CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 24230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12939-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 1203/2019 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 13/04/2021; Ric. 2021 n. 12939 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, per fare accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 4.12.2017 per mancato superamento del periodo di prova. 2. La società datoriale si è costituita ed ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Massa, ritenendo competente, ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ., il Tribunale di Pistoia, luogo in cui la società ha la sede legale, oppure il Tribunale di Firenze, luogo in cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro. 3. Il Tribunale di Massa, con ordinanza pronunciata all’udienza (con trattazione scritta) del 13.4.2021, ha dichiarato la propria competenza territoriale. 4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 6. La società ricorrente ha censurato l’ordinanza del Tribunale di Massa per violazione dell’art. 413 c.p.c. ribadendo come giudice territorialmente competente per la controversia Ric. 2021 n. 12939 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- in esame fosse il Tribunale di Pistoia, luogo in cui la società ha la sede legale, oppure il Tribunale di Firenze, luogo in cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro. 7. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha premesso che il lavoratore ha radicato la competenza territoriale presso il Tribunale di Massa sul presupposto che esistesse a Massa una dipendenza aziendale della società, ed inoltre sul rilievo che in Massa fosse stata accettata la proposta di lavoro da parte del Togni. 8. Ha precisato di svolgere attività di trasporto per conto terzi e di non avere in Massa sedi o unità locali, uffici o un nucleo organizzato di beni per l’esercizio dell’impresa, ma unicamente un contratto di affidamento di servizi di trasporto con il [OSCURATO:PERSONA], di cui è consorziata. [OSCURATO:PERSONA] espletava la propria attività lavorativa in Massa perché qui venivano eseguiti i trasporti commissionati dai vari clienti (fra i quali Gls Italia) al [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta li commissionava alla consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. Nel contratto di assunzione del Togni è indicato come luogo di lavoro la sede [OSCURATO:PERSONA], ma questa non può essere considerata dipendenza della società datrice di lavoro ai fini di individuazione del giudice competente. 9. Il ricorso è infondato. 10. Premesso che, nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dall'art.413 cod. proc. civ., comma 2, ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale (Cass. 20 gennaio 1993, n. 700; Cass. 25 novembre 1999, n. 13147), nel caso in esame è circostanza fattuale non contestata che il Togni svolgesse le mansioni di autista in Massa, eseguendo i trasporti commissionati dal cliente Gls al [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimo affidati alla [OSCURATO:SOCIETA] e che nel contratto di assunzione fosse indicato quale luogo di lavoro la sede di Gls in Massa. 11. E’ vero che questa sede apparteneva formalmente alla Gls, ma ciò non costituisce elemento di per sé ostativo ai fini Ric. 2021 n. 12939 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- della individuazione di tale sede come dipendenza aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. 12. Occorre infatti considerare che ai fini della determinazione della competenza è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale dipendenza (v. Cass. n. 2003 del 2016). 13. Questa Corte ha enucleato una nozione particolarmente ampia di dipendenza aziendale e ritenuto che essa, non solo non coincide con la categoria di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la ratio legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa (Cass. nr. 23110 del 2010). Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l'imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l'azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. nr. 3154 del 2018 che richiama Cass. nr. 4767 del 2017 e Cass. nr. 17347 del 2013; in motiv., di recente, anche Cass. nr.13309 del 2019 e Cass.n. 23053 del 2020). 14. Precedenti pronunce di legittimità hanno ritenuto che rientri nella nozione di «dipendenza alla quale è addetto il lavoratore», di cui all'art. 413 cod. proc. civ., «il parcheggio di proprietà di terzi» in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nella specie, si trattava delcarico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (Cass. nr. 2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e Cass. nr. 25613 del Ric. 2021 n. 12939 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- 2019, ponendosi sulla scia di Cass. nr. 11320 del 2014 che aveva identificato la dipendenza in un «cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali»). 15. E’ quindi certamente riconoscibile una dipendenza aziendale della società attuale ricorrente nella sede della Gls in Massa, ove il Togni svolgeva la propria attività o, meglio, luogo da cui il lavoratore partiva ed ove rientrava, nello svolgimento delle mansioni di autista per contro terzi. 16. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, dovendosi confermare la competenza per territorio del Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, presso cui il procedimento deve proseguire, risultando assorbita l’eccezione sollevata dalla difesa del Togni sulla non tempestiva eccezione di incompetenza da parte della società. 17. La liquidazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva. 18. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (v. Cass. n. 13636 del 2020; n. 11331 del 2014). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza per territorio del Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 12939 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore