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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02582/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell'art. 54 ord. pen., secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"), la valutazione dell'importanza di tale violazione nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione riservata al giudice del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l'ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell'autorizzazione all'uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché il ricorso non allega, né trascrive integralmente, l'atto da cui dovrebbe desumersi l'esistenza del travisamento dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell'art. 54 ord. pen., secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"), la valutazione dell'importanza di tale violazione nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione riservata al giudice del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l'ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell'autorizzazione all'uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché il ricorso non allega, né trascrive integralmente, l'atto da cui dovrebbe desumersi l'esistenza del travisamento dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 di
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