CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto laconferma della sentenza impugnata, depositando comparsa conclusionale e nota spese;uditi i difensori del ricorrente:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, per quel che rileva in questasede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa l’8 marzo 2024, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dellaparte civile in ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, cod.pen.).Secondo l’imputazione, l’imputato aveva accettato da [OSCURATO:PERSONA], membroapicale di una articolazione dell’associazione di stampo mafioso denominata Sacra CoronaUnita, la promessa di procurargli voti per le elezioni amministrative del settembre 2020 nelComune di Neviano per le quali era candidato, promettendo in cambio danaro (corrispostonella misura di euro 3000), utilità e la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenzedell’associazione mafiosa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiaratol’inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni dell’8 settembre 2020 e degliulteriori decreti di proroga delle intercettazioni sulle utenze in uso al ricorrente e a GiangrecoNicola (coimputato separatamente giudicato), delle intercettazioni tra presenti audio e videoche erano avvenute nei pressi degli stessi apparecchi, del decreto di convalida del 5.9.2020e degli ulteriori decreti di proroga delle intercettazioni sull’utenza del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe omesso qualsivoglia autonomavalutazione, copiando integralmente la richiesta del Pubblico ministero (anche negli erroririguardo al luogo di riferimento delle condotte, Aradeo e non Neviano), senza motivareneanche sul rispetto delle condizioni di urgenza che avevano consentito al Pubblicoministero di disporre le intercettazioni.Sul punto, la Corte di appello avrebbe reso una motivazione inconsistente, richiamandol’ordinanza del Tribunale del riesame che ineriva ad altro tema.L’espunzione delle prove inutilizzabili avrebbe comportato l’assoluzione del ricorrente;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in ordine alla conoscenza daparte del ricorrente dello spessore criminale del clan [OSCURATO:PERSONA] e della sua influenza nelterritorio di Neviano, nonché della appartenenza a detto clan del coimputato GiangrecoNicola, che aveva fatto da intermediario tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].Non sarebbe stata spiegata la ragione per la quale il ricorrente si sarebbe rivolto alGiangreco per ottenere tramite lui voti dal [OSCURATO:PERSONA], quando, invece, appariva più plausibilela versione difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto di fungere da galoppinoed autista del ricorrente nel periodo delle competizioni elettorali del 2020.La sentenza sarebbe apodittica anche in relazione ai rapporti tra l’imputato ed ilcomandante dei vigili urbani di Neviano, con il quale egli aveva un rapporto diconsanguineità, equivocando il contenuto di una intercettazione dove veniva proferita lafrase “qua c’è gente che non sta ferma, che non teme niente” riferita ad un consiglierecomunale e non al gruppo mafioso.Inoltre, la Corte non avrebbe superato l’obiezione difensiva secondo cui l’incontro, nonnegato, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non era stato programmato ed era stato fissato asorpresa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale millantava propri rapporti con il capo clan; anche su questacircostanza, la Corte di appello avrebbe equivocato i contenuti di una intercettazione, chenon aveva alcun carattere criptico.Non sarebbe stata riscontrata, né oggetto di captazione, la dazione di somme dalGiangreco a [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal ricorrente e non avrebbe significato accusatoriol’attività volta a reperire un posto di lavoro per il nipote del [OSCURATO:PERSONA].Il riferimento a somme di danaro da conferire non sarebbe espressione del patto discambio, provenendo solo dal [OSCURATO:PERSONA] spontaneamente ed in autonomia, circostanza che,ricavata da una intercettazione, colliderebbe con l’ipotesi accusatoria, essendo impossibileche il capo clan non avesse stabilito l’importo della sua prestazione.Non vi sarebbe prova di alcuna attività di procacciamento di voti in favore dell’imputatoda parte di soggetti appartenenti al sodalizio [OSCURATO:PERSONA] e la messa a disposizione delricorrente nei confronti del capo clan, sia in Calabria che a Neviano, era relativa a mereprestazioni professionali e dettata dal tentativo di non recare un affronto al capo mafianell’unico incontro avuto;3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto lo statodi totale o parziale infermità mentale del ricorrente, essendo stato documentato il disturbobipolare cronico della sua personalità, attestato anche dal consulente di parte.In proposito, la Corte di appello avrebbe offerto una motivazione illogica econtraddittoria, ritenendo che si trattasse solo di connotazioni caratteriali dell’imputato privedi rilevanza, senza disporre, però, alcuna perizia al riguardo;4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cuiall’art. 416-ter, terzo comma, cod.pen., ingiustamente ritenuta sussistente nonostantel’assenza di prova che il patto elettorale incriminato avesse procurato effettivamente voti alricorrente, il quale ritiene tale accertamento indispensabile per la configurazionedell’aggravante, altrimenti costituzionalmente illegittima per l’indiscriminato aumento di penae l’indeterminatezza del precetto;5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tracircostanze eterogenee nel senso della equivalenza anziché della prevalenza dellecomportamento processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. In ordine al terzo motivo, che ha priorità logica in quanto volto a mettere in dubbio lacapacità di intendere e di volere del ricorrente, deve essere, in primo luogo, rilevato che nelgiudizio di primo grado la difesa dell’imputato non aveva avanzato alcuna formale richiesta diperizia psichiatrica (cfr. fg. 79 della sentenza del Tribunale).L’assunto difensivo si era basato solo su una testimonianza di uno specialista cheaveva avuto contatto diretto con il ricorrente solo il 21 febbraio 2022, epoca di moltosuccessiva ai fatti di causa e nella quale, comunque, l’imputato era apparso al medico lucidoe presente a sé stesso.Il Tribunale e la Corte di appello, con riguardo al periodo di interesse processuale, hapotuto verificare, attraverso le intercettazioni che coinvolgevano direttamente il ricorrente ela linea a discarico tenuta negli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari, chequesti aveva dimostrato di possedere piena capacità di gestire i suoi affari, la sua carrierapolitica come vicesindaco, i rapporti umani, la campagna elettorale e la sua difesa dalleaccuse mossegli dall’autorità giudiziaria.Tali considerazioni non vengono scalfite dalle generiche deduzioni difensive, volte amettere in luce che in epoca di molto precedente ai fatti di causa, l’imputato avevamanifestato quel disturbo bipolare della personalità che, tuttavia, era risultato curabile conadeguati farmaci, della cui mancata assunzione non si aveva alcuna prova inerente all’epocadei fatti.Tanto basta per ritenere manifestamente infondata, oltre che generica, la censuradifensiva nella sua interezza.2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decretiautorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero edalle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fattod'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificarel'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017,Tipa, Rv. 270758–01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259866-01 e,da ultimo, Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939).L’esame dei decreti autorizzativi allegati all’atto di appello e segnalati dal ricorrente,smentisce il suo assunto, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, oltre arichiamare, in premessa, anche atti diversi dalla richiesta del Pubblico ministero e, inparticolare, note di polizia giudiziaria, non si è limitato a copiare la richiesta del Pubblicoministero – così comunque, dimostrando di farla propria con procedura consentita – manell’ultima pagina del decreto, prima della parte dispositiva, ha raccolto le sue autonomeosservazioni, sia sul requisito dell’urgenza delle intercettazioni che sulla loro necessità ai finidelle indagini, così assolvendo ampiamente al suo onere di dare conto delle ragioni deiprovvedimenti, indipendentemente da eventuali refusi, peraltro parziali in quanto in uno deiprovvedimenti vi è l’espresso richiamo alle elezioni presso il Comune di Neviano (fg. 4 all.2).3. Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce argomenti con i quali tende ad offrireuna diversa e non ammessa ricostruzione in fatto del contenuto delle intercettazioni posto abase della condanna, peraltro sorvolando su alcuni dialoghi decisivi.E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche ilCollegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenutodelle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice dimerito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logicae delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).Nel caso in esame, l’interpretazione del significato dei dialoghi, nella loro interezza, èstato compiuto dai giudici di merito con argomenti logici che resistono alle critiche difensive,dovendosi anche ricordare, stante la conformità del giudizio di condanna nei due gradi dimerito, i limiti di deducibilità con il ricorso per cassazione del vizio di travisamento dellaprova, ristretto a casi di macroscopica evidenza neanche lontanamente riferibili alla vicendadi interesse (sul punto, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del22/10/2013, Buonfine).non richiama (cfr. fgg. 80-83 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello),hanno affermato che il ricorrente, anche a motivo delle sue funzioni politichenell’amministrazione comunale di Neviano e della sua professione di avvocato, avevaperfetta conoscenza della compagine mafiosa insistente sul territorio ed alla quale sisarebbe rivolto per avere sostegno elettorale, dimostrando di conoscere molti adepti alsodalizio e le precipue personalità dei capi di esso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In tale sodalizio era inserito anche [OSCURATO:PERSONA], coimputato separatamentegiudicato e condannato per il medesimo reato nel primo grado del giudizio, da lunghi anninoto al ricorrente e che aveva funto da intermediario del patto elettorale incriminato,intercorso tra l’imputato ed il capo cosca [OSCURATO:PERSONA], con il quale, in una specificaoccasione e come ammesso dallo stesso ricorrente, vi era stato un incontro mediato dalGiangreco a ridosso delle competizioni elettorali del settembre 2020 e nello stesso giornodella crisi politica del Comune di Neviano, che aveva determinato la necessità di nuoveelezioni con le dimissioni dei consiglieri (31 agosto 2020).La Corte ed il Tribunale, mettendo in risalto tali significativi elementi logici di valutazionedi tipo temporale, li hanno affiancati al fatto, emerso da un cospicuo numero di intercettazioninon richiamate in ricorso, che il ricorrente aveva intrattenuto, per sua volontà e su suo input,rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la campagna elettorale, il quale si era attivato consolerzia per il sostegno politico all’imputato (anche attraverso il figlio del capo clan ColucciaMichele), che ne richiedeva la vicinanza anche a titolo dimostrativo verso il pubblico (cfr.intercettazioni ai fgg. 84 e segg. della sentenza di primo grado, richiamata da quella diappello).Significativa la circostanza, evidenziata dalle sentenze, che era stato proprio ilGiangreco, presente nel seggio elettorale, a dare notizia al ricorrente dell’esito positivo dellaconsultazione.In questo contesto ricostruttivo, che il ricorso non riesce a contrastare, vi era statol’incontro tra il ricorrente ed il capo mafia [OSCURATO:PERSONA], incontro procurato dalGiangreco, concordato con il ricorrente e non casuale, alla stregua di quanto la Corte haosservato a fg. 13 della sentenza impugnata, mettendo in risalto il tenore e laconsequenzialità delle intercettazioni tra gli interessati.In epoca successiva all’incontro, l’imputato, in almeno due dialoghi che il ricorso tendead offuscare, aveva riferito a terzi (Calò e Giarracuni) che aveva delle scadenze percorrispondere l’importo di 3000 euro dovuto per la compravendita di voti con il clan [OSCURATO:PERSONA],che ne aveva racimolato una cinquantina e che aveva offerto la sua disponibilità per curare“affari” in Calabria (fgg. 97 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella diappello).La consegna di una parte del danaro al capo clan, attraverso il [OSCURATO:PERSONA], era statatratta da ulteriori conversazioni e da servizi di polizia giudiziaria, messi in concatenazione traloro e dimostrativi, senza sforzi logici, che il ricorrente aveva consegnato danaroall’intermediario, il quale si era recato subito a casa del capomafia per consegnarlo (fgg. 109e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello).[OSCURATO:PERSONA] aveva anche chiesto al ricorrente di procurare lavoro al propriofigliolo, [OSCURATO:PERSONA], il quale che si era attivato in campagna elettorale a favoredell’imputato.Si tratta di un insieme di dati assolutamente univoci, ben coordinati dalla ricostruzionedelle sentenze di primo e secondo grado e che non vengono minimamente scalfiti dallegeneriche ed assertive censure difensive, che rimangono relegate al merito del giudizio.4. In ordine al quarto motivo, le sentenze dei precedenti gradi del processo hannorappresentato il dato, non contestato, che il ricorrente era stato eletto nelle competizionielettorali alle quali fa riferimento l’imputazione ed il patto di scambio elettorale politico-mafioso, da intendersi provato per le ragioni fin qui esplicitate.Secondo la previsione dell’art. 416-ter, terzo comma, cod.pen. tanto basta per ritenereintegrata la circostanza aggravante contestata.Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non richiede altrirequisiti, dal momento che, stante la segretezza del voto, non sarebbe riscontrabilecandidato, peraltro, nel caso in esame, emersa dalle risultanze processuali siccome indicantiil fatto che i dialoganti l’avessero ritenuta concretizzatasi in una cinquantina di voti.Oltre alla impossibilità di una qualunque verifica basata sul calcolo e l’esame dei voti –che priva la norma di profili di incostituzionalità per indeterminatezza del precetto, essendola questione posta pure generica nell’individuazione dei profili specifici di incostituzionalitàdella norma – milita in favore dell’assunto qui propugnato la natura del reato ascritto comereato di pericolo (in questo senso,Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167-01),per la cui consumazione non occorre, già in radice, che la promessa di scambio di votiproduca un qualche effetto concreto.5. E’ infondato anche l’ultimo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, in proposito, ha richiamato gli indici di commisurazione della penadi cui all’art. 133 cod.pen., ritenendola complessivamente congrua anche con riguardo algiudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza.La motivazione è sufficiente rispetto ai parametri tracciati dalla giurisprudenza dilegittimità, che è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanzeeterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare ilgiudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementienunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del18/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv.260415).Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè allarifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nell'odierno grado dalla parte civileComune di Neviano che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.