CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 47653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria con la quale l'[OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del ricorrente, dichiarava di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, pronunciando sull'appello cautelare proposto avverso il diniego dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata. Il Tribunale premetteva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'iniziale custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, con provvedimento del 26 aprile 2022; successivamente la misura veniva aggravata (con ordinanza del 23 dicembre 2023), con ripristino di quella custodiale, a seguito dell'accertata violazione delle prescrizioni imposte. Il ripristino della misura custodiale diveniva definitivo, a seguito del rigetto dei mezzi di gravame. Il ricorrente reiterava la richiesta di modifica, adducendo l'esistenza di elementi nuovi, consistenti nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dai soggetti che avrebbero assistito alla aggressione avvenuta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva determinato l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza adotta dal Tribunale di Bologna, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni rese da Matriciano - il quale aveva denunciato di esser stato aggredito per strada e colpito con una mazza da baseball - era risultate del tutto inattendibili, posto che i soggetti indicati come presenti al fatto avevano successivamente reso dichiarazioni incompatibili con la versione fornita da Matriciano. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente comunicato di rinunciarvi in quanto, nelle more del giudizio di legittimità, otteneva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Stante le ragioni della rinuncia, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere est