CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 33566/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2963/2021depositata il 28/07/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Numero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025La Regione [OSCURATO:PERSONA], con atto 866 del 2 settembre 2003, avevaaffidato alla società [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. la realizzazione di un progettoAIFA (Accordo di [OSCURATO:PERSONA] per l'Assunzione) che prevedeval'assunzione a tempo indeterminato di nove tubisti saldatori, nell'ambitodella misura P.O.R. [OSCURATO:PERSONA] 2000/2006, concedendo un finanziamento dieuro 118.800,00. Di questo complessivo finanziamento veniva pagato soloun acconto, sicché la società agiva in giudizio per il pagamento del saldofinanziamento, seppure nella misura ridotta di euro 90.392,89 sulla basedi quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 146 del 26.10.2004.[OSCURATO:PERSONA] resisteva, proponendo domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento, rappresentando che ilprogetto era destinato alla formazione e assunzione di nove tubistisaldatori per un periodo di 5 anni (poi ridotto a due), e che in particolarela convenzione faceva obbligo a chi riceveva il finanziamento non solodell'assunzione ma anche del mantenimento del posto di lavorosovvenzionato per un periodo di almeno 5 anni, prevedendo la riduzionedel contributo nel caso di mancata o parziale assunzione. Deduceva chenel caso di specie il finanziamento non era stato saldato, perché la societàaveva provveduto all'assunzione di otto dei nove partecipanti, atteso cheuno di essi aveva rinunciato ad essere assunto, ma in seguito sette degliotto dipendenti avevano rassegnato le dimissioni, mentre uno di essi erastato licenziato dall'impresa per giusta causa, essendosi assentato senzagiustificazione dal lavoro per più giorni consecutivi.Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda e dichiarato risolto ilcontratto per grave inadempimento della società.La Corte d'appello, adita dalla società, ha riformato la sentenzaimpugnata, considerando che la cessazione del rapporto era dipesaunicamente dalla volontà dei dipendenti e la società non avrebbe potutoprovvedere a sostituire i lavoratori dimissionari con altri della medesimaNumero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025professionalità, incombente peraltro non previsto dall'atto di concessione,in quanto si trattava di operai specializzati che erano stati appositamenteformati. Ha quindi ritenuto insussistente l'inadempimento della società econdannato la Regione al pagamento dell'importo a saldo delfinanziamento, ridotto proporzionalmente secondo i criteri di cui alladetermina n. 146/2004, detratto l'acconto già versato.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laRegione, affidato a tre motivi. La società ha svolto difese concontroricorso.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e allapubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso.Il difensore di parte controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso,riportandosi agli atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 1372 c.c. e degli artt. 1, 4 e 7 dellaConvenzione n. 866 del 26.6.2003. Si censura la sentenza impugnatanella parte in cui l'Amministrazione viene erroneamente ritenuta obbligata,in palese difformità dalle previsioni di cui agli artt. 1, 4 e 7 dellaconvenzione accessoria stipulata, a corrispondere un contributo in realtànon spettante ai sensi della convenzione medesima e degli attidisciplinanti la concessione del contributo di cui è causa; rileva che l'art. 4della convenzione stipulata fa obbligo al soggetto attuatore dell'assunzionedei partecipanti, con contratto a tempo indeterminato, entro 45 giornidalla conclusione delle attività formative. Inoltre il successivo art. 7prevede espressamente che «il posto di lavoro creato e sovvenzionatodovrà essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni (ridotto poi adue anni) successivo all'assunzione, che comunque dovrà avvenire con uncontratto di lavoro a tempo indeterminato». Il medesimo art. 7 poidispone che «nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamentoNumero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delleassunzioni non effettuate, rimanendo a carico dell'impresa i costi sostenutiper la parte di formazione sostenuta in Azienda, ad esclusione delle speseper gli allievi. Permangono le condizioni sanzionatorie nel caso di nonmantenimento del posto di lavoro per il periodo di 5 anni successiviall'assunzione, nelle modalità e nelle forme definite dal commaprecedente». Per tale ragione la sentenza impugnata, nella parte in cuiriconosce il diritto alla corresponsione del contributo, pure in presenza diun totale venir meno delle finalità per le quali è stato concesso, si pone inviolazione degli artt. 1 (richiamante espressamente gli atti normativi edamministrativi disciplinanti il finanziamento in esame), oltre che degli artt.4 e 7 della convenzione n. 866 del 26.6.2003.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1453 c.c. e 1463 c.c. e dell'art. 4regolamento CE n. 2204 del 12.12.2002. La ricorrente osserva che lafinalità dei progetti AIFA è quella di favorire l'inserimento ed ilreinserimento nel lavoro di giovani ed adulti nonché di valorizzare lerisorse umane attraverso percorsi formativi indirizzati ai lavoratoriappartenenti alle c.d. categorie svantaggiate del mercato del lavoro, alfine della loro assunzione a tempo indeterminato. I progetti finanziati nonhanno come finalità soltanto la formazione, ma soprattutto l'assunzionedei lavoratori c.d. svantaggiati per il periodo minimo prescritto (2 anni),con la conseguenza che il mancato adempimento di tale obbligo prescrittoa carico delle imprese finanziate impone alla Regione Campanial'immediata revoca del contributo con il conseguente recupero dellesomme erogate, le quali in tempi rapidi sono destinate alla realizzazione dialtri progetti, come previsto dalla normativa comunitaria, trattandosi difinanziamenti disposti ed erogati dalla Comunità Europea. [OSCURATO:PERSONA] inoltre che non può essere accolta la tesi avversa, secondo laquale dovrebbero essere comunque erogate le spese di formazione, attesoNumero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025che se in caso di mancata assunzione o di mancato mantenimento delposto per il periodo minimo previsto, i finanziamenti dovessero comunquecoprire le spese di formazione sostenute, si otterrebbe l'effetto –certamente non voluto dalla normativa comunitaria e regionale – difinanziare soltanto le imprese stesse e le associazioni operanti nel campodella formazione per presunti costi di progettazione, coordinamentodidattico e di rendicontazione. I finanziamenti erano infatti previsti infunzione di percorsi formativi finalizzati all'assunzione a tempoindeterminato; l'interpretazione datane, invece, dalla contropartetrasforma i finanziamenti in aiuti alle attività di formazione. Una voltaaccertato, che l'inadempimento costituisce ipotesi tipica di restituzione delfinanziamento, in quanto si è in presenza di un caso di non correttoutilizzo delle somme (sviate dalla loro precipua finalità) e diinadempimento agli obblighi assunti.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. la violazione art. 1218 c.c. Si censura, la sentenza impugnata perviolazione delle previsioni di cui all'art. 1218 c.c., atteso che a frontedell'allegazione circostanziata dell'inadempimento contestato da partedella Regione [OSCURATO:PERSONA], era, in ogni caso, onere di contropartedimostrare l'assenza di colpa. La ricorrente osserva che la contestazione diinadempimento riguardava la circostanza, molto singolare e comunqueevidenziante chiare negligenze da parte datoriale nella gestione deirapporti di lavoro o quantomeno nella selezione di personaleadeguatamente motivato, che sette degli otto corsisti assunti, in data11.3.2004, al termine del corso di formazione si erano dimessi subito dopol'assunzione, mentre l'ottavo era stato licenziato nel febbraio 2006, senzaquindi neanche maturare il termine minimo biennale previsto. Secondo laparte ricorrente, a fronte di tale inadempimento era onere dellacontroparte fornire la prova contraria.Numero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/20254.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.Il Procuratore generale ritiene corretta la soluzione offerta dallaCorte d'appello, posto che l'esercizio del diritto del lavoratore di rescindereil contratto di lavoro, soprattutto se previsto a tempo indeterminato, neimodi e nei tempi previsti dal contratto collettivo di lavoro, costituisce unpotere rispetto al quale non vi è facoltà di impedimento da parte deldatore di lavoro. Osserva che la ipotesi sanzionatoria contemplata dall'art.7 del contratto («in caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamentonon venga erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delleassunzioni non effettuate…») riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui lasocietà abbia proceduto al licenziamento anticipato dei lavoratori violandocosì il suo impegno.Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente in questa sederipropone la tesi della avvenuta risoluzione del contratto perinadempimento da parte della impresa, causa petendi della sua domandariconvenzionale, senza confrontarsi con la ragione decisoria. Il dedottosviamento delle finalità del finanziamento viene rappresentato non comefatto oggettivo, rilevante in sé e quindi – in ipotesi – come causa diimpossibilità sopravvenuta, ma come l'effetto di un colpevoleinadempimento della controparte.Secondo la ricorrente, la circostanza che la Corte d'appello abbiaaffermato che le dimissioni del dipendente costituiscono pacificamentedi lavoro a prescindere dalla volontà del datore di lavoro non sarebbesufficiente ai fini dell'esclusione che l'appellante si sia resa gravementeinadempiente agli obblighi assunti con l'atto di concessione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], perché a fronte di una specifica contestazione della Regionel'impresa avrebbe dovuto dimostrare la sua non colpevolezza.Numero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025La ricorrente non considera che il giudice del merito hasostanzialmente affermato che essa Regione non ha allegato e contestatoun fatto idoneo costituire inadempimento, ma un fatto che sfugge allasfera di controllo del debitore e non dipende dalla sua volontà, sicché è lastessa contestazione a restare priva di valore ai fini della chiestarisoluzione per inadempimento.Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il creditore cheagisca per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) delsuo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienzadell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanzadell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitoreconvenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento (ex multis: Cass. n. 13685 del 21/05/2019;Cass. n. 1080 del 20/01/2020; Cass. n. 20150 del 22/06/2022). Ciòsignifica anche che il fatto allegato come inadempimento devecorrispondere alla (mancata) prestazione prevista nel titolo; nel caso dispecie la Corte d'appello ha accertato, con giudizio di fatto in questa sedeincensurabile, che si trattava non di mancato mantenimento in servizio deilavoratori da parte della impresa – e cioè dell'obbligazione dedotta neltitolo – ma di dimissioni dipendenti unicamente dalla volontà deilavoratori.Quanto al resto, la Corte d'appello ha rilevato che «con decretodirigenziale n. 146 del 26.10.2004, sono stati dettati i criteri per lariparametrazione del finanziamento in caso di mancata o parzialeassunzione, precisando che in tale ipotesi sarebbero rimasti a carico dellaRegione, per ciascun allievo non assunto, il 25% dei costi destinati adfinanziario approvato; i costi riferiti agli allievi; il gettone di presenzaorario, le assicurazioni ed i viaggi; mentre sarebbero rimasti a caricoNumero registro generale 23878/2022Numero sezionale 3404/2025Numero di raccolta generale 33566/2025Data pubblicazione 22/12/2025dell'impresa i restanti costi destinati alla formazione in azienda, darestituire in sede di rendicontazione finale. Dal quadro normativo econtrattuale emerge che la mancata o parziale assunzione dei partecipantial corso di formazione non costituisce causa di risoluzione del contratto,bensì di perdita, totale o parziale, del finanziamento».Ha quindi ritenuto, ed anche questo è un giudizio di fatto in questasede incensurabile, che si fosse verificato un evento previsto in contrattonon come causa di risoluzione, ma come causa di riduzione del contributo,liquidandolo infatti in misura ridotta, rimodulando l'importo secondo icriteri di cui alla determina n. 146/2004 e sulla base di dichiarazioni noncontestate.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2025.Il Consigliere est. Il PresidenteRITA ELVIRA A. [OSCURATO:PERSONA] MERCOLINONumero registro generale 1116/2026Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23568/2026Data pubblicazione 20/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai magistrati: Oggetto:Correzione erroreMAURO [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRITA ELVIRA A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento per correzione errore materiale tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, già controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore- intimato già ricorrente-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.33566/2025 depositata il 22/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ricorso per correzione di errore materiale del 16 gennaio 2026la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che con la sentenza n. 33566/2025,questa Corte ha rigettato il ricorso della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] e hacondannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parteNumero registro generale 1116/2026Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23568/2026Data pubblicazione 20/07/2026controricorrente (la [OSCURATO:PERSONA]) delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori dilegge, senza tuttavia disporre l’attribuzione delle spese al procuratoredichiaratosi antistatario, benché tale attribuzione fosse stata richiesta nelcontroricorso in atti.Rilevato che dal contenuto degli atti risulta la richiesta di distrazione infavore del difensore antistatario, e pertanto l’omessa indicazione neldispositivo integra un errore materiale emendabile mediante ilprocedimento di correzione;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza n.33566/2025 deve essere corretta mediante l’inserimento, nel dispositivo,dopo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, della formularichiesta dalla parte istanteP.Q.M.Visti gli artt. 391 -bis, 287, 288 c.p.c.Dispone che il dispositivo della sentenza n. 33566/2025, resa da questaCorte nel procedimento iscritto al n. 23878/2022 R.G., sia corretto nelsenso che, laddove è scritto «Condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 perspese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento ed agli accessori di legge», deve correttamente leggersi edintendersi «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessoridi legge, spese distratte in favore dell’avv. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario».Numero registro generale 1116/2026Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23568/2026Data pubblicazione 20/07/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.