell' esecuzione della "decisione impugnata nella parte in cui riguarda la richiedente e la Turchia in generale". [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l' 11 giugno 1996.

Il 30 luglio 1996 essa ha prodotto un certo numero di documenti a richiesta del giudice del procedimento sommario.

Tenuto conto degli elementi del fascicolo, detto giudice ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, rinunciando a sentire le spiegazioni orali delle parti.

In diritto 5 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, ove reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari. 6 L' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell' esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l' atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi al Tribunale.

Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto.

I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41/96 R, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-381, punto 13).

Sull' asserita irricevibilità manifesta del ricorso Argomenti delle parti 7 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l' irricevibilità manifesta del ricorso proposto avverso l' apertura di un procedimento antidumping.

Essa deduce in primo luogo che una misura del genere costituisce un atto preparatorio che non può modificare in modo grave, immediato e irreversibile la situazione giuridica della richiedente.

Non vi è, quindi, luogo a procedere all' esame della domanda di provvedimenti urgenti. 8 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l' argomento della richiedente secondo il quale non ricorrono nel caso di specie le condizioni, cui l' art. 47 del Protocollo addizionale all' accordo che istituisce un' associazione tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Turchia (GU 1972, L 293, pag. 3; in prosieguo: l' "art. 47 del Protocollo addizionale" o l' "art. 47") subordina l' adozione di provvedimenti antidumping.

Anche ammettendo che sia provata, il che viene contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza dedotta dalla richiedente non avrebbe alcuna incidenza sulla natura dell' atto impugnato.

Inoltre, le autorità turche non avrebbero affermato, nelle lettere inviate alla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il procedimento antidumping in causa, che la sua apertura violasse i diritti conferiti alla Turchia dall' art. 47. 9 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] assume che, comunque, l' atto impugnato non riguarda la richiedente direttamente e individualmente.

L' avviso di apertura del procedimento antidumping indica unicamente il prodotto e i paesi interessati.

Esso non si riferisce a talune imprese esportatrici e importatrici in particolare.

Il numero e l' identità di queste non sono né determinati né accertabili al momento dell' apertura del procedimento, contrariamente al criterio definito dalla Corte nella sentenza 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 498).

Inoltre, pur cercando di ottenere la sospensione del procedimento antidumping per quanto riguarda "la Turchia in generale", la richiedente non sostiene affatto che tutte le esportazioni dalla Turchia dei prodotti interessati da tale procedimento siano opera sua. 10 Nella domanda di provvedimenti urgenti, la richiedente sostiene, da parte sua, che il ricorso è ricevibile.

Essa rinvia all' argomento svolto nell' atto introduttivo del ricorso.

Nel caso di specie, la "decisione" di aprire un procedimento antidumping in base all' art. 5 del regolamento n. 3283/94 produce effetti giuridici nei suoi confronti in quanto travisa il procedimento di cui all' art. 47 del Protocollo addizionale e crea la base giuridica per l' istituzione di dazi antidumping provvisori.

Orbene, la richiedente non sarebbe stata esposta ad un siffatto rischio finanziario se il procedimento previsto dall' art. 47, al fine di risolvere in via amichevole tale tipo di controversie, fosse stato seguito.

Infatti, a norma di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare una domanda al Consiglio d' associazione e attendere che esso adottasse una decisione entro il termine di tre mesi o si astenesse completamente dall' agire, prima di poter adottare provvedimenti unilaterali di protezione.

La decisione impugnata costituisce quindi il punto di partenza di un procedimento senza il quale non potrebbe adottarsi una decisione che incida negativamente sugli interessi delle parti coinvolte.

Sotto tale aspetto, essa produce effetti analoghi a quelli di una decisione di apertura del procedimento previsto all' art. 93, n. 2, del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato. 11 A sostegno della sua tesi, la richiedente fa presente che l' art. 47, n. 1, prevede che la Turchia e la [OSCURATO:PERSONA] risolvano i problemi sollevati in materia di dumping in un quadro istituzionale misto.

Il Consiglio di associazione si sostituisce quindi alla [OSCURATO:PERSONA] e invia direttamente raccomandazioni all' autore o agli autori delle pratiche in discussione allo scopo di porvi fine. 12 L' art. 47, n. 2, primo comma, prevede unicamente la possibilità per una "parte lesa" di agire unilateralmente qualora, dopo aver ritualmente adito il Consiglio d' associazione, questo non adotti alcuna decisione entro il termine di tre mesi o invii raccomandazioni, in conformità all' art. 47, n. 1, che non hanno alcun esito. 13 Infine, l' art. 47, n. 2, secondo comma, consente unicamente d' istituire, a condizione che il Consiglio d' associazione sia stato previamente informato, provvedimenti provvisori di protezione della durata massima di tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la parte lesa ha adottato provvedimenti unilaterali di tutela a seguito dell' inefficacia delle raccomandazioni del Consiglio d' associazione. 14 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l' art. 47, n. 1, non presentando una previa domanda al Consiglio d' associazione.

L' informazione data a quest' ultimo, dopo l' apertura del procedimento, non è conforme al sopra menzionato art. 47.

Nel caso di specie, risulta dal verbale della riunione del comitato misto dell' unione doganale UE-Turchia del 19 febbraio 1996 (allegato 8 al ricorso) che la Turchia non condivide l' interpretazione dell' art. 47 seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 In tale contesto, il Consiglio d' associazione è stato privato della possibilità di agire in modo da prevenire l' azione contenziosa.

Esso dispone unicamente della possibilità di sospendere il provvedimento relativo all' istituzione di un dazio provvisorio, ai sensi dell' art. 47, n. 3, in attesa dell' invio delle raccomandazioni previste al n. 1 dello stesso articolo.

Tuttavia, una decisione del genere è altamente improbabile, in quanto la stessa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe chiamata a manifestare il suo accordo sulla decisione di sospensione, nell' ambito del Consiglio d' associazione.

Valutazione del giudice dell' urgenza 16 Secondo una giurisprudenza consolidata, la questione della ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell' ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito.

Essa deve essere risolta in sede di giudizio sul ricorso principale, salvo nel caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile (v. ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

II-3051, punto 58). 17 Nel presente caso, spetta quindi al giudice dell' urgenza accertare, in primo luogo, se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso principale, diretto all' annullamento della "decisione" di tale istituzione di aprire un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia, debba considerarsi, prima facie, manifestamente irricevibile. 18 Occorre, in particolare, accertare se siano, prima facie, soddisfatte le condizioni di ricevibilità di detto ricorso d' annullamento, relative alla natura dell' atto impugnato. 19 Secondo una giurisprudenza consolidata, costituiscono decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica.

Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v., in particolare, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punti 8-12, e ordinanza del Tribunale 14 marzo 1996, causa T-134/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-181, punto 20). 20 Nel caso di specie, spetta al giudice dell' urgenza vagliare se l' atto impugnato appaia, prima facie, idoneo a produrre, di per sé, effetti giuridici che possano pregiudicare gli interessi della richiedente ovvero se, al contrario, esso costituisca solo una misura preparatoria la cui illegittimità potrebbe essere dedotta nell' ambito di un ricorso proposto contro la decisione finale. 21 A questo proposito, la tesi perorata dalla richiedente, secondo la quale l' apertura di un procedimento antidumping, ai sensi dell' art. 5 del regolamento n. 3283/94, produce conseguenze irreversibili, in quanto ha l' effetto di escludere il procedimento di composizione amichevole delle liti previsto dall' art. 47 del Protocollo addizionale ed espone quindi l' interessata al rischio che le vengano imposti dazi antidumping provvisori, appare infondata. 22 Infatti, non risulta, in questa fase, che l' apertura di un procedimento antidumping ex art. 5 del regolamento n. 3283/94 abbia l' effetto di privare la richiedente della possibilità di una composizione della lite in conformità alle modalità definite dall' art. 47 del Protocollo addizionale. 23 Dall' esame sommario dell' art. 47 risulta che esso non ha lo scopo di escludere l' applicazione, in particolare, degli strumenti di difesa commerciale della [OSCURATO:PERSONA], bensì quello di completare le modalità della loro attuazione.

A questo proposito, risulta, prima facie, da tale articolo che esso non subordina l' apertura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento antidumping ad alcuna condizione specifica, eccetto l' informazione del Consiglio d' associazione.

Soltanto in una successiva fase del procedimento l' art. 47 assoggetta l' azione della [OSCURATO:PERSONA] a talune ulteriori condizioni.

Infatti, pur autorizzando, al n. 1, il Consiglio d' associazione a rivolgere raccomandazioni all' autore di pratiche di dumping quando constata, a domanda della parte aderente al Trattato d' associazione assertivamente lesa, che siffatte pratiche vengono attuate nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Turchia, l' art. 47 prescrive unicamente, al n. 2, primo comma, che tale parte assertivamente lesa ° nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ° adisca il Consiglio d' associazione qualora intenda imporre una misura di difesa commerciale, la quale potrebbe intervenire solo se, entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, detto Consiglio non abbia rivolto alcuna raccomandazione alle imprese interessate allo scopo di porre fine alle pratiche di dumping in causa o se, nonostante le sue raccomandazioni, tali pratiche continuino.

D' altra parte, l' art. 47 autorizza espressamente, al n. 2, secondo comma, l' imposizione a titolo cautelare di dazi antidumping provvisori, per un periodo limitato, da parte di uno degli aderenti al Trattato di associazione, dopo averne informato il Consiglio d' associazione. 24 Questa interpretazione dell' art. 47 appare suffragata dalla sezione III, relativa agli strumenti di difesa commerciale, del capitolo IV della decisione n. 1/95 del Consiglio d' associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, relativa all' attuazione della fase finale dell' Unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1).

Prima facie, risulta espressamente dagli artt. 44-46 di tale sezione che ciascuna delle parti aderenti al Trattato d' associazione conserva il potere di applicare i propri strumenti di difesa commerciale, purché vengano rispettate le modalità di applicazione definite dalle soprammenzionate disposizioni dell' art. 47 del Protocollo addizionale. 25 Orbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Consiglio d' associazione, con lettera 18 gennaio 1996, versata al fascicolo a richiesta del giudice dell' urgenza, della denuncia ad essa presentata dall' Eurocoton l' 8 gennaio 1996.

Inoltre, il Consiglio d' associazione è stato informato in conformità all' art. 47, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] 23 febbraio 1996 ° contenente una copia non riservata della denuncia °, pure prodotta da tale istituzione su richiesta del giudice dell' urgenza, dell' apertura del procedimento antidumping, il cui avviso era stato pubblicato il 21 febbraio 1996 nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee.

L' iter seguito appare quindi pienamente conforme alle disposizioni dell' art. 47.

Nel caso di specie, l' apertura di un procedimento antidumping in forza del regolamento n. 3283/94 sembra, prima facie, destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le indagini necessarie al fine di poter decidere successivamente, in base a queste, di chiudere il procedimento ovvero, al contrario, di continuarlo adottando provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l' adozione di provvedimenti definitivi, secondo le modalità prescritte dall' art. 47. 26 Di conseguenza, l' atto impugnato, che si situa in una fase precoce del procedimento, non sembra capace di ostare ad un eventuale intervento del Consiglio d' associazione ai sensi dell' art. 47 del Protocollo addizionale, in particolare nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] prevedesse l' adozione di provvedimenti provvisori o proponesse al Consiglio di adottare provvedimenti definitivi. 27 Ne consegue che l' argomento della richiedente, secondo il quale l' avviso di apertura del procedimento antidumping ha l' effetto di escludere l' intervento del Consiglio d' associazione alle condizioni previste dall' art. 47, è, prima facie, infondato. 28 Inoltre, e comunque, si deve ricordare che, a differenza di una decisione di apertura del procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato in materia di aiuti di Stato, alla quale la richiedente lo paragona, l' avvio di un procedimento antidumping non può incidere direttamente ed in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate.

Infatti, esso non determina automaticamente l' imposizione di dazi antidumping e il procedimento può essere chiuso senza adozione di provvedimenti, come previsto dall' art. 9 del regolamento n. 3283/94.

Peraltro le imprese interessate da un' indagine antidumping non sono affatto tenute a modificare le proprie pratiche commerciali a seguito dall' apertura del procedimento e non possono essere costrette a collaborare all' indagine (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 22-28). 29 Di conseguenza, e comunque, l' apertura del procedimento antidumping di cui trattasi nella fattispecie costituisce, di primo acchito, una misura preparatoria, la cui eventuale illegittimità potrebbe essere dedotta nell' ambito di un ricorso proposto, se del caso, contro la decisione finale, pur garantendo una tutela soddisfacente alla richiedente. 30 L' atto impugnato non costituisce quindi, prima facie, una decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato impugnabile con ricorso d' annullamento.

La domanda principale diretta all' annullamento di tale atto appare quindi, in questa fase, manifestamente irricevibile, senza che sia necessario accertare se la richiedente sia direttamente e individualmente interessata dall' atto impugnato. 31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda principale intesa al risarcimento del danno assertivamente provocato alla richiedente dall' avvio del procedimento antidumping, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, tale domanda è, prima facie, manifestamente irricevibile, in quanto l' atto assertivamente illegittimo, che sarebbe all' origine dell' asserito pregiudizio, appare privo di effetti giuridici, come risulta dall' insieme delle considerazioni che precedono (v., in particolare, ordinanza della Corte 4 ottobre 1991, causa C-117/91, Bosman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4837, punto 20).

Inoltre, e comunque, detta domanda è, a prima vista, manifestamente irricevibile, in quanto la richiedente non fornisce alcuna indicazione riguardo alla natura e all' entità del pregiudizio che le sarebbe stato o le sarebbe provocato dall' avvio del procedimento antidumping. 32 Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 26 agosto 1996.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996TO0075_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-75/96 R, [OSCURATO:PERSONA]*m UEruenlerini De erlendirme [OSCURATO:PERSONA] A , società di diritto turco, con sede in Soeke/Aydin (Turchia), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Sinan, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, incaricato dallo studio legale Morgan, Lewis & Bockius, di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU 1996, C 50, pag. 3), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 A seguito di una denuncia, secondo la quale le importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia sono oggetto di dumping e provocano quindi un grave danno per l' industria comunitaria, denuncia presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse dell' Unione europea (Eurocoton) alla [OSCURATO:PERSONA], questa ha avviato un' indagine in conformità all' art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU L 349, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3283/94"). 2 L' avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee il 21 febbraio 1996 (GU 1996, C 50, pag. 3). 3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 maggio 1996, la [OSCURATO:PERSONA]*m UEruenlerini De erlendirme [OSCURATO:PERSONA] A (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] "), che fabbrica in particolare i tipi di tessuto di cotone che si presumono costituire oggetto di dumping e li esporta nella [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, e dell' art. 178 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento della "decisione" di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia, annunciata nel citato avviso 21 febbraio 1996, e alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno assertivamente provocato alla richiedente dal provvedimento impugnato. 4 Con atto separato, registrato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la richiedente ha altresì presentato, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell' esecuzione della "decisione impugnata nella parte in cui riguarda la richiedente e la Turchia in generale". [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l' 11 giugno 1996. Il 30 luglio 1996 essa ha prodotto un certo numero di documenti a richiesta del giudice del procedimento sommario. Tenuto conto degli elementi del fascicolo, detto giudice ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, rinunciando a sentire le spiegazioni orali delle parti. In diritto 5 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, ove reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari. 6 L' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell' esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l' atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41/96 R, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-381, punto 13). Sull' asserita irricevibilità manifesta del ricorso Argomenti delle parti 7 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l' irricevibilità manifesta del ricorso proposto avverso l' apertura di un procedimento antidumping. Essa deduce in primo luogo che una misura del genere costituisce un atto preparatorio che non può modificare in modo grave, immediato e irreversibile la situazione giuridica della richiedente. Non vi è, quindi, luogo a procedere all' esame della domanda di provvedimenti urgenti. 8 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l' argomento della richiedente secondo il quale non ricorrono nel caso di specie le condizioni, cui l' art. 47 del Protocollo addizionale all' accordo che istituisce un' associazione tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea e la Turchia (GU 1972, L 293, pag. 3; in prosieguo: l' "art. 47 del Protocollo addizionale" o l' "art. 47") subordina l' adozione di provvedimenti antidumping. Anche ammettendo che sia provata, il che viene contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza dedotta dalla richiedente non avrebbe alcuna incidenza sulla natura dell' atto impugnato. Inoltre, le autorità turche non avrebbero affermato, nelle lettere inviate alla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il procedimento antidumping in causa, che la sua apertura violasse i diritti conferiti alla Turchia dall' art. 47. 9 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] assume che, comunque, l' atto impugnato non riguarda la richiedente direttamente e individualmente. L' avviso di apertura del procedimento antidumping indica unicamente il prodotto e i paesi interessati. Esso non si riferisce a talune imprese esportatrici e importatrici in particolare. Il numero e l' identità di queste non sono né determinati né accertabili al momento dell' apertura del procedimento, contrariamente al criterio definito dalla Corte nella sentenza 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1965, pag. 498). Inoltre, pur cercando di ottenere la sospensione del procedimento antidumping per quanto riguarda "la Turchia in generale", la richiedente non sostiene affatto che tutte le esportazioni dalla Turchia dei prodotti interessati da tale procedimento siano opera sua. 10 Nella domanda di provvedimenti urgenti, la richiedente sostiene, da parte sua, che il ricorso è ricevibile. Essa rinvia all' argomento svolto nell' atto introduttivo del ricorso. Nel caso di specie, la "decisione" di aprire un procedimento antidumping in base all' art. 5 del regolamento n. 3283/94 produce effetti giuridici nei suoi confronti in quanto travisa il procedimento di cui all' art. 47 del Protocollo addizionale e crea la base giuridica per l' istituzione di dazi antidumping provvisori. Orbene, la richiedente non sarebbe stata esposta ad un siffatto rischio finanziario se il procedimento previsto dall' art. 47, al fine di risolvere in via amichevole tale tipo di controversie, fosse stato seguito. Infatti, a norma di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare una domanda al Consiglio d' associazione e attendere che esso adottasse una decisione entro il termine di tre mesi o si astenesse completamente dall' agire, prima di poter adottare provvedimenti unilaterali di protezione. La decisione impugnata costituisce quindi il punto di partenza di un procedimento senza il quale non potrebbe adottarsi una decisione che incida negativamente sugli interessi delle parti coinvolte. Sotto tale aspetto, essa produce effetti analoghi a quelli di una decisione di apertura del procedimento previsto all' art. 93, n. 2, del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato. 11 A sostegno della sua tesi, la richiedente fa presente che l' art. 47, n. 1, prevede che la Turchia e la [OSCURATO:PERSONA] risolvano i problemi sollevati in materia di dumping in un quadro istituzionale misto. Il Consiglio di associazione si sostituisce quindi alla [OSCURATO:PERSONA] e invia direttamente raccomandazioni all' autore o agli autori delle pratiche in discussione allo scopo di porvi fine. 12 L' art. 47, n. 2, primo comma, prevede unicamente la possibilità per una "parte lesa" di agire unilateralmente qualora, dopo aver ritualmente adito il Consiglio d' associazione, questo non adotti alcuna decisione entro il termine di tre mesi o invii raccomandazioni, in conformità all' art. 47, n. 1, che non hanno alcun esito. 13 Infine, l' art. 47, n. 2, secondo comma, consente unicamente d' istituire, a condizione che il Consiglio d' associazione sia stato previamente informato, provvedimenti provvisori di protezione della durata massima di tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la parte lesa ha adottato provvedimenti unilaterali di tutela a seguito dell' inefficacia delle raccomandazioni del Consiglio d' associazione. 14 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l' art. 47, n. 1, non presentando una previa domanda al Consiglio d' associazione. L' informazione data a quest' ultimo, dopo l' apertura del procedimento, non è conforme al sopra menzionato art. 47. Nel caso di specie, risulta dal verbale della riunione del comitato misto dell' unione doganale UE-Turchia del 19 febbraio 1996 (allegato 8 al ricorso) che la Turchia non condivide l' interpretazione dell' art. 47 seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 In tale contesto, il Consiglio d' associazione è stato privato della possibilità di agire in modo da prevenire l' azione contenziosa. Esso dispone unicamente della possibilità di sospendere il provvedimento relativo all' istituzione di un dazio provvisorio, ai sensi dell' art. 47, n. 3, in attesa dell' invio delle raccomandazioni previste al n. 1 dello stesso articolo. Tuttavia, una decisione del genere è altamente improbabile, in quanto la stessa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe chiamata a manifestare il suo accordo sulla decisione di sospensione, nell' ambito del Consiglio d' associazione. Valutazione del giudice dell' urgenza 16 Secondo una giurisprudenza consolidata, la questione della ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell' ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito. Essa deve essere risolta in sede di giudizio sul ricorso principale, salvo nel caso in cui quest' ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile (v. ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. II-3051, punto 58). 17 Nel presente caso, spetta quindi al giudice dell' urgenza accertare, in primo luogo, se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso principale, diretto all' annullamento della "decisione" di tale istituzione di aprire un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell' Egitto, dell' India, dell' Indonesia, del Pakistan e della Turchia, debba considerarsi, prima facie, manifestamente irricevibile. 18 Occorre, in particolare, accertare se siano, prima facie, soddisfatte le condizioni di ricevibilità di detto ricorso d' annullamento, relative alla natura dell' atto impugnato. 19 Secondo una giurisprudenza consolidata, costituiscono decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v., in particolare, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punti 8-12, e ordinanza del Tribunale 14 marzo 1996, causa T-134/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-181, punto 20). 20 Nel caso di specie, spetta al giudice dell' urgenza vagliare se l' atto impugnato appaia, prima facie, idoneo a produrre, di per sé, effetti giuridici che possano pregiudicare gli interessi della richiedente ovvero se, al contrario, esso costituisca solo una misura preparatoria la cui illegittimità potrebbe essere dedotta nell' ambito di un ricorso proposto contro la decisione finale. 21 A questo proposito, la tesi perorata dalla richiedente, secondo la quale l' apertura di un procedimento antidumping, ai sensi dell' art. 5 del regolamento n. 3283/94, produce conseguenze irreversibili, in quanto ha l' effetto di escludere il procedimento di composizione amichevole delle liti previsto dall' art. 47 del Protocollo addizionale ed espone quindi l' interessata al rischio che le vengano imposti dazi antidumping provvisori, appare infondata. 22 Infatti, non risulta, in questa fase, che l' apertura di un procedimento antidumping ex art. 5 del regolamento n. 3283/94 abbia l' effetto di privare la richiedente della possibilità di una composizione della lite in conformità alle modalità definite dall' art. 47 del Protocollo addizionale. 23 Dall' esame sommario dell' art. 47 risulta che esso non ha lo scopo di escludere l' applicazione, in particolare, degli strumenti di difesa commerciale della [OSCURATO:PERSONA], bensì quello di completare le modalità della loro attuazione. A questo proposito, risulta, prima facie, da tale articolo che esso non subordina l' apertura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento antidumping ad alcuna condizione specifica, eccetto l' informazione del Consiglio d' associazione. Soltanto in una successiva fase del procedimento l' art. 47 assoggetta l' azione della [OSCURATO:PERSONA] a talune ulteriori condizioni. Infatti, pur autorizzando, al n. 1, il Consiglio d' associazione a rivolgere raccomandazioni all' autore di pratiche di dumping quando constata, a domanda della parte aderente al Trattato d' associazione assertivamente lesa, che siffatte pratiche vengono attuate nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Turchia, l' art. 47 prescrive unicamente, al n. 2, primo comma, che tale parte assertivamente lesa ° nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ° adisca il Consiglio d' associazione qualora intenda imporre una misura di difesa commerciale, la quale potrebbe intervenire solo se, entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda, detto Consiglio non abbia rivolto alcuna raccomandazione alle imprese interessate allo scopo di porre fine alle pratiche di dumping in causa o se, nonostante le sue raccomandazioni, tali pratiche continuino. D' altra parte, l' art. 47 autorizza espressamente, al n. 2, secondo comma, l' imposizione a titolo cautelare di dazi antidumping provvisori, per un periodo limitato, da parte di uno degli aderenti al Trattato di associazione, dopo averne informato il Consiglio d' associazione. 24 Questa interpretazione dell' art. 47 appare suffragata dalla sezione III, relativa agli strumenti di difesa commerciale, del capitolo IV della decisione n. 1/95 del Consiglio d' associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, relativa all' attuazione della fase finale dell' Unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1). Prima facie, risulta espressamente dagli artt. 44-46 di tale sezione che ciascuna delle parti aderenti al Trattato d' associazione conserva il potere di applicare i propri strumenti di difesa commerciale, purché vengano rispettate le modalità di applicazione definite dalle soprammenzionate disposizioni dell' art. 47 del Protocollo addizionale. 25 Orbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Consiglio d' associazione, con lettera 18 gennaio 1996, versata al fascicolo a richiesta del giudice dell' urgenza, della denuncia ad essa presentata dall' Eurocoton l' 8 gennaio 1996. Inoltre, il Consiglio d' associazione è stato informato in conformità all' art. 47, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] 23 febbraio 1996 ° contenente una copia non riservata della denuncia °, pure prodotta da tale istituzione su richiesta del giudice dell' urgenza, dell' apertura del procedimento antidumping, il cui avviso era stato pubblicato il 21 febbraio 1996 nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee. L' iter seguito appare quindi pienamente conforme alle disposizioni dell' art. 47. Nel caso di specie, l' apertura di un procedimento antidumping in forza del regolamento n. 3283/94 sembra, prima facie, destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le indagini necessarie al fine di poter decidere successivamente, in base a queste, di chiudere il procedimento ovvero, al contrario, di continuarlo adottando provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l' adozione di provvedimenti definitivi, secondo le modalità prescritte dall' art. 47. 26 Di conseguenza, l' atto impugnato, che si situa in una fase precoce del procedimento, non sembra capace di ostare ad un eventuale intervento del Consiglio d' associazione ai sensi dell' art. 47 del Protocollo addizionale, in particolare nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] prevedesse l' adozione di provvedimenti provvisori o proponesse al Consiglio di adottare provvedimenti definitivi. 27 Ne consegue che l' argomento della richiedente, secondo il quale l' avviso di apertura del procedimento antidumping ha l' effetto di escludere l' intervento del Consiglio d' associazione alle condizioni previste dall' art. 47, è, prima facie, infondato. 28 Inoltre, e comunque, si deve ricordare che, a differenza di una decisione di apertura del procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato in materia di aiuti di Stato, alla quale la richiedente lo paragona, l' avvio di un procedimento antidumping non può incidere direttamente ed in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate. Infatti, esso non determina automaticamente l' imposizione di dazi antidumping e il procedimento può essere chiuso senza adozione di provvedimenti, come previsto dall' art. 9 del regolamento n. 3283/94. Peraltro le imprese interessate da un' indagine antidumping non sono affatto tenute a modificare le proprie pratiche commerciali a seguito dall' apertura del procedimento e non possono essere costrette a collaborare all' indagine (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 22-28). 29 Di conseguenza, e comunque, l' apertura del procedimento antidumping di cui trattasi nella fattispecie costituisce, di primo acchito, una misura preparatoria, la cui eventuale illegittimità potrebbe essere dedotta nell' ambito di un ricorso proposto, se del caso, contro la decisione finale, pur garantendo una tutela soddisfacente alla richiedente. 30 L' atto impugnato non costituisce quindi, prima facie, una decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato impugnabile con ricorso d' annullamento. La domanda principale diretta all' annullamento di tale atto appare quindi, in questa fase, manifestamente irricevibile, senza che sia necessario accertare se la richiedente sia direttamente e individualmente interessata dall' atto impugnato. 31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda principale intesa al risarcimento del danno assertivamente provocato alla richiedente dall' avvio del procedimento antidumping, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, tale domanda è, prima facie, manifestamente irricevibile, in quanto l' atto assertivamente illegittimo, che sarebbe all' origine dell' asserito pregiudizio, appare privo di effetti giuridici, come risulta dall' insieme delle considerazioni che precedono (v., in particolare, ordinanza della Corte 4 ottobre 1991, causa C-117/91, Bosman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4837, punto 20). Inoltre, e comunque, detta domanda è, a prima vista, manifestamente irricevibile, in quanto la richiedente non fornisce alcuna indicazione riguardo alla natura e all' entità del pregiudizio che le sarebbe stato o le sarebbe provocato dall' avvio del procedimento antidumping. 32 Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 26 agosto 1996.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris