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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 06787/2026

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3308/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1290 del 17 no- vembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] −c on ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, su beni immobili che risultavano conferiti in un fondo pa- trimoniale costituito con precedente atto (del 15 maggio 2012); deduceva che le ipoteche traevano origine da un credito del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza di una pronuncia della Corte dei conti (sentenza n. 919/2015) per responsabilità erariale (danni derivati da plurime vicende espropriative non regolarmente perfezionate) e, cioè, per un debito estra- neo ai bisogni della famiglia, con conseguente opponibilità del vincolo del fondo e illegittimità dei gravami iscritti; −s i costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando la do- manda e sostenendo, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la co- noscenza di tale estraneità da parte del creditore, oltre a prospettare l’inop- ponibilità del fondo all’iscrizione di ipoteca exart. 77 d.P.R. 602/1973; −i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso con l’ordinanza n. 729 del 18 luglio 2022; −Galati proponeva appello deducendo che il credito posto a fondamento dell’ipoteca era da considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, perché derivante da responsabilità amministrativo-contabile connessa all’esercizio di una carica pubblica; −Agenzia delle Entrate - Riscossione restava contumace nel secondo grado; −l a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1290 del 17 no- vembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c. (limite all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) fa riferimento all’espropria- zione forzata, l’iscrizione ipotecariaex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto esecutivo, ma ha una funzione cautelare, sicché la norma codicistica non trova applicazione; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; −r esisteva con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che il limite di cui all’art. 170 c.c. opera anche per l’ipoteca “esattoriale”, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello che, qualificando l’ipoteca come misura cautelaree non come atto relativo all’esecuzione, ha ritenuto consentita l’iscrizione sui beni del fondo patrimoniale; −la censura pone una questione di rilevanza nomofilattica che concerne la portata del divieto ex art. 170 c.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca exart. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e alle sue funzioni (in considerazione, peraltro, dell’inserimento nella norma del comma 1-bis, introdotto dall’art. 3, comma 5, lett. d), D.L. n. 16/2012 e poi modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. n. 69 del 2013); −in particolare, occorre valutare se - in conseguenza de ll’evoluzione normativa e giurisprudenziale (a Cass.,Sez.

U., n. 4077/2010 ha fatto se- guito Cass., Sez.

U., n. 19667/2014, sui cui principî si è formato il succes- sivo orientamento di legittimità sulla natura dell’ipoteca “esattoriale”) – possa trovare conferma o, al contrario, debba essere mutato l’indirizzo in- terpretativo che ha ravvisato nell’iscrizione ipotecaria un atto ineluttabil- mente funzionale all’espropriazione forzata, come tale ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., nonché, in ogni caso, verificare se e in qual modo la natura o funzione di tale ipoteca incida sullo stesso interesse del proprietario del bene a fare valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia fin dall’iscrizione della formalità; −pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, poiché la questione di diritto ad esso sottesa va qualificata di particolare rilevanza, appare ne- cessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3308/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con do- micilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1290 del 17 no- vembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] −c on ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, su beni immobili che risultavano conferiti in un fondo pa- trimoniale costituito con precedente atto (del 15 maggio 2012); deduceva che le ipoteche traevano origine da un credito del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza di una pronuncia della Corte dei conti (sentenza n. 919/2015) per responsabilità erariale (danni derivati da plurime vicende espropriative non regolarmente perfezionate) e, cioè, per un debito estra- neo ai bisogni della famiglia, con conseguente opponibilità del vincolo del fondo e illegittimità dei gravami iscritti; −s i costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando la do- manda e sostenendo, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la co- noscenza di tale estraneità da parte del creditore, oltre a prospettare l’inop- ponibilità del fondo all’iscrizione di ipoteca exart. 77 d.P.R. 602/1973; −i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso con l’ordinanza n. 729 del 18 luglio 2022; −Galati proponeva appello deducendo che il credito posto a fondamento dell’ipoteca era da considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, perché derivante da responsabilità amministrativo-contabile connessa all’esercizio di una carica pubblica; −Agenzia delle Entrate - Riscossione restava contumace nel secondo grado; −l a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1290 del 17 no- vembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c. (limite all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) fa riferimento all’espropria- zione forzata, l’iscrizione ipotecariaex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto esecutivo, ma ha una funzione cautelare, sicché la norma codicistica non trova applicazione; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; −r esisteva con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che il limite di cui all’art. 170 c.c. opera anche per l’ipoteca “esattoriale”, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello che, qualificando l’ipoteca come misura cautelaree non come atto relativo all’esecuzione, ha ritenuto consentita l’iscrizione sui beni del fondo patrimoniale; −la censura pone una questione di rilevanza nomofilattica che concerne la portata del divieto ex art. 170 c.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca exart. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e alle sue funzioni (in considerazione, peraltro, dell’inserimento nella norma del comma 1-bis, introdotto dall’art. 3, comma 5, lett. d), D.L. n. 16/2012 e poi modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. n. 69 del 2013); −in particolare, occorre valutare se - in conseguenza de ll’evoluzione normativa e giurisprudenziale (a Cass.,Sez. U., n. 4077/2010 ha fatto se- guito Cass., Sez. U., n. 19667/2014, sui cui principî si è formato il succes- sivo orientamento di legittimità sulla natura dell’ipoteca “esattoriale”) – possa trovare conferma o, al contrario, debba essere mutato l’indirizzo in- terpretativo che ha ravvisato nell’iscrizione ipotecaria un atto ineluttabil- mente funzionale all’espropriazione forzata, come tale ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., nonché, in ogni caso, verificare se e in qual modo la natura o funzione di tale ipoteca incida sullo stesso interesse del proprietario del bene a fare valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia fin dall’iscrizione della formalità; −pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, poiché la questione di diritto ad esso sottesa va qualificata di particolare rilevanza, appare ne- cessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione. Cos
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