CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 13964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13829-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13829/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC nonchécontro MINISTERO DELLA CULTURA; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendenten. 2232/2023 dinanzi al TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perché la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere gli atti innanzi al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio innanzi ad esso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] della Natività della [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno convenuto in giudizio il Ministero della cultura e il Comune di Napoli avanti al tribunale della stessa città, col fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento riposto su unprovvedimento amministrativo ampliativo poi annullato. Hanno esposto: che era stata presentata dall’ente religioso al comune un’istanza di permesso di costruire per un intervento edilizio da effettuarsi in Napoli, alla via Fontanelle al Trivio n. 36, per la demolizione di un fabbricato industriale e la realizzazione, a parità di volume, di un complesso residenziale da destinare a [OSCURATO:PERSONA]; che l’istanza aveva ottenuto i pareri favorevoli sia della C.E.I. sia della Soprintendenza, ancorché in termini significativamente modificati rispetto alla originaria ipotesi prospettata; che alla luce della tempistica necessaria al rilascio del permesso di costruire la Provincia della Natività aveva abbandonato la procedura di accesso ai benefici di cui al programmaregionale di edilizia residenziale sociale e si era orientata a fare l’intervento con le sole risorse private e che quindi, in tale prospettiva, era pervenuta alla decisione di cedere in permuta alla società [OSCURATO:PERSONA] l’intero complesso edificato, a fronte della cessione di unità immobiliari da realizzare nell’ambito del più ampio edificio. Le attrici hanno evidenziato che, in effetti, dopo il rilascio del permesso di costruzione i lavori avevano avuto inizio con abbattimento del fabbricato preesistente, ma che di contro. a distanza di poche settimane, la Soprintendenza aveva comunicato la sospensione del parere paesaggistico, sicché contestualmente era stata sospesa l’autorizzazione paesaggistica in attesa di ulteriori necessarie verifiche poi in concreto non effettuate. In questa situazione il comune aveva proceduto al “ritiro in autotutela” del permesso di costruire sul presupposto della persistenza delle misure cautelari impartite dalla Soprintendenza e sulla ritenuta non conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica, e l’impugnazione dei riferiti provvedimenti era stata infine respinta dal Tar della Campania, con sentenza n. 1345 del 2022 passata in giudicato. Ciò sul rilievo che l’intervento in progetto, consistente nella demolizione di un manufatto preesistente e nella ricostruzione a parità di volume, ma con diversa sagoma, del cespite indicato dalle attrici, non potesse essere assentito, perché si sarebbe risolto in una nuova costruzione e non in una ristrutturazione edilizia, in contrasto sia con l’esistente vincolo cimiteriale sia con l’art.33, comma 2, delle NTA della Variante Generale del PRG. Attesa la condotta delle amministrazioni coinvolte, lesiva dell’affidamento riposto in ordine alla legittimità dei provvedimenti ampliativi, prima rilasciati e poi sospesi e ritirati in via di autotutela, le attrici hanno chiesto la condanna delle medesime amministrazioni al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. Radicatosi il contraddittorio le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo rientrare la controversia nella sfera di cognizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 30 e 133, lett. f), del d.lgs. n. 104 del 2010 recante il cod. proc. amm., e in particolare invocando a sostegno dell’eccezione le note pronunce dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2021. Le attrici hanno per conseguenza proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia. Il solo comune di Napoli ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositatomemoria. Ragioni della decisione I. -La controversia attiene alla domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento del privato in conseguenza dell’annullamento in sede di autotutela di un atto amministrativo ampliativo illegittimo. II. - La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero esiste ormai un formante giurisprudenziale nell’ultimo decennio assolutamente costante, presso queste Sezioni Unite(dopo le fondamentali sentenze nn. 6594-11, 6595 e 6596 del 2011), integrato dal principio per cui in siffatte controversie ciò che viene in rilievonon è l’esercizio in sé del pubblico potere, bensì il “comportamento” tenuto dall’amministrazione in una vicenda da intendere nel suo complesso; comportamento che giustappunto si assume complessivamente lesivo dell’affidamentoe che coinvolge dunque una nozione (quella di lesione dell’affidamento) a sua volta determinativa di un diritto soggettivo rilevante ai fini della responsabilità per violazione dei principi di buona fede e correttezza(v. Cass. Sez. U n. 8236-20). III. - Codesto indirizzo è stato ribadito più volte, anche dopo le evocate contrarie decisioni del Consiglio di Stato, (nei limiti delle più recenti, cfr. ex aliisCass. Sez. U n. 2175 - 23, Cass. Sez. U n. 3493 - 23, Cass. Sez. U n. 10880-23, Cass. Sez. U n. 24305-23, Cass. Sez. U n. 25324-23)e a esso va data ulteriore continuità. Devesi infatti confermare che la circostanza che nell’esercizio del potere pubblico l’amministrazione sia tenuta a osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo – e al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo –non esclude che essa sia tenuta a osservare fin dall’inizio anche le regole generali di correttezza e buona fede,e che la tecnica di protezione giuridica dell’interesse all’altrui correttezza e buona fede sia per l’appunto quella del diritto soggettivo. Invero pur nell’ambito dell’attività autoritativa dell’amministrazione la situazione attiva a cui corrisponde, dal lato passivo, l’obbligo di correttezza deve comunque essere riconosciuta come tale. IV. –Le spese del regolamento sono rimesse al giudizio di merito. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al qu