CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 11882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15016/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – RICORRENTE – contro [OSCURATO:PERSONA] – INTIMATO – per la correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 14490/2021 del 26.5.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Presidente relatore; rilevato che viene chiesta la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 14490/2021 di questa Corte per avere condannato il ricorrente soccombente al rimborso delle spese all’altra parte rimasta intimata; ritenuto che nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15016/2021 condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi Numero sezionale 2969/2022Numero di raccolta generale 11882/2022 costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra Data pubblicazione 12/04/2022 un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020 Rv. 658457; che conseguentemente va disposta la correzione dell’ordinanza come da proposta del relatore; P.Q.M. La Corte ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 14490/2021 mediante la eliminazione, in motivazione, a pagina 5, della frase “con aggravio di spese secondo soccombenza”, e sostituzione con la seguente:” senza alcuna pronuncia sulle spese, essendo l’altra parte rimasta intimata.”; e mediante l’eliminazione, in dispositivo, della frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 200,00 per esborsi ed €. 1.200,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%” Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Roma, 17.3.2022. Il Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3