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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26215/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 28867/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.; - intimata - 12.? 1 avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo dell'i gennaio 1987 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano a [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile sito in Alassio a fronte di un canone annuo di quattro milioni di lire; così il contratto veniva registrato, ma con un'ulteriore scrittura privata sempre dell'i gennaio 1987 - che fu registrata in seguito - le parti concordavano un effettivo canone annuo di venti milioni di lire, cioè euro

21.500. Deceduta la Danio, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi della Danio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui interessa, intimavano alla società conduttrice il 25 maggio 2015 davanti al Tribunale di Savona sfratto per morosità in relazione agli anni da 2010 a 2015, per un totale di euro 50.545,83. [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva, negando la morosità e disconoscendo la propria sottoscrizione della controscrittura.

Nelle more di tale causa i Fioroni intimavano, sempre davanti al Tribunale di Savona, anche licenza per finita locazione; con sentenza n. 80/2017 la pretesa attorea veniva accolta, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al rilascio al 28 febbraio 2017; il rilascio avveniva poi effettuato per esecuzione forzata il 31 maggio 2017.

Nella causa relativa alla morosità, invece, il Tribunale di Savona, con sentenza n. 92/2018, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del pagamento dei canoni, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla convalida dello sfratto in ragione dell'esito della causa di licenza per finita locazione e affermava la riferibilità della controscrittura a [OSCURATO:SOCIETA] nonché la sua nullità ai sensi dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986 per violazione dell'obbligo di registrazione del contratto al canone reale ex articolo 72 dello stesso decreto. (J7 I Fioroni proponevano appello, cui [OSCURATO:SOCIETA] resisteva.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14 febbraio 2019, parzialmente accogliendo il gravame, dichiarava nulla la sentenza del Tribunale per omessa lettura del dispositivo in udienza e, decidendo quindi nel merito non ricorrendo fattispecie di rimessione della causa al primo giudice, rigettava le domande degli appellanti.

In particolare, la corte territoriale disattendeva il motivo d'appello con cui era stato chiesto dichiararsi l'improcedibilità "di ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA] per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione", osservando che "il procedimento è stato attivato da parte locatrice e, quindi, la condizione di procedibilità è comunque verificata anche a prescindere dall'individuazione del soggetto tenuto ad attivare la procedura e anche se parte intimata non è comparsa per prendere parte al procedimento di mediazione", ribadendo poi che il procedimento di mediazione opera dopo il mutamento del rito ex articolo 667 c.p.c. ai sensi dell'articolo 5, comma quarto, lettera b), d.lgs. 28/2010 e che, avendo ribadito nella memoria integrativa le domande proposte da parte locatrice, spettava a quest'ultima "instaurare il procedimento di mediazione, come, infatti, accaduto".

Quanto poi alla controdichiarazione, il giudice d'appello reputava, sulla base degli insegnamenti di S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601 e successivamente, sulla sua scorta, di Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922, che contenesse comunque un patto nullo la cui nullità, pur retroattiva per interpretazione sopravvenuta, non travolgeva l'intero rapporto; rigettava pertanto tutte le domande di risoluzione avanzate da parte locatrice in quanto la conduttrice fino al rilascio aveva pagato quanto dovuto per il contratto registrato nel 1987.

I Fioroni hanno presentato tempestivo ricorso, da cui non si è difesa [OSCURATO:SOCIETA].

Considerato che: Il ricorso si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

"se le relative norme sono da annoverarsi fra quelle processuali", violazione e falsa applicazione degli articoli 5, primo comma, e 8 d.lgs. 28/2010.

La corte territoriale avrebbe errato disattendendo il motivo di gravame relativo alla "condizione di procedibilità in riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]", cioè "quella consistente nella opposizione all'intimazione di sfratto". [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata "l'unico soggetto, la cui domanda era subordinata alla sussistenza di condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d.lgs. n. 28/2010", in quanto "la fase della opposizione all'intimazione di sfratto per morosità nasce per effetto dell'opposizione stessa, che è la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]", per cui sarebbe stata quest'ultima a dover "attivare la procedura di mediazione e ... prendervi parte effettivamente", non avendo incidenza "il procedimento di mediazione instaurato dai Fioroni", i quali non avrebbero avuto alcun obbligo di attivarlo.

E comunque, non avendo partecipato a tale procedimento di mediazione, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe reso improcedibile la domanda da essa proposta; si invoca al riguardo l'articolo 8 d.lgs. 28/2010 per cui sarebbe "necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore".

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 prel. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 62 d.p.r. 131/1986 e 1418, primo comma, c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 346,

I. 311/2004 e 79

I. 392/1978 ancora in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.; denuncia altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza ex articolo 112 c.p.c.

"per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla non corretta interpretazione effettuata dal Tribunale di Savona in relazione all'art. 62 d.p.r. 131/1986".

Nell'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 13, si sarebbe denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986, mentre I '417 sentenza non vi avrebbe fatto nessun riferimento, integrando così la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Si argomenta su quanto era stato ritenuto dal giudice di prime cure in ordine alla non applicabilità alla fattispecie di cui è causa dell'articolo 1, comma 346,

I. 311/2004, per insistere poi che la corte territoriale non si sarebbe "minimamente preoccupata di decidere" sul motivo d'appello attinente alla errata interpretazione del primo giudice dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986, limitandosi invece "a riprodurre principi e massime" del giudice di legittimità.

Ribadendo quindi la violazione dell'articolo 112 c.p.c., si sostiene che né il citato articolo 62, né l'articolo 79, primo comma,

I. 392/1978 "sanciscono la nullità del contratto di locazione per mancata registrazione nel momento in cui fu stipulata la controscrittura", in quanto a quell'epoca non era prevista tale nullità, introdotta soltanto dall'articolo 1, comma 346,

I. 311/2004.

Viene inserito un ampio passo dell'appello (pagine 27-28 del ricorso) e richiamato proprio il testo dell'articolo 1, comma 346, ricordando che l'ordinanza n. 420/2007 della Corte costituzionale l'ha qualificato norma imperativa, per sostenere altresì che la violazione di una norma imperativa genera nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, c.c. e che tale norma imperativa non avrebbe però efficacia retroattiva ex articolo 11, primo comma, prel., il che sarebbe stato riconosciuto dal giudice di prime cure ma smentito dal giudice d'appello: erroneamente, in quanto, se tale "interferenza del diritto tributario nell'ambito del diritto civile in tema di nullità dei contratti da locazione ad uso commerciale" avesse operato "solo con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2005", ovvero se l'interferenza e la conseguente nullità dei contratti fossero già state previste dal d.p.r. 331/1986 o dall'articolo 79 della legge dell'equo canone, "non vi sarebbe stato alcun bisogno da parte del legislatore di introdurre il comma 346 all'articolo 1 della legge 311/2004".

E quindi la nullità di cui all'articolo 62 d.p.r. 131/1986 dovrebbe intendersi riguardante "esclusivamente il patto fra i contraenti di non dichiarare il corrispettivo al Fisco al fine di non corrispondere l'imposta di registro", non potendosi invece "estendere, sotto il profilo civilistico, al contratto contenuto dell'atto non registrato".

Se così non fosse, le stesse Sezioni Unite avrebbero dovuto reputare l'articolo 1, comma 346,

I. 311/2004 una "norma meramente riproduttiva o conservativa" del citato articolo 62.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c.

Sarebbe evidente che, "in assenza della nullità del contratto per mancata registrazione", [OSCURATO:SOCIETA] lo avrebbe inadempiuto; erroneamente il giudice d'appello non avrebbe dunque considerato la sussistenza della sua morosità.

Il credito degli attuali ricorrenti sarebbe stato, "sulla scorta della controscrittura", pari ad euro 107.500, e la corte territoriale avrebbe errato al riguardo.

Pertanto questa Suprema Corte non potrebbe "fare altro ... che emettere una sentenza di cassazione senza rinvio decidendo nel merito per la risoluzione contrattuale".

4. A prescindere dal fatto che l'esposizione della vicenda processuale si è approssimata all'assemblaggio, e a prescindere altresì dalla difficoltà di percezione del contenuto dei motivi, illustrati talora in modo, se non proprio confuso, tutt'altro che limpido e lineare, deve darsi atto che la prima censura è palesemente pretestuosa, essendo sufficiente, per disattenderla, constatare che chi aveva proposto la domanda e quindi ne avrebbe dovuto curare la procedibilità erano proprio gli attuali ricorrenti, mentre [OSCURATO:SOCIETA] si era soltanto difesa stricto sensu, tant'è che non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale.

Il primo motivo, dunque, è manifestamente infondato.

5. Il secondo motivo raggiunge un grado elevato di confusione espositiva con conseguente difficoltà di individuare come e dove la pluralità delle violazioni indicate nella rubrica si sarebbero concretamente realizzate.

Soprattutto, comunque, il motivo ignora radicalmente il contenuto della sentenza impugnata, attribuendole un limitarsi "a riprodurre principi e massime di legittimità" che invece in essa non si rinviene.

La corte territoriale, invero, lungi dal confinare la spiegazione del proprio decisum in un siffatto mero richiamo di precedenti nei limiti, appunto, di principi e massime, ha individuato un arresto di questa Suprema Corte che ha affrontato approfonditamente una fattispecie proprio corrispondente a quella che era stata veicolata nel gravame - Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922 - , e quindi ne ha ampiamente trascritto importanti stralci motivazionali, per dimostrare la struttura logica-giuridica del ragionamento interpretativo adottato da tale pronuncia di illegittimità del 2018, a sua volta da porre in relazione al noto intervento nomofilattico di S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601: è così che il giudice d'appello è giunto alla sua decisione, all'esito di un'elaborata ed esternata adesione alle indicazioni interpretative di questa Suprema Corte.

Non vi è dunque una corretta corrispondenza tra le censure - si ripete, non sufficientemente identificate nel contenuto rispetto alla rubrica del motivo - del motivo in esame da un lato e il contenuto della sentenza impugnata dall'altro, dovendosi pertanto qualificare inammissibile il motivo, meramente ad abundantiam riconoscendo poi la condivisibilità piena dei due precedenti di questa Suprema Corte, cioè appunto Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922 e a monte S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601, sulla base dei quali, esattamente applicati, la corte territoriale si è pronunciata.

6. Il terzo motivo, infine, costituisce ictu ocu/i una conseguenza del secondo nell'ipotesi in cui questo fosse accolto, per cui ora cade con esso.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali dato che l'intimata non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 28867/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.; - intimata - 12.? 1 avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo dell'i gennaio 1987 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano a [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile sito in Alassio a fronte di un canone annuo di quattro milioni di lire; così il contratto veniva registrato, ma con un'ulteriore scrittura privata sempre dell'i gennaio 1987 - che fu registrata in seguito - le parti concordavano un effettivo canone annuo di venti milioni di lire, cioè euro 21.500. Deceduta la Danio, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi della Danio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui interessa, intimavano alla società conduttrice il 25 maggio 2015 davanti al Tribunale di Savona sfratto per morosità in relazione agli anni da 2010 a 2015, per un totale di euro 50.545,83. [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva, negando la morosità e disconoscendo la propria sottoscrizione della controscrittura. Nelle more di tale causa i Fioroni intimavano, sempre davanti al Tribunale di Savona, anche licenza per finita locazione; con sentenza n. 80/2017 la pretesa attorea veniva accolta, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al rilascio al 28 febbraio 2017; il rilascio avveniva poi effettuato per esecuzione forzata il 31 maggio 2017. Nella causa relativa alla morosità, invece, il Tribunale di Savona, con sentenza n. 92/2018, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del pagamento dei canoni, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla convalida dello sfratto in ragione dell'esito della causa di licenza per finita locazione e affermava la riferibilità della controscrittura a [OSCURATO:SOCIETA] nonché la sua nullità ai sensi dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986 per violazione dell'obbligo di registrazione del contratto al canone reale ex articolo 72 dello stesso decreto. (J7 I Fioroni proponevano appello, cui [OSCURATO:SOCIETA] resisteva. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14 febbraio 2019, parzialmente accogliendo il gravame, dichiarava nulla la sentenza del Tribunale per omessa lettura del dispositivo in udienza e, decidendo quindi nel merito non ricorrendo fattispecie di rimessione della causa al primo giudice, rigettava le domande degli appellanti. In particolare, la corte territoriale disattendeva il motivo d'appello con cui era stato chiesto dichiararsi l'improcedibilità "di ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA] per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione", osservando che "il procedimento è stato attivato da parte locatrice e, quindi, la condizione di procedibilità è comunque verificata anche a prescindere dall'individuazione del soggetto tenuto ad attivare la procedura e anche se parte intimata non è comparsa per prendere parte al procedimento di mediazione", ribadendo poi che il procedimento di mediazione opera dopo il mutamento del rito ex articolo 667 c.p.c. ai sensi dell'articolo 5, comma quarto, lettera b), d.lgs. 28/2010 e che, avendo ribadito nella memoria integrativa le domande proposte da parte locatrice, spettava a quest'ultima "instaurare il procedimento di mediazione, come, infatti, accaduto". Quanto poi alla controdichiarazione, il giudice d'appello reputava, sulla base degli insegnamenti di S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601 e successivamente, sulla sua scorta, di Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922, che contenesse comunque un patto nullo la cui nullità, pur retroattiva per interpretazione sopravvenuta, non travolgeva l'intero rapporto; rigettava pertanto tutte le domande di risoluzione avanzate da parte locatrice in quanto la conduttrice fino al rilascio aveva pagato quanto dovuto per il contratto registrato nel 1987. I Fioroni hanno presentato tempestivo ricorso, da cui non si è difesa [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: Il ricorso si articola in tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., e in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. "se le relative norme sono da annoverarsi fra quelle processuali", violazione e falsa applicazione degli articoli 5, primo comma, e 8 d.lgs. 28/2010. La corte territoriale avrebbe errato disattendendo il motivo di gravame relativo alla "condizione di procedibilità in riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]", cioè "quella consistente nella opposizione all'intimazione di sfratto". [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata "l'unico soggetto, la cui domanda era subordinata alla sussistenza di condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d.lgs. n. 28/2010", in quanto "la fase della opposizione all'intimazione di sfratto per morosità nasce per effetto dell'opposizione stessa, che è la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]", per cui sarebbe stata quest'ultima a dover "attivare la procedura di mediazione e ... prendervi parte effettivamente", non avendo incidenza "il procedimento di mediazione instaurato dai Fioroni", i quali non avrebbero avuto alcun obbligo di attivarlo. E comunque, non avendo partecipato a tale procedimento di mediazione, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe reso improcedibile la domanda da essa proposta; si invoca al riguardo l'articolo 8 d.lgs. 28/2010 per cui sarebbe "necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore". 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 prel. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 62 d.p.r. 131/1986 e 1418, primo comma, c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 346, I. 311/2004 e 79 I. 392/1978 ancora in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.; denuncia altresì, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza ex articolo 112 c.p.c. "per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla non corretta interpretazione effettuata dal Tribunale di Savona in relazione all'art. 62 d.p.r. 131/1986". Nell'atto d'appello, da pagina 9 a pagina 13, si sarebbe denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986, mentre I '417 sentenza non vi avrebbe fatto nessun riferimento, integrando così la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. Si argomenta su quanto era stato ritenuto dal giudice di prime cure in ordine alla non applicabilità alla fattispecie di cui è causa dell'articolo 1, comma 346, I. 311/2004, per insistere poi che la corte territoriale non si sarebbe "minimamente preoccupata di decidere" sul motivo d'appello attinente alla errata interpretazione del primo giudice dell'articolo 62 d.p.r. 131/1986, limitandosi invece "a riprodurre principi e massime" del giudice di legittimità. Ribadendo quindi la violazione dell'articolo 112 c.p.c., si sostiene che né il citato articolo 62, né l'articolo 79, primo comma, I. 392/1978 "sanciscono la nullità del contratto di locazione per mancata registrazione nel momento in cui fu stipulata la controscrittura", in quanto a quell'epoca non era prevista tale nullità, introdotta soltanto dall'articolo 1, comma 346, I. 311/2004. Viene inserito un ampio passo dell'appello (pagine 27-28 del ricorso) e richiamato proprio il testo dell'articolo 1, comma 346, ricordando che l'ordinanza n. 420/2007 della Corte costituzionale l'ha qualificato norma imperativa, per sostenere altresì che la violazione di una norma imperativa genera nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, c.c. e che tale norma imperativa non avrebbe però efficacia retroattiva ex articolo 11, primo comma, prel., il che sarebbe stato riconosciuto dal giudice di prime cure ma smentito dal giudice d'appello: erroneamente, in quanto, se tale "interferenza del diritto tributario nell'ambito del diritto civile in tema di nullità dei contratti da locazione ad uso commerciale" avesse operato "solo con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2005", ovvero se l'interferenza e la conseguente nullità dei contratti fossero già state previste dal d.p.r. 331/1986 o dall'articolo 79 della legge dell'equo canone, "non vi sarebbe stato alcun bisogno da parte del legislatore di introdurre il comma 346 all'articolo 1 della legge 311/2004". E quindi la nullità di cui all'articolo 62 d.p.r. 131/1986 dovrebbe intendersi riguardante "esclusivamente il patto fra i contraenti di non dichiarare il corrispettivo al Fisco al fine di non corrispondere l'imposta di registro", non potendosi invece "estendere, sotto il profilo civilistico, al contratto contenuto dell'atto non registrato". Se così non fosse, le stesse Sezioni Unite avrebbero dovuto reputare l'articolo 1, comma 346, I. 311/2004 una "norma meramente riproduttiva o conservativa" del citato articolo 62. 3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. Sarebbe evidente che, "in assenza della nullità del contratto per mancata registrazione", [OSCURATO:SOCIETA] lo avrebbe inadempiuto; erroneamente il giudice d'appello non avrebbe dunque considerato la sussistenza della sua morosità. Il credito degli attuali ricorrenti sarebbe stato, "sulla scorta della controscrittura", pari ad euro 107.500, e la corte territoriale avrebbe errato al riguardo. Pertanto questa Suprema Corte non potrebbe "fare altro ... che emettere una sentenza di cassazione senza rinvio decidendo nel merito per la risoluzione contrattuale". 4. A prescindere dal fatto che l'esposizione della vicenda processuale si è approssimata all'assemblaggio, e a prescindere altresì dalla difficoltà di percezione del contenuto dei motivi, illustrati talora in modo, se non proprio confuso, tutt'altro che limpido e lineare, deve darsi atto che la prima censura è palesemente pretestuosa, essendo sufficiente, per disattenderla, constatare che chi aveva proposto la domanda e quindi ne avrebbe dovuto curare la procedibilità erano proprio gli attuali ricorrenti, mentre [OSCURATO:SOCIETA] si era soltanto difesa stricto sensu, tant'è che non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale. Il primo motivo, dunque, è manifestamente infondato. 5. Il secondo motivo raggiunge un grado elevato di confusione espositiva con conseguente difficoltà di individuare come e dove la pluralità delle violazioni indicate nella rubrica si sarebbero concretamente realizzate. Soprattutto, comunque, il motivo ignora radicalmente il contenuto della sentenza impugnata, attribuendole un limitarsi "a riprodurre principi e massime di legittimità" che invece in essa non si rinviene. La corte territoriale, invero, lungi dal confinare la spiegazione del proprio decisum in un siffatto mero richiamo di precedenti nei limiti, appunto, di principi e massime, ha individuato un arresto di questa Suprema Corte che ha affrontato approfonditamente una fattispecie proprio corrispondente a quella che era stata veicolata nel gravame - Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922 - , e quindi ne ha ampiamente trascritto importanti stralci motivazionali, per dimostrare la struttura logica-giuridica del ragionamento interpretativo adottato da tale pronuncia di illegittimità del 2018, a sua volta da porre in relazione al noto intervento nomofilattico di S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601: è così che il giudice d'appello è giunto alla sua decisione, all'esito di un'elaborata ed esternata adesione alle indicazioni interpretative di questa Suprema Corte. Non vi è dunque una corretta corrispondenza tra le censure - si ripete, non sufficientemente identificate nel contenuto rispetto alla rubrica del motivo - del motivo in esame da un lato e il contenuto della sentenza impugnata dall'altro, dovendosi pertanto qualificare inammissibile il motivo, meramente ad abundantiam riconoscendo poi la condivisibilità piena dei due precedenti di questa Suprema Corte, cioè appunto Cass. sez.3, 2 marzo 2018 n. 4922 e a monte S.U. 9 ottobre 2017 n. 23601, sulla base dei quali, esattamente applicati, la corte territoriale si è pronunciata. 6. Il terzo motivo, infine, costituisce ictu ocu/i una conseguenza del secondo nell'ipotesi in cui questo fosse accolto, per cui ora cade con esso. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali dato che l'intimata non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 26215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris