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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09404/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 27 settembre scorso, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida, avendo il Prefetto revocato quella da lui precedentemente posseduta, a sèguito della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Ha rilevato il Tribunale che — a norma dell'art. 120, C.d.S. — la revoca della patente di guida per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione è provvedimento di competenza esclusiva del Prefetto, impugnabile per via gerarchica dinanzi al Ministro dell'Interno e sul quale non è consentito alcun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale non spetta, altresì, nessun potere di nulla osta sul rilascio di un nuovo titolo, anch'esso di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa. j1/

3. Deduce il ricorso che nessuna norma vieta il rilascio dell'invocato nulla osta giudiziario e che tanto è avvenuto in casi precedenti da parte del medesimo Tribunale.

4. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: a) perché, in tema di misure di prevenzione, non è consentito il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del Tribunale (tra molte altre: Sez. 2, n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv. 256840); b) perché è del tutto generico, in quanto non si misura in alcun modo con gli argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato per disattendere l'istanza; c) perché è manifestamente privo di fondamento giuridico, per le ragioni correttamente illustrate da tale provvedimento, ovviamente non superabili dal generico riferimento ad asserite ed indeterminate decisioni di segno differente in casi simili adottate dal medesimo ufficio giudiziario locale.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 27 settembre scorso, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida, avendo il Prefetto revocato quella da lui precedentemente posseduta, a sèguito della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Ha rilevato il Tribunale che — a norma dell'art. 120, C.d.S. — la revoca della patente di guida per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione è provvedimento di competenza esclusiva del Prefetto, impugnabile per via gerarchica dinanzi al Ministro dell'Interno e sul quale non è consentito alcun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale non spetta, altresì, nessun potere di nulla osta sul rilascio di un nuovo titolo, anch'esso di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa. j1/ 3. Deduce il ricorso che nessuna norma vieta il rilascio dell'invocato nulla osta giudiziario e che tanto è avvenuto in casi precedenti da parte del medesimo Tribunale. 4. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: a) perché, in tema di misure di prevenzione, non è consentito il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del Tribunale (tra molte altre: Sez. 2, n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv. 256840); b) perché è del tutto generico, in quanto non si misura in alcun modo con gli argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato per disattendere l'istanza; c) perché è manifestamente privo di fondamento giuridico, per le ragioni correttamente illustrate da tale provvedimento, ovviamente non superabili dal generico riferimento ad asserite ed indeterminate decisioni di segno differente in casi simili adottate dal medesimo ufficio giudiziario locale. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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