Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26308/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA2026 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale3526 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generMaleI 5N90I3S/2T02E1RO DEL LAVORO E DELLE POLITICHNEu mSeOroC dIiA rLaIc,c oinlta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 482/2020 della CORTE D’APPELLO diVENEZIA, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 280/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta D.F.s.r.l.) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenzal’Inps, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, proponendo opposizione avverso la cartellaesattoriale n. 124 2009 0042756957, notificata nel mese digennaio del 2010, con cui le era stato intimato il pagamentodell’importo complessivo di 537.098,80 euro a titolo dicontributi previdenziali non versati nel periodo da luglio 2005a febbraio 2008, oltre somme aggiuntive.A fondamento della pretesa vi era il verbale ispettivo del 13giugno 2008, con cui erano stati ritenuti non genuini i contrattidi appalto aventi ad oggetto lavori di saldatura, assemblaggioe carpenteria metallica intercorsi tra la società opponente, cheesercita l’attività di carpenteria, e la KM Montaggi, con laconseguente somministrazione illecita di manodopera edimputazione alla committente 2M di [OSCURATO:PERSONA].n.c. dei rapporti di lavoro formalmente instaurati dalla KMMontaggi.2.

Espletata attività istruttoria, in parziale accoglimentodell’opposizione, il Tribunale ha dichiarato non dovuto quantorichiesto a titolo di maggiorazione per somme aggiuntive, pari- 2 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352n6/2e0l2 6complesso a 144.553,00 euro, confermando nel rDeasttao pluab blicazione 06/10/2026cartella impugnata.3.

Contro tale decisione hanno interposto appello sia l’Inps,che ha impugnato il capo della decisione relativo alle sommeaggiuntive, sia la 2M di [OSCURATO:PERSONA] C s.n.c., il cuigravame ha attinto il merito della pretesa contributiva.4.

Pronunciando nel contraddittorio anche con il Ministero dellavoro delle politiche sociali, mediante la sentenza impugnatala Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazioneproposta dalla società e accolto quella dell’Inps, condannandola prima al pagamento delle spese di entrambi i gradi digiudizio.5.

Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. (già 2M di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivi e illustrato da memoria.

L’Inps ha resistitomediante controricorso.

Anche il Ministero ha depositatocontroricorso.6.

All’esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Inps in ragionedell’esistenza di un giudicato esterno derivante dalla sentenzadella Corte d’appello di Venezia n. 104/2016, relativa ad ungiudizio scaturente dal medesimo accertamento ispettivodell’Ispettorato del lavoro che aveva dato luogo a due distintiverbali ispettivi.Nel controricorso si rappresenta (v. pagg. 6 e 7) che la citatasentenza n. 104/2016 è stata pronunciata in una controversia- 3 -[OSCURATO:PERSONA] registro genertarlea 5 9l0’3I/n20p21s e la 2M s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] MassimoN uem neoron ,d iq ruaicncdoilt,a generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nei riguardi della 2M di [OSCURATO:PERSONA] C., società partedel presente giudizio.

Dall’esame della copia della sentenza n.104/2016 (priva di attestazione di passaggio in giudicato),inoltre, emerge che la pronuncia è stata resa tra l’Inps e la2M s.p.a., già 2M s.r.l., cioè nei confronti di un soggettogiuridico diverso dall’odierna ricorrente.

A nulla rileva, insenso contrario, l’allegazione secondo cui gli assetti dellesocietà in questione rivelerebbero che si tratta diun’operazione fraudolenta posta in essere dal medesimoimprenditore, trattandosi di affermazione apodittica ecomunque irrilevante, tenuto conto del fatto che il giudicatosostanziale postula la piena coincidenza delle domande in tuttii suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (cioèpersonae, petitum e causa petendi) (cfr., tra le più recenti,Cass. n. 11887 del 2025).2.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al principio didisponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. ed ai criteri divalutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., ai principi contenutinell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per la valutazione dellagenuinità dell’appalto, nonché omessa e/o erronea e/oinsufficiente e/o contraddittoria ed illogica motivazione, peravere la Corte d’appello deciso la causa in assenza dirisultanze probatorie sulle specifiche e concrete modalità diespletamento ed organizzazione del lavoro dei lavoratori inappalto della KM montaggi nel periodo in considerazione edAnderlini di carattere presuntivo ed a generiche dichiarazioniraccolte in sede ispettiva in assenza di specificazione del loro- 4 -[OSCURATO:PERSONA] registro genercaloe 5n9t0e3/n20u21to probatorio mai confermata in sede Nguiumdeirzoi adlie r aecdc oinlta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorioacquisito in sede giudiziale.Premesso che nella specie l’onere della prova grava sull’Inps,parte ricorrente evidenzia che la pretesa contributivacontenuta nella cartella opposta si fonda sul verbale ispettivocon cui è stata affermata la non genuinità dell’appaltointercorso tra la 2M e la KM Montaggi nel periodo da luglio2005 a febbraio 2008.

Secondo la ricorrente detto verbale, aldi là di un’asserita (e irrilevante) promiscuità dei lavoratoridelle due società, non conterrebbe alcun accertamento direttoin ordine alle modalità di organizzazione dell’attività prestatadai lavoratori della appaltatrice negli anni in questione,giacché nessun lavoratore è stato escusso come testimone ingiudizio ovvero sentito come informatore durante l’ispezione.La società addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art.2697 c.c. perché ha ritenuto generiche le deposizioni dei testiaddetti al controllo qualità, e ha valorizzato, invece, ledichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti, senza tuttaviaprocedere ad alcuna istruttoria in ordine alle modalità diespletamento del lavoro da parte dei dipendenti della KM.Sostiene che tali omissioni avrebbero determinato anche laviolazione dei criteri individuati dal d.lgs. n. 276 del 2003,dai lavoratori agli ispettori pur a fronte delle numerosedichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da essisottoscritte, da cui emergeva, invece, la presenza di unresponsabile che organizzava le commesse affidate.3.

Il motivo è inammissibile.- 5 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 35236/2.0126.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza diD patraim puob blicazione 06/10/2026grado nella parte in cui aveva ritenuto non genuino l’appaltointercorso tra la 2M e la KM Montaggi seguendo un articolatopercorso argomentativo basato, in sintesi, sui seguentipassaggi: a) il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso testimonianzain relazione a quanto dal medesimo percepito direttamente inoccasione dell’accesso in azienda, confermando che idipendenti delle due società lavoravano fianco a fianco ederano inseriti nel medesimo ciclo produttivo; b) le deposizionidei testi Filippin e Lorenzato erano generiche, perché essi nonavevano dichiarato che vi era assoluta separatezza delleproduzioni cui erano addetti i dipendenti delle due società; c)inoltre, la deposizione di Filippin contrastava con quanto dalmedesimo riferito agli ispettori, ai quali aveva detto che, nelreparto a lui affidato, aveva potuto sovraintendere alle attivitàdei lavoratori delle due società, rivolgendosi direttamente aDalla [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della 2M) per le lavorazionidella KM; in difetto di spiegazione circa l’incompatibilità delleaffermazioni, dovevano ritenersi maggiormente attendibiliquelle rese in sede ispettiva; d) su tali aspettidell’organizzazione del lavoro convergevano anche ledichiarazioni rese agli ispettori da buona parte dei lavoratori,anche formalmente dipendenti dalla appaltatrice, da cui nonemergeva la presenza di un responsabile addettoall’organizzazione del lavoro; e) quanto alle note dicontestazione della committente all’appaltatrice, a parte ilfatto che tali atti contrastavano con quanto riferito da Filippinin ordine alle verifiche relative alla correttezza del lavorocommissionato, esse non trovavano rispondenza nel fascicolodi primo grado; f) quanto alla sentenza penale emessa dalTribunale di Vicenza, essa riguardava altra società (tale LAGO- 6 -[OSCURATO:PERSONA] registro generDale. 5o9.0o3/.2)0 2e1 , in ogni caso, non era mai stata messNau imn edrios cdui srasciocnoelta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la reale consistenza imprenditoriale della pseudo-appaltatrice,ma la più limitata verifica dell’esercizio delle prerogativeimprenditoriali in relazione all’invio del personale presso lacommittente.3.2.

Appare evidente che, dietro la parvenza delle denunciateviolazioni di legge, il motivo in esame mira in realtà acensurare l’apprezzamento del compendio probatorio operatoprima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale negli accuratitermini dinanzi sintetizzati.Tuttavia, la sostanziale richiesta di riesame del merito dellacontroversia non è ammissibile in sede di legittimità, stante ilfermo principio della giurisprudenza di questa Corte secondocui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 9097 del 2017,Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove- 7 -[OSCURATO:PERSONA] registro generralies 5u9l0t3i/n20o21 allegati al ricorso gli atti processuali Nsuumi eqruoa dlii rfaocncdolata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (v.Cass. n. 10927 del 2024).3.3.

Inoltre, va ricordato che, secondo il costante indirizzo diquesta Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sededi legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5c.p.c.) (v.

Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 18092 del2020).Nel caso di specie la Corte d’appello non ha operato alcunainversione degli oneri probatori incombenti sulle parti, ma hacompiuto un’accurata valutazione delle prove acquisite, anchecon riferimento a quelle valorizzate dalla società a supportodella propria ricostruzione, senza tuttavia addossare aquest’ultima l’onere di dimostrare l’insussistenza deipresupposti fattuali sottesi alla pretesa contributiva azionatadall’[OSCURATO:PERSONA] previdenziale.

Il dedotto errore circal’apprezzamento della prova testimoniale favorevole alleragioni della società (cioè le deposizioni di testi Filippin eLorenzato), dunque, non integra affatto l’inosservanza delprecetto contenuto nell’art. 2697 c.c. denunciabile mediantericorso per cassazione.- 8 -[OSCURATO:PERSONA] registro generAalen 5a90lo3/g20o21 rilievo vale anche in relazione al suNpupmosetroo dei rrraocnceoolta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026apprezzamento delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dailavoratori, che in realtà la Corte di merito si è limitata avalorizzare allo scopo di trarre conferma del proprioconvincimento in ordine alla “inaffidabilità” della narrazionecirca la separatezza dell’attività produttiva (così a pag. 11della sentenza impugnata).3.4.

Quanto alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., deve precisarsi che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v.Cass. n. 26769 del 2016 e Cass. n. 26739 del 2024).È stato chiarito, al riguardo, che la valutazione del materialeprobatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno(o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzodi prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazionee alla valutazione del giudicante – costituisce espressionedella discrezionalità valutativa del giudice di merito ed èestranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte (con laconseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non è denunciabile con il ricorsoper cassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, insede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di- 9 -[OSCURATO:PERSONA] registro genermale e59r0i3t/o20,2 1 sono state compiute le predetNtuem evroa ldui traazcicoonltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026discrezionali (v.

Cass. n. 37382 del 2022).Peraltro, il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamentesul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predetteregole da parte del giudice di merito non configura un vizio diviolazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiticonsentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (v.

Cass.n. 27847 del 2021).Ne deriva che non possono trovare ingresso in questa sede lecensure a mezzo delle quali la ricorrente rimprovera alla Cortedi merito di aver fondato il proprio convincimento circa lamancanza di genuinità dell’appalto intercorso tra la 2M e laKM Montaggi nel periodo da luglio 2005 a febbraio 2008 solosulle risultanze del verbale ispettivo e sulle dichiarazioni resedai lavoratori agli ispettori, privilegiando tali fonti di provarispetto alle testimonianze rese in corso di causa dai testidell’atto di notorietà sottoscritte da tali lavoratori.A parte il fatto che, come evidenziato in precedenza, la Corteterritoriale si è premurata di dar conto in modo puntuale delleragioni per le quali ha ritenuto di fondare il proprioconvincimento su alcuni dei mezzi di prova a sua disposizionea discapito di altri, è evidente che le critiche contenute nelmezzo in esame appaiono dirette più a mettere in discussioneil convincimento della Corte di merito che non a sostenere ledenunciate violazioni di legge.- 10 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener3ale. 559.0 3/2P02e1r quanto concerne, infine, la dedNotutma ervoi odil arazciocnoelta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la censura si palesainammissibile per difetto di specificità.Al di là dell’apodittica affermazione secondo cui la promiscuitàcon cui i lavoratori svolgevano la loro attività e l’appartenenzadegli strumenti di lavoro alla 2M sono estranee alla previsionecontenuta nell’art. 29 cit., il motivo non reca alcuna specificacritica alla decisione assunta dalla Corte d’appello, la quale hadiffusamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto didover condividere la tesi dell’Inps secondo cui l’appaltointercorso tra le due società, stante la mancanza di autonomiaorganizzativa dell’appaltatrice, non poteva considerarsigenuino e, di conseguenza, si era verificata un’ipotesi diinterposizione di manodopera.4.

Con il secondo mezzo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione, in relazione alla ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c., al principio di disponibilità delle proveex art. 115 c.p.c. ed ai criteri di valutazione delle prove exartt. 116 e 117 c.p.c. e ai principi contenuti nel d.lgs. n. 276del 2003, nonché omessa, erronea, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto del decisivo dellacontroversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,in relazione alla mancata valutazione e considerazione dellasentenza penale prodotta in atti e avente oggetto i medesimifatti in discussione: mancanza, erronea, incongrua ecomunque illogica motivazione, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., laddove è stata esclusa larilevanza dell’accertamento penale documentato con lasentenza prodotta ritenendo erroneamente che si trattasse diaccertamento relativo ad altra società.- 11 -[OSCURATO:PERSONA] registro generLalae 5 90r3i/2c0o21rrente deduce che, diversamente Nduam erqou dain rtaoc cosltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026affermato dalla Corte d’appello, la sentenza del Tribunale diVicenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], legalirappresentanti della 2M, sono stati assolti con la formula“perché il fatto non sussiste” dai reati di illecito ingresso inItalia di cittadini extracomunitari e conseguentesomministrazione illecita di manodopera, riguarda anche laKM Montaggi, il cui appalto è stato ritenuto genuino.5.

Il motivo è inammissibile.5.1.

Richiamate le considerazioni che precedono in ordine allaimpossibilità di scrutinare in questa sede le doglianze relativealla violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., neitermini con cui sono state prospettate dalle parti, deverilevarsi che, versandosi in un’ipotesi di c.d.

“doppiaconforme” (sia la pronuncia di primo grado che quella disecondo grado, difatti, hanno reputato non genuino l’appaltointercorso tra le due società), ai sensi dell’art. 348ter c.p.c.,applicabile ratione temporis al presente giudizio, non èammissibile la censura avente ad oggetto l’omesso esame difatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.6.

Mediante il terzo motivo si deduce, a norma all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., relativo alla ripartizionedell’onere della prova, 115 c.p.c., relativo al principio didisponibilità delle prove, 116 e 117 c.p.c., concernenti i criteridi valutazione delle prove, e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, cheindividua i principi di valutazione della genuinità dell’appalto,nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., lamancanza e/o erronea e/o incongrua e comunque illogicamotivazione in ordine ai criteri di valutazione utilizzati per ilgiudizio di non genuinità dell’appalto, oltre all’erronea e- 12 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352c6/o20m26unque illogica motivazione circa un fatto decisiDvaot a dpeulb blicazione 06/10/2026giudizio consistente nell’omessa individuazione degli elementiintegranti l’intermediazione vietata di manodopera.La ricorrente asserisce che la sentenza impugnata ha reputatonon genuino l’appalto intercorso con la KM Montaggi sullascorta del solo presupposto, erroneamente ritenuto provato,della mancanza di separazione fisica dei lavoratori delle duesocietà e dell’inserimento dei dipendenti della KM Montagginel ciclo produttivo della 2M.Sostiene che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276del 2003, deve ritenersi consentita la “esternalizzazione” dialcuni servizi aziendali tramite il ricorso a contratti di appalto,per cui l’identità tra l’attività di carpenteria svolta dallacommittente e dall’appaltatrice e la promiscuità dei lavoratoriin appalto con quelli della committente non dimostrano lamancanza di genuinità dell’appalto.Sottolinea altresì che, in base alla disciplina contenuta nelcitato d.lgs., la legittimità dell’appalto è svincolata dallaproprietà dei mezzi di produzione e dalla promiscuità deilavoratori nell’azienda, ma è legata al profilo organizzativo edirettivo dell’attività d’impresa.Ribadisce che le circostanze valorizzate nella sentenza nonsono idonee a giustificare il convincimento espresso circa lanon genuinità dell’appalto, rimarcando che è consentita anchel’ingerenza del committente nelle modalità di svolgimentodella prestazione da parte dei dipendenti dell’appaltatore.Evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è alcunamotivazione in ordine all’esistenza di un determinato,specifico e concreto potere direttivo e disciplinare esercitatodalla committente sul personale dell’appaltatrice.- 13 -[OSCURATO:PERSONA] registro generDalee 5d90u3/c2e02 1 che non vi è alcuna prova di ricNhuiemsetero ddi ir afcecroileta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026presentate dai lavoratori dell’appaltatrice ai rappresentantidella committente e rileva che nella specie i testi Filippin eLorenzato avevano dichiarato l’esistenza di un referente capo-squadra della società KM addetto al controllo della qualità,7.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.7.1.

È inammissibile laddove esso mira in realtà a censurarel’accertamento di fatto e l’apprezzamento delle provecompiuto dalla Corte territoriale, addebitando a quest’ultimadi aver ritenuto non genuino l’appalto intercorso tra le societàin questione basandosi prove non idonee allo scopo.Come evidenziato in precedenza, si tratta di doglianza che nonpuò trovare ingresso in sede di legittimità, giacché nellasostanza è diretta a rimettere in discussione l’accertamentofattuale che i Giudici del merito hanno tratto dall’analisi delcompendio istruttorio raccolto ed a sollecitare, quindi, unavalutazione preclusa a questa Corte.7.2.

Non è fondato, invece, laddove sostiene che la decisioneimpugnata sarebbe errata per non aver considerato che, inbase alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003, lalegittimità dell’appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzidi produzione e dalla promiscuità dei lavoratori nell’azienda,essendo strettamente legata al profilo organizzativo edirettivo dell’attività d’impresa gestita dall’appaltatore.Il primo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003distingue il contratto di appalto (genuino) dallasomministrazione di lavoro richiamando i due principalielementi che, in base all’art. 1655 c.c., caratterizzano ilcontratto di appalto, ossia la permanenza in capoall’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e- 14 -[OSCURATO:PERSONA] registro generoaler g59a03n/2iz02z1ativo nei confronti dei dipendNeunmtie ro udit irlaizczcaotltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.

Si tratta direquisiti che, con ampio accertamento fattuale ex se riservatoal giudice di merito, la Corte d’appello ha ritenuto insussistentinella specie.L’assunto su cui poggia la censura in esame è che, siccomel’appalto in questione rientra nel novero degli appalti c.d.“endoaziendali”, cioè quelli caratterizzati dall’affidamento adun appaltatore esterno di attività attinenti al ciclo produttivodel committente, esso è da considerarsi di per sé genuino,salva la prova della mancanza di una reale organizzazione checonsenta il raggiungimento di un risultato produttivoautonomo.In relazione a tali fattispecie di appalto, tuttavia, questa Corteha precisato che il divieto di intermediazione ed interposizionenelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cuil’appaltatore metta a disposizione del committente unaprestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa delrapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie,assicurazione della continuità della prestazione), ma senzache da parte sua ci sia una reale organizzazione dellaprestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivoautonomo, né una assunzione di rischio economico coneffettivo assoggettamento dei propri dipendenti al poteredirettivo e di controllo (v.

Cass. n. 27213 del 2018; in sensoconforme, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 3280 del 2025).Ciò è quanto ha appurato la Corte di merito, la quale haaffermato – valorizzando principalmente le dichiarazioniacquisite in sede ispettiva – che Filippin, dipendente della 2M,esercitava un penetrante potere organizzativo e di controllo- 15 -[OSCURATO:PERSONA] registro generdalee 5ll9’0a3/t2t0i2v1ità dei lavoratori formalmente dipenNduemntei rod edli lraa cKcMolt,a generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026come peraltro confermato da quanto riferito agli ispettori dabuona parte degli stessi lavoratori in questione, senza che maifosse emersa l’esistenza di una figura che organizzava illavoro relativo alle commesse agli stessi affidate (cfr., inparticolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).Risulta allora evidente che la concreta organizzazione dellavoro, così come ricostruita dalla Corte di merito, implicavache i dipendenti dell’appaltatrice ricevevano disposizionispecifiche sulla concreta esecuzione dell’attività daidipendenti della committente, di modo tale da esercitare unvero e proprio potere conformativo nei loro confronti, senzache alcun ruolo di tipo organizzativo o direttivo fosseconcretamente svolto dalla formale datrice di lavoro.La sentenza impugnata, pertanto, si rivela conforme a dirittonella parte in cui afferma che l’appalto in questione celava inrealtà una fattispecie di somministrazione irregolare dimanodopera.8.

Tramite il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione del d.lgs. n. 276 del 2003, per non avere la Corted’appello considerato che la richiesta di contribuzione nonpoteva essere avanzata in mancanza di declaratoria dicostituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della 2M incapo ai dipendenti della KM.9.

Il motivo è infondato.9.1.

La sentenza impugnata è conforme al consolidatoindirizzo di questa Corte in base al quale, in caso disomministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 deld.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui legittimato a far valerel’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore- 16 -[OSCURATO:PERSONA] registro genersaloe 5m90m3/2i0n21istrato, non preclude agli enti pNruemveidroe ndzi iraalci coolta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatoredella manodopera, per l’accertamento della sussistenza deipresupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo aquest’ultimo (v.

Cass. n. 17705 del 2019, citata a pag. 11della sentenza impugnata).9.2.

Sul punto, vanno richiamate le considerazioni espresseda questa Corte nell’ordinanza n. 11295 del 2026, ove si èstatuito che: a) in tema di appalto irregolare, questa Corte haaffermato la legittimazione degli enti previdenziali a far valerela sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tracommittente e lavoratore e ha valorizzato, a tale riguardo, iseguenti elementi testuali e sistematici: in via primaria,l’indisponibilità del regime previdenziale quanto al profilodell’adempimento degli obblighi contributivi, che non puòessere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denuncil’irregolarità; in secondo luogo, l’autonomia del rapporto dilavoro e di quello contributivo, che, pur tra loro connessi,rimangono del tutto diversi; infine, la lettera della legge, chenon impedisce a chiunque vi abbia interesse di far valere lanullità degli atti d’interposizione (Cass. n. 31144 del 2019);b) anche nell’ipotesi di somministrazione irregolare, sussistela legittimazione degli enti previdenziali ad agire nei confrontidell’effettivo utilizzatore della manodopera, perl’accertamento della sussistenza dei presupposti delleobbligazioni contributive che gravano sull’utilizzatore (Cass.n. 17705 del 2019); c) è oramai ius receptum chel’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datoredi lavoro interposto, da cui discende il potere dell’enteprevidenziale di applicare le relative sanzioni, costituiscaoggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può- 17 -[OSCURATO:PERSONA] registro genercaloe 5n9o03s/2c0e21re in via incidentale, senza che sia neceNsusmaerirao ldai prarcecvoilata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamentodell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto dilavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. n. 13013 del2019); tale indirizzo, ribadito a più riprese da questa Corte(fra le molte, Cass. n. 21377 del 2023), «rappresenta unlogico corollario dell’autonomia del rapporto contributivorispetto a quello lavorativo» (punto 12 del Consideratodell’ordinanza dinanzi richiamata).10.

Il quinto motivo presenta la seguente articolata rubrica:«Violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. 276/2003 art.27 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, omessa insufficiente econtraddittoria motivazione, violazione dell’art. 2697 c.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 421 comma 2 edell’art. 437 e 420 comma 5 c.p.c., 210 e 116 comma 2 c.p.c.,laddove la Corte ha ritenuto una carenza allegatoria in ordineall’incidenza satisfattiva dei pagamenti a titolo previdenzialeeffettuato da KM e mancato svolgimento di attività istruttoria[…] invero la documentazione in atti è stata erroneamentevalutata e in primo grado il Giudice aveva ordinato all’INPS exart. 210 c.p.c. la produzione dei relativi pagamenti, comerichiesto, e l’INPS aveva disatteso tale ordine.

Erronea edillogica motivazione sul punto avendo 2M s.n.c. assolto ilproprio onere probatorio e svolto altresì idonea istanzaistruttoria accolta dal Giudice di primo grado e disattesadall’INPS che non ha ottemperato all’ordine di esibizionedisposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».La ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnatanella parte in cui la Corte territoriale ha affermato di non poterprendere in considerazione i versamenti contributivi effettuatidallo pseudo-appaltatore.- 18 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352S6/2o0s26tiene di aver prodotto documentazione diretta a proDvaatar ep uilb blicazione 06/10/2026proprio assunto e deduce che l’istanza volta ad otteneredall’Inps l’esibizione delle attestazioni di versamento da partedell’appaltatore era stata accolta dal Giudice di primo grado,ma era stata poi disattesa dall’Ente previdenziale, senzaperaltro che la sentenza impugnata abbia preso inconsiderazione tale omissione.11.

Il motivo è inammissibile.11.1.

La Corte d’appello ha affermato che, pur essendoastrattamente rilevanti, non potevano essere esaminate leconsiderazioni circa i versamenti contributivi eseguiti dallasocietà appaltatrice, in teoria satisfattivi della pretesacontributiva azionata dall’Inps, per un duplice ordine diragioni: a) in primo luogo, perché non aveva base normativala deduzione secondo cui si tratta di accertamento ched’ufficio era tenuto ad operare l’Ente previdenziale, posto che,essendo fatto impeditivo dell’esercizio della pretesa, era oneredella parte dimostrare la sua fondatezza; b) in secondo luogo,perché la documentazione prodotta non consentiva diverificare se essa si riferiva al personale impiegato e, sulpunto, nessuna allegazione era svolta rispetto alla puntualericostruzione in sede accertativa dell’impegno orario deilavoratori, per cui non era documentato se i versamenticorrispondevano alle ore svolte presso la società.11.2.

La censura in esame non si confronta con la ratio deldescritto iter argomentativo, perché con essa si sostiene chela Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione idocumenti prodotti attestanti i versamenti eseguitidall’appaltatrice, mentre in realtà tali documenti sono stativalutati dai Giudici d’appello, che li hanno reputati non idoneia comprovare il fatto parzialmente estintivo allegato.- 19 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener1ale1 5.9303./2 0Q21uanto alla mancata valutazione dell’Ninuomtteermo dpie rraacncozlata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dal primoGiudice, è necessario rammentare il costante indirizzo diquesta Corte secondo cui, integrando l’inosservanzadell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dalquale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali,desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma,c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche perdifetto di motivazione, la mancata valorizzazionedell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito(v.

Cass. n. 2148 del 2017, Cass. n. 15768 del 2004 e Cass.n. 10063 del 1998).Di conseguenza, il motivo in esame non è ammissibile nellaparte in cui tende a criticare la decisione impugnata laddovenon ha preso in esame le conseguenze derivantidall’inottemperanza all’ordine di esibizione impartito dal primoGiudice.12.

Con il sesto motivo, infine, si prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nonchél’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivodella controversia, per avere la Corte d’appello omesso diconsiderare che la cartella era stata emessa sebbene gliaccertamenti ispettivi fossero stati contestati con richiesta diarchiviazione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diVicenza, cui aveva fatto seguìto anche un ricorso al giudiceamministrativo.13.

Il motivo è infondato.13.1.

La Corte d’appello ha affermato che l’eventualependenza del ricorso amministrativo avverso l’accertamentoo di azione giudiziale volta a paralizzare la pretesa non incide- 20 -[OSCURATO:PERSONA] registro genersalue 5ll9a03 /p20o2s1sibilità, da parte dell’ente previdenziaNleu,m deir ofa dri vraaclceorleta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026le sue ragioni (v. pag. 9 della sentenza impugnata).13.2.

La decisione risulta conforme alla giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, in tema di riscossione di contributie premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartellaesattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non puòlimitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nelmerito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istitutoprevidenziale, valendo gli stessi princìpi che governanol’opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove lacartella consegua ad un accertamento già impugnato davantiall’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto edifetto di un provvedimento giudiziale esecutivosull’impugnazione dell’accertamento, ex art. 24, comma 3, deld.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartellaemessa è stata azionata in via esecutiva, giacchéun’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per laparte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (v.

Cass. n.12025 del 2019; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass.n. 13571 del 2025 e Cass. n. 23626 del 2026).14.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.15.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della partericorrente.

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, èeffettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegateal d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147del 2022) e del valore della causa.Nulla va disposto nei confronti del Ministero, atteso che –come evidenziato nello stesso controricorso (v. pagg. 3 e 4)- 21 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener–ale l5a90 3s/2o0c21ietà non ha affatto impugnato il capoN duemllear od deic riasciocnoleta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nel quale è stata affermata l’estraneità della pubblicaamministrazione rispetto alla controversia in esame.

Delresto, anche nel ricorso è stato espressamente precisato chela notifica dell’atto era stata effettuata al solo fine di garantirel’integrità del contraddittorio (v. pag. 48), ragion per cui,avendo la notifica il solo scopo di litis denuntiatio, sonoirripetibili le spese sostenute dal Ministero controricorrente,essendo quest’ultimo indifferente rispetto all’esito della lite(cfr. Cass. n. 8491 del 2023).16.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presuppostiper l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228 del 2012.

Spetta peraltro all’amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo perl’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spesegenerali nella misura del 15 per cento e accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.- 22 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352C6/2o0s26ì deciso in Roma, nella camera di consiglio Ddealt a 1pu6b blicazione 06/10/2026settembre 2026La PresidenteGabriella Marchese- 23 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA2026 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale3526 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generMaleI 5N90I3S/2T02E1RO DEL LAVORO E DELLE POLITICHNEu mSeOroC dIiA rLaIc,c oinlta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 482/2020 della CORTE D’APPELLO diVENEZIA, depositata il 18/01/2021 R.G.N. 280/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta D.F.s.r.l.) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenzal’Inps, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, proponendo opposizione avverso la cartellaesattoriale n. 124 2009 0042756957, notificata nel mese digennaio del 2010, con cui le era stato intimato il pagamentodell’importo complessivo di 537.098,80 euro a titolo dicontributi previdenziali non versati nel periodo da luglio 2005a febbraio 2008, oltre somme aggiuntive.A fondamento della pretesa vi era il verbale ispettivo del 13giugno 2008, con cui erano stati ritenuti non genuini i contrattidi appalto aventi ad oggetto lavori di saldatura, assemblaggioe carpenteria metallica intercorsi tra la società opponente, cheesercita l’attività di carpenteria, e la KM Montaggi, con laconseguente somministrazione illecita di manodopera edimputazione alla committente 2M di [OSCURATO:PERSONA].n.c. dei rapporti di lavoro formalmente instaurati dalla KMMontaggi.2. Espletata attività istruttoria, in parziale accoglimentodell’opposizione, il Tribunale ha dichiarato non dovuto quantorichiesto a titolo di maggiorazione per somme aggiuntive, pari- 2 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352n6/2e0l2 6complesso a 144.553,00 euro, confermando nel rDeasttao pluab blicazione 06/10/2026cartella impugnata.3. Contro tale decisione hanno interposto appello sia l’Inps,che ha impugnato il capo della decisione relativo alle sommeaggiuntive, sia la 2M di [OSCURATO:PERSONA] C s.n.c., il cuigravame ha attinto il merito della pretesa contributiva.4. Pronunciando nel contraddittorio anche con il Ministero dellavoro delle politiche sociali, mediante la sentenza impugnatala Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazioneproposta dalla società e accolto quella dell’Inps, condannandola prima al pagamento delle spese di entrambi i gradi digiudizio.5. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. (già 2M di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivi e illustrato da memoria. L’Inps ha resistitomediante controricorso. Anche il Ministero ha depositatocontroricorso.6. All’esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Inps in ragionedell’esistenza di un giudicato esterno derivante dalla sentenzadella Corte d’appello di Venezia n. 104/2016, relativa ad ungiudizio scaturente dal medesimo accertamento ispettivodell’Ispettorato del lavoro che aveva dato luogo a due distintiverbali ispettivi.Nel controricorso si rappresenta (v. pagg. 6 e 7) che la citatasentenza n. 104/2016 è stata pronunciata in una controversia- 3 -[OSCURATO:PERSONA] registro genertarlea 5 9l0’3I/n20p21s e la 2M s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] MassimoN uem neoron ,d iq ruaicncdoilt,a generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nei riguardi della 2M di [OSCURATO:PERSONA] C., società partedel presente giudizio. Dall’esame della copia della sentenza n.104/2016 (priva di attestazione di passaggio in giudicato),inoltre, emerge che la pronuncia è stata resa tra l’Inps e la2M s.p.a., già 2M s.r.l., cioè nei confronti di un soggettogiuridico diverso dall’odierna ricorrente. A nulla rileva, insenso contrario, l’allegazione secondo cui gli assetti dellesocietà in questione rivelerebbero che si tratta diun’operazione fraudolenta posta in essere dal medesimoimprenditore, trattandosi di affermazione apodittica ecomunque irrilevante, tenuto conto del fatto che il giudicatosostanziale postula la piena coincidenza delle domande in tuttii suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (cioèpersonae, petitum e causa petendi) (cfr., tra le più recenti,Cass. n. 11887 del 2025).2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al principio didisponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. ed ai criteri divalutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., ai principi contenutinell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per la valutazione dellagenuinità dell’appalto, nonché omessa e/o erronea e/oinsufficiente e/o contraddittoria ed illogica motivazione, peravere la Corte d’appello deciso la causa in assenza dirisultanze probatorie sulle specifiche e concrete modalità diespletamento ed organizzazione del lavoro dei lavoratori inappalto della KM montaggi nel periodo in considerazione edAnderlini di carattere presuntivo ed a generiche dichiarazioniraccolte in sede ispettiva in assenza di specificazione del loro- 4 -[OSCURATO:PERSONA] registro genercaloe 5n9t0e3/n20u21to probatorio mai confermata in sede Nguiumdeirzoi adlie r aecdc oinlta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorioacquisito in sede giudiziale.Premesso che nella specie l’onere della prova grava sull’Inps,parte ricorrente evidenzia che la pretesa contributivacontenuta nella cartella opposta si fonda sul verbale ispettivocon cui è stata affermata la non genuinità dell’appaltointercorso tra la 2M e la KM Montaggi nel periodo da luglio2005 a febbraio 2008. Secondo la ricorrente detto verbale, aldi là di un’asserita (e irrilevante) promiscuità dei lavoratoridelle due società, non conterrebbe alcun accertamento direttoin ordine alle modalità di organizzazione dell’attività prestatadai lavoratori della appaltatrice negli anni in questione,giacché nessun lavoratore è stato escusso come testimone ingiudizio ovvero sentito come informatore durante l’ispezione.La società addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art.2697 c.c. perché ha ritenuto generiche le deposizioni dei testiaddetti al controllo qualità, e ha valorizzato, invece, ledichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti, senza tuttaviaprocedere ad alcuna istruttoria in ordine alle modalità diespletamento del lavoro da parte dei dipendenti della KM.Sostiene che tali omissioni avrebbero determinato anche laviolazione dei criteri individuati dal d.lgs. n. 276 del 2003,dai lavoratori agli ispettori pur a fronte delle numerosedichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da essisottoscritte, da cui emergeva, invece, la presenza di unresponsabile che organizzava le commesse affidate.3. Il motivo è inammissibile.- 5 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 35236/2.0126. La Corte d’appello ha confermato la sentenza diD patraim puob blicazione 06/10/2026grado nella parte in cui aveva ritenuto non genuino l’appaltointercorso tra la 2M e la KM Montaggi seguendo un articolatopercorso argomentativo basato, in sintesi, sui seguentipassaggi: a) il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso testimonianzain relazione a quanto dal medesimo percepito direttamente inoccasione dell’accesso in azienda, confermando che idipendenti delle due società lavoravano fianco a fianco ederano inseriti nel medesimo ciclo produttivo; b) le deposizionidei testi Filippin e Lorenzato erano generiche, perché essi nonavevano dichiarato che vi era assoluta separatezza delleproduzioni cui erano addetti i dipendenti delle due società; c)inoltre, la deposizione di Filippin contrastava con quanto dalmedesimo riferito agli ispettori, ai quali aveva detto che, nelreparto a lui affidato, aveva potuto sovraintendere alle attivitàdei lavoratori delle due società, rivolgendosi direttamente aDalla [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della 2M) per le lavorazionidella KM; in difetto di spiegazione circa l’incompatibilità delleaffermazioni, dovevano ritenersi maggiormente attendibiliquelle rese in sede ispettiva; d) su tali aspettidell’organizzazione del lavoro convergevano anche ledichiarazioni rese agli ispettori da buona parte dei lavoratori,anche formalmente dipendenti dalla appaltatrice, da cui nonemergeva la presenza di un responsabile addettoall’organizzazione del lavoro; e) quanto alle note dicontestazione della committente all’appaltatrice, a parte ilfatto che tali atti contrastavano con quanto riferito da Filippinin ordine alle verifiche relative alla correttezza del lavorocommissionato, esse non trovavano rispondenza nel fascicolodi primo grado; f) quanto alla sentenza penale emessa dalTribunale di Vicenza, essa riguardava altra società (tale LAGO- 6 -[OSCURATO:PERSONA] registro generDale. 5o9.0o3/.2)0 2e1 , in ogni caso, non era mai stata messNau imn edrios cdui srasciocnoelta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la reale consistenza imprenditoriale della pseudo-appaltatrice,ma la più limitata verifica dell’esercizio delle prerogativeimprenditoriali in relazione all’invio del personale presso lacommittente.3.2. Appare evidente che, dietro la parvenza delle denunciateviolazioni di legge, il motivo in esame mira in realtà acensurare l’apprezzamento del compendio probatorio operatoprima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale negli accuratitermini dinanzi sintetizzati.Tuttavia, la sostanziale richiesta di riesame del merito dellacontroversia non è ammissibile in sede di legittimità, stante ilfermo principio della giurisprudenza di questa Corte secondocui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 9097 del 2017,Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove- 7 -[OSCURATO:PERSONA] registro generralies 5u9l0t3i/n20o21 allegati al ricorso gli atti processuali Nsuumi eqruoa dlii rfaocncdolata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (v.Cass. n. 10927 del 2024).3.3. Inoltre, va ricordato che, secondo il costante indirizzo diquesta Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sededi legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5c.p.c.) (v. Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 18092 del2020).Nel caso di specie la Corte d’appello non ha operato alcunainversione degli oneri probatori incombenti sulle parti, ma hacompiuto un’accurata valutazione delle prove acquisite, anchecon riferimento a quelle valorizzate dalla società a supportodella propria ricostruzione, senza tuttavia addossare aquest’ultima l’onere di dimostrare l’insussistenza deipresupposti fattuali sottesi alla pretesa contributiva azionatadall’[OSCURATO:PERSONA] previdenziale. Il dedotto errore circal’apprezzamento della prova testimoniale favorevole alleragioni della società (cioè le deposizioni di testi Filippin eLorenzato), dunque, non integra affatto l’inosservanza delprecetto contenuto nell’art. 2697 c.c. denunciabile mediantericorso per cassazione.- 8 -[OSCURATO:PERSONA] registro generAalen 5a90lo3/g20o21 rilievo vale anche in relazione al suNpupmosetroo dei rrraocnceoolta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026apprezzamento delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dailavoratori, che in realtà la Corte di merito si è limitata avalorizzare allo scopo di trarre conferma del proprioconvincimento in ordine alla “inaffidabilità” della narrazionecirca la separatezza dell’attività produttiva (così a pag. 11della sentenza impugnata).3.4. Quanto alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., deve precisarsi che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v.Cass. n. 26769 del 2016 e Cass. n. 26739 del 2024).È stato chiarito, al riguardo, che la valutazione del materialeprobatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno(o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzodi prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazionee alla valutazione del giudicante – costituisce espressionedella discrezionalità valutativa del giudice di merito ed èestranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte (con laconseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., non è denunciabile con il ricorsoper cassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, insede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di- 9 -[OSCURATO:PERSONA] registro genermale e59r0i3t/o20,2 1 sono state compiute le predetNtuem evroa ldui traazcicoonltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026discrezionali (v. Cass. n. 37382 del 2022).Peraltro, il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamentesul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predetteregole da parte del giudice di merito non configura un vizio diviolazione o falsa applicazione di norme processuali,sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiticonsentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (v. Cass.n. 27847 del 2021).Ne deriva che non possono trovare ingresso in questa sede lecensure a mezzo delle quali la ricorrente rimprovera alla Cortedi merito di aver fondato il proprio convincimento circa lamancanza di genuinità dell’appalto intercorso tra la 2M e laKM Montaggi nel periodo da luglio 2005 a febbraio 2008 solosulle risultanze del verbale ispettivo e sulle dichiarazioni resedai lavoratori agli ispettori, privilegiando tali fonti di provarispetto alle testimonianze rese in corso di causa dai testidell’atto di notorietà sottoscritte da tali lavoratori.A parte il fatto che, come evidenziato in precedenza, la Corteterritoriale si è premurata di dar conto in modo puntuale delleragioni per le quali ha ritenuto di fondare il proprioconvincimento su alcuni dei mezzi di prova a sua disposizionea discapito di altri, è evidente che le critiche contenute nelmezzo in esame appaiono dirette più a mettere in discussioneil convincimento della Corte di merito che non a sostenere ledenunciate violazioni di legge.- 10 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener3ale. 559.0 3/2P02e1r quanto concerne, infine, la dedNotutma ervoi odil arazciocnoelta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la censura si palesainammissibile per difetto di specificità.Al di là dell’apodittica affermazione secondo cui la promiscuitàcon cui i lavoratori svolgevano la loro attività e l’appartenenzadegli strumenti di lavoro alla 2M sono estranee alla previsionecontenuta nell’art. 29 cit., il motivo non reca alcuna specificacritica alla decisione assunta dalla Corte d’appello, la quale hadiffusamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto didover condividere la tesi dell’Inps secondo cui l’appaltointercorso tra le due società, stante la mancanza di autonomiaorganizzativa dell’appaltatrice, non poteva considerarsigenuino e, di conseguenza, si era verificata un’ipotesi diinterposizione di manodopera.4. Con il secondo mezzo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione, in relazione alla ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c., al principio di disponibilità delle proveex art. 115 c.p.c. ed ai criteri di valutazione delle prove exartt. 116 e 117 c.p.c. e ai principi contenuti nel d.lgs. n. 276del 2003, nonché omessa, erronea, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un punto del decisivo dellacontroversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,in relazione alla mancata valutazione e considerazione dellasentenza penale prodotta in atti e avente oggetto i medesimifatti in discussione: mancanza, erronea, incongrua ecomunque illogica motivazione, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., laddove è stata esclusa larilevanza dell’accertamento penale documentato con lasentenza prodotta ritenendo erroneamente che si trattasse diaccertamento relativo ad altra società.- 11 -[OSCURATO:PERSONA] registro generLalae 5 90r3i/2c0o21rrente deduce che, diversamente Nduam erqou dain rtaoc cosltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026affermato dalla Corte d’appello, la sentenza del Tribunale diVicenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], legalirappresentanti della 2M, sono stati assolti con la formula“perché il fatto non sussiste” dai reati di illecito ingresso inItalia di cittadini extracomunitari e conseguentesomministrazione illecita di manodopera, riguarda anche laKM Montaggi, il cui appalto è stato ritenuto genuino.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Richiamate le considerazioni che precedono in ordine allaimpossibilità di scrutinare in questa sede le doglianze relativealla violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., neitermini con cui sono state prospettate dalle parti, deverilevarsi che, versandosi in un’ipotesi di c.d. “doppiaconforme” (sia la pronuncia di primo grado che quella disecondo grado, difatti, hanno reputato non genuino l’appaltointercorso tra le due società), ai sensi dell’art. 348ter c.p.c.,applicabile ratione temporis al presente giudizio, non èammissibile la censura avente ad oggetto l’omesso esame difatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.6. Mediante il terzo motivo si deduce, a norma all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., relativo alla ripartizionedell’onere della prova, 115 c.p.c., relativo al principio didisponibilità delle prove, 116 e 117 c.p.c., concernenti i criteridi valutazione delle prove, e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, cheindividua i principi di valutazione della genuinità dell’appalto,nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., lamancanza e/o erronea e/o incongrua e comunque illogicamotivazione in ordine ai criteri di valutazione utilizzati per ilgiudizio di non genuinità dell’appalto, oltre all’erronea e- 12 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352c6/o20m26unque illogica motivazione circa un fatto decisiDvaot a dpeulb blicazione 06/10/2026giudizio consistente nell’omessa individuazione degli elementiintegranti l’intermediazione vietata di manodopera.La ricorrente asserisce che la sentenza impugnata ha reputatonon genuino l’appalto intercorso con la KM Montaggi sullascorta del solo presupposto, erroneamente ritenuto provato,della mancanza di separazione fisica dei lavoratori delle duesocietà e dell’inserimento dei dipendenti della KM Montagginel ciclo produttivo della 2M.Sostiene che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276del 2003, deve ritenersi consentita la “esternalizzazione” dialcuni servizi aziendali tramite il ricorso a contratti di appalto,per cui l’identità tra l’attività di carpenteria svolta dallacommittente e dall’appaltatrice e la promiscuità dei lavoratoriin appalto con quelli della committente non dimostrano lamancanza di genuinità dell’appalto.Sottolinea altresì che, in base alla disciplina contenuta nelcitato d.lgs., la legittimità dell’appalto è svincolata dallaproprietà dei mezzi di produzione e dalla promiscuità deilavoratori nell’azienda, ma è legata al profilo organizzativo edirettivo dell’attività d’impresa.Ribadisce che le circostanze valorizzate nella sentenza nonsono idonee a giustificare il convincimento espresso circa lanon genuinità dell’appalto, rimarcando che è consentita anchel’ingerenza del committente nelle modalità di svolgimentodella prestazione da parte dei dipendenti dell’appaltatore.Evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è alcunamotivazione in ordine all’esistenza di un determinato,specifico e concreto potere direttivo e disciplinare esercitatodalla committente sul personale dell’appaltatrice.- 13 -[OSCURATO:PERSONA] registro generDalee 5d90u3/c2e02 1 che non vi è alcuna prova di ricNhuiemsetero ddi ir afcecroileta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026presentate dai lavoratori dell’appaltatrice ai rappresentantidella committente e rileva che nella specie i testi Filippin eLorenzato avevano dichiarato l’esistenza di un referente capo-squadra della società KM addetto al controllo della qualità,7. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.7.1. È inammissibile laddove esso mira in realtà a censurarel’accertamento di fatto e l’apprezzamento delle provecompiuto dalla Corte territoriale, addebitando a quest’ultimadi aver ritenuto non genuino l’appalto intercorso tra le societàin questione basandosi prove non idonee allo scopo.Come evidenziato in precedenza, si tratta di doglianza che nonpuò trovare ingresso in sede di legittimità, giacché nellasostanza è diretta a rimettere in discussione l’accertamentofattuale che i Giudici del merito hanno tratto dall’analisi delcompendio istruttorio raccolto ed a sollecitare, quindi, unavalutazione preclusa a questa Corte.7.2. Non è fondato, invece, laddove sostiene che la decisioneimpugnata sarebbe errata per non aver considerato che, inbase alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003, lalegittimità dell’appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzidi produzione e dalla promiscuità dei lavoratori nell’azienda,essendo strettamente legata al profilo organizzativo edirettivo dell’attività d’impresa gestita dall’appaltatore.Il primo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003distingue il contratto di appalto (genuino) dallasomministrazione di lavoro richiamando i due principalielementi che, in base all’art. 1655 c.c., caratterizzano ilcontratto di appalto, ossia la permanenza in capoall’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e- 14 -[OSCURATO:PERSONA] registro generoaler g59a03n/2iz02z1ativo nei confronti dei dipendNeunmtie ro udit irlaizczcaotltia generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa. Si tratta direquisiti che, con ampio accertamento fattuale ex se riservatoal giudice di merito, la Corte d’appello ha ritenuto insussistentinella specie.L’assunto su cui poggia la censura in esame è che, siccomel’appalto in questione rientra nel novero degli appalti c.d.“endoaziendali”, cioè quelli caratterizzati dall’affidamento adun appaltatore esterno di attività attinenti al ciclo produttivodel committente, esso è da considerarsi di per sé genuino,salva la prova della mancanza di una reale organizzazione checonsenta il raggiungimento di un risultato produttivoautonomo.In relazione a tali fattispecie di appalto, tuttavia, questa Corteha precisato che il divieto di intermediazione ed interposizionenelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cuil’appaltatore metta a disposizione del committente unaprestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa delrapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie,assicurazione della continuità della prestazione), ma senzache da parte sua ci sia una reale organizzazione dellaprestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivoautonomo, né una assunzione di rischio economico coneffettivo assoggettamento dei propri dipendenti al poteredirettivo e di controllo (v. Cass. n. 27213 del 2018; in sensoconforme, tra le più recenti, cfr. Cass. n. 3280 del 2025).Ciò è quanto ha appurato la Corte di merito, la quale haaffermato – valorizzando principalmente le dichiarazioniacquisite in sede ispettiva – che Filippin, dipendente della 2M,esercitava un penetrante potere organizzativo e di controllo- 15 -[OSCURATO:PERSONA] registro generdalee 5ll9’0a3/t2t0i2v1ità dei lavoratori formalmente dipenNduemntei rod edli lraa cKcMolt,a generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026come peraltro confermato da quanto riferito agli ispettori dabuona parte degli stessi lavoratori in questione, senza che maifosse emersa l’esistenza di una figura che organizzava illavoro relativo alle commesse agli stessi affidate (cfr., inparticolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).Risulta allora evidente che la concreta organizzazione dellavoro, così come ricostruita dalla Corte di merito, implicavache i dipendenti dell’appaltatrice ricevevano disposizionispecifiche sulla concreta esecuzione dell’attività daidipendenti della committente, di modo tale da esercitare unvero e proprio potere conformativo nei loro confronti, senzache alcun ruolo di tipo organizzativo o direttivo fosseconcretamente svolto dalla formale datrice di lavoro.La sentenza impugnata, pertanto, si rivela conforme a dirittonella parte in cui afferma che l’appalto in questione celava inrealtà una fattispecie di somministrazione irregolare dimanodopera.8. Tramite il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., si deduce la violazione e/o falsaapplicazione del d.lgs. n. 276 del 2003, per non avere la Corted’appello considerato che la richiesta di contribuzione nonpoteva essere avanzata in mancanza di declaratoria dicostituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della 2M incapo ai dipendenti della KM.9. Il motivo è infondato.9.1. La sentenza impugnata è conforme al consolidatoindirizzo di questa Corte in base al quale, in caso disomministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 deld.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui legittimato a far valerel’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore- 16 -[OSCURATO:PERSONA] registro genersaloe 5m90m3/2i0n21istrato, non preclude agli enti pNruemveidroe ndzi iraalci coolta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatoredella manodopera, per l’accertamento della sussistenza deipresupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo aquest’ultimo (v. Cass. n. 17705 del 2019, citata a pag. 11della sentenza impugnata).9.2. Sul punto, vanno richiamate le considerazioni espresseda questa Corte nell’ordinanza n. 11295 del 2026, ove si èstatuito che: a) in tema di appalto irregolare, questa Corte haaffermato la legittimazione degli enti previdenziali a far valerela sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tracommittente e lavoratore e ha valorizzato, a tale riguardo, iseguenti elementi testuali e sistematici: in via primaria,l’indisponibilità del regime previdenziale quanto al profilodell’adempimento degli obblighi contributivi, che non puòessere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denuncil’irregolarità; in secondo luogo, l’autonomia del rapporto dilavoro e di quello contributivo, che, pur tra loro connessi,rimangono del tutto diversi; infine, la lettera della legge, chenon impedisce a chiunque vi abbia interesse di far valere lanullità degli atti d’interposizione (Cass. n. 31144 del 2019);b) anche nell’ipotesi di somministrazione irregolare, sussistela legittimazione degli enti previdenziali ad agire nei confrontidell’effettivo utilizzatore della manodopera, perl’accertamento della sussistenza dei presupposti delleobbligazioni contributive che gravano sull’utilizzatore (Cass.n. 17705 del 2019); c) è oramai ius receptum chel’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datoredi lavoro interposto, da cui discende il potere dell’enteprevidenziale di applicare le relative sanzioni, costituiscaoggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può- 17 -[OSCURATO:PERSONA] registro genercaloe 5n9o03s/2c0e21re in via incidentale, senza che sia neceNsusmaerirao ldai prarcecvoilata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamentodell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto dilavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. n. 13013 del2019); tale indirizzo, ribadito a più riprese da questa Corte(fra le molte, Cass. n. 21377 del 2023), «rappresenta unlogico corollario dell’autonomia del rapporto contributivorispetto a quello lavorativo» (punto 12 del Consideratodell’ordinanza dinanzi richiamata).10. Il quinto motivo presenta la seguente articolata rubrica:«Violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. 276/2003 art.27 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, omessa insufficiente econtraddittoria motivazione, violazione dell’art. 2697 c.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 421 comma 2 edell’art. 437 e 420 comma 5 c.p.c., 210 e 116 comma 2 c.p.c.,laddove la Corte ha ritenuto una carenza allegatoria in ordineall’incidenza satisfattiva dei pagamenti a titolo previdenzialeeffettuato da KM e mancato svolgimento di attività istruttoria[…] invero la documentazione in atti è stata erroneamentevalutata e in primo grado il Giudice aveva ordinato all’INPS exart. 210 c.p.c. la produzione dei relativi pagamenti, comerichiesto, e l’INPS aveva disatteso tale ordine. Erronea edillogica motivazione sul punto avendo 2M s.n.c. assolto ilproprio onere probatorio e svolto altresì idonea istanzaistruttoria accolta dal Giudice di primo grado e disattesadall’INPS che non ha ottemperato all’ordine di esibizionedisposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».La ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnatanella parte in cui la Corte territoriale ha affermato di non poterprendere in considerazione i versamenti contributivi effettuatidallo pseudo-appaltatore.- 18 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352S6/2o0s26tiene di aver prodotto documentazione diretta a proDvaatar ep uilb blicazione 06/10/2026proprio assunto e deduce che l’istanza volta ad otteneredall’Inps l’esibizione delle attestazioni di versamento da partedell’appaltatore era stata accolta dal Giudice di primo grado,ma era stata poi disattesa dall’Ente previdenziale, senzaperaltro che la sentenza impugnata abbia preso inconsiderazione tale omissione.11. Il motivo è inammissibile.11.1. La Corte d’appello ha affermato che, pur essendoastrattamente rilevanti, non potevano essere esaminate leconsiderazioni circa i versamenti contributivi eseguiti dallasocietà appaltatrice, in teoria satisfattivi della pretesacontributiva azionata dall’Inps, per un duplice ordine diragioni: a) in primo luogo, perché non aveva base normativala deduzione secondo cui si tratta di accertamento ched’ufficio era tenuto ad operare l’Ente previdenziale, posto che,essendo fatto impeditivo dell’esercizio della pretesa, era oneredella parte dimostrare la sua fondatezza; b) in secondo luogo,perché la documentazione prodotta non consentiva diverificare se essa si riferiva al personale impiegato e, sulpunto, nessuna allegazione era svolta rispetto alla puntualericostruzione in sede accertativa dell’impegno orario deilavoratori, per cui non era documentato se i versamenticorrispondevano alle ore svolte presso la società.11.2. La censura in esame non si confronta con la ratio deldescritto iter argomentativo, perché con essa si sostiene chela Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione idocumenti prodotti attestanti i versamenti eseguitidall’appaltatrice, mentre in realtà tali documenti sono stativalutati dai Giudici d’appello, che li hanno reputati non idoneia comprovare il fatto parzialmente estintivo allegato.- 19 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener1ale1 5.9303./2 0Q21uanto alla mancata valutazione dell’Ninuomtteermo dpie rraacncozlata generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito dal primoGiudice, è necessario rammentare il costante indirizzo diquesta Corte secondo cui, integrando l’inosservanzadell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dalquale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali,desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma,c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche perdifetto di motivazione, la mancata valorizzazionedell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito(v. Cass. n. 2148 del 2017, Cass. n. 15768 del 2004 e Cass.n. 10063 del 1998).Di conseguenza, il motivo in esame non è ammissibile nellaparte in cui tende a criticare la decisione impugnata laddovenon ha preso in esame le conseguenze derivantidall’inottemperanza all’ordine di esibizione impartito dal primoGiudice.12. Con il sesto motivo, infine, si prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nonchél’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivodella controversia, per avere la Corte d’appello omesso diconsiderare che la cartella era stata emessa sebbene gliaccertamenti ispettivi fossero stati contestati con richiesta diarchiviazione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diVicenza, cui aveva fatto seguìto anche un ricorso al giudiceamministrativo.13. Il motivo è infondato.13.1. La Corte d’appello ha affermato che l’eventualependenza del ricorso amministrativo avverso l’accertamentoo di azione giudiziale volta a paralizzare la pretesa non incide- 20 -[OSCURATO:PERSONA] registro genersalue 5ll9a03 /p20o2s1sibilità, da parte dell’ente previdenziaNleu,m deir ofa dri vraaclceorleta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026le sue ragioni (v. pag. 9 della sentenza impugnata).13.2. La decisione risulta conforme alla giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, in tema di riscossione di contributie premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartellaesattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non puòlimitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nelmerito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istitutoprevidenziale, valendo gli stessi princìpi che governanol’opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove lacartella consegua ad un accertamento già impugnato davantiall’autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto edifetto di un provvedimento giudiziale esecutivosull’impugnazione dell’accertamento, ex art. 24, comma 3, deld.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartellaemessa è stata azionata in via esecutiva, giacchéun’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per laparte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (v. Cass. n.12025 del 2019; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass.n. 13571 del 2025 e Cass. n. 23626 del 2026).14. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.15. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della partericorrente. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, èeffettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegateal d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147del 2022) e del valore della causa.Nulla va disposto nei confronti del Ministero, atteso che –come evidenziato nello stesso controricorso (v. pagg. 3 e 4)- 21 -[OSCURATO:PERSONA] registro gener–ale l5a90 3s/2o0c21ietà non ha affatto impugnato il capoN duemllear od deic riasciocnoleta generale 26308/2026Numero sezionale 3526/2026 Data pubblicazione 06/10/2026nel quale è stata affermata l’estraneità della pubblicaamministrazione rispetto alla controversia in esame. Delresto, anche nel ricorso è stato espressamente precisato chela notifica dell’atto era stata effettuata al solo fine di garantirel’integrità del contraddittorio (v. pag. 48), ragion per cui,avendo la notifica il solo scopo di litis denuntiatio, sonoirripetibili le spese sostenute dal Ministero controricorrente,essendo quest’ultimo indifferente rispetto all’esito della lite(cfr. Cass. n. 8491 del 2023).16. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presuppostiper l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo perl’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spesegenerali nella misura del 15 per cento e accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.- 22 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5903/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 26308/2026Numero sezionale 352C6/2o0s26ì deciso in Roma, nella camera di consiglio Ddealt a 1pu6b blicazione 06/10/2026settembre 2026La PresidenteGabriella Marchese- 23 -