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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35066/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la rivalutazione, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di tre semestri di pena espiata, rilevando che detti periodi erano già stati valutati ai fini del beneficio, trattandosi dunque di mera riproposizione di istanze già valutate.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 2, 3, e 4, cod. proc. pen.; 35 bis O.P. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condaQna il ricorrerte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la cassa de le ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la rivalutazione, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di tre semestri di pena espiata, rilevando che detti periodi erano già stati valutati ai fini del beneficio, trattandosi dunque di mera riproposizione di istanze già valutate. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 2, 3, e 4, cod. proc. pen.; 35 bis O.P. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condaQna il ricorrerte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la cassa de le ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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