CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17704/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15W) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 974 del 4 giugno2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA], ragioniere commercialista, affermò di avererisarcito a [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’impresa individualeCalzaturificio [OSCURATO:PERSONA]) la somma di € 26.840,78 in ragione dellasua responsabilità professionale per aver omesso di impugnare unacartella di pagamento ricevuta dal cliente;− [OSCURATO:PERSONA] allegò di avere denunciato il sinistro alla compagniaUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., sua assicuratrice della r.c. professionale,ma di non avere ottenuto riscontro; quindi, agì nei confronti della societàper essere tenuto indenne, invocando la polizza assicurativa;− con la sentenza n. 715 del 7 luglio 2022, il Tribunale di Luccarespinse la domanda, ritenendo non provata l’esistenza del contrattod’opera professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− [OSCURATO:PERSONA] propose appello;− con la sentenza n. 974 del 4 giugno 2024, la Corte d’appello dil’appellante non aveva assolto l’onere di provare l’esistenza di unacopertura assicurativa valida ed efficace, presupposto costitutivo dellapretesa indennitaria ex art. 1917 c.c. e soggetto a prova scritta ex art.1888 c.c.;− per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegò la propriadecisione: «Si ricorda che in tema di assicurazione contro i danni, il fattocostitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un dannoverificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spazialee temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, oneredell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dallagaranzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama ilristoro (Cass. Civ., Ord. 7/11/22 n. 32637). Pertanto, prim’ancora deldanno al cliente e del nesso causale con la sua condotta omissiva, ilprofessionista aveva l’onere di fornire la prova della coperturaNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026assicurativa nel periodo nel quale aveva posto in essere il suocomportamento inadempiente. … Orbene, dalla allegazione iniziale delrag. [OSCURATO:PERSONA] in atto di citazione, confermata dalla copia della cartellaesattoriale (vedi all. 4 [OSCURATO:PERSONA]), si evince che l’omessa impugnazionedell’avviso di accertamento, ovverosia il fatto colposo attribuibileall’assicurato, avveniva successivamente al 22/11/2000, data nella qualerisultava notificato l’avviso di accertamento n. 4111107440; per laprecisione trattavasi del termine di 60 giorni, decorrente dal 23/11/2000fino al 21/01/2001 incluso, previsto a pena d’inammissibilitàdell’impugnazione dalle disposizioni sul processo tributario (art. 21, co.1,del D. Lgs. 546/92). L’attore avrebbe dunque dovuto dimostrare, qualefatto costitutivo del diritto all’indennizzo fatto valere in giudizio, che inquel periodo (2000-2001) esisteva una polizza per responsabilitàprofessionale valida ed efficace stipulata con [OSCURATO:PERSONA] e questo onerenon è stato assolto. L’attore non ha infatti prodotto alcuna polizza, bensìuna appendice di regolazione di premio di polizza assicurativa Fondiariarelativa al periodo 28/07/2009 – 28/07/2010, due quietanze di premioassicurativo anticipato attestanti pagamenti a copertura del periodointercorrente tra il 28/07/2010 ed il 28/07/2011 ed un’inconferentepolizza Generali/Toro del 2014 …. In definitiva la polizza oggetto dicausa, che dovrebbe essere il doc. n. 1 allegato all’originaria citazionedel [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata prodotta in appello, onde non è possibileconoscere neppure il contenuto di tale contratto di assicurazione,ammesso che esso esista. Né tale omissione probatoria è stata superataper effetto delle produzioni documentali effettuate dalla compagniaconvenuta, avendo [OSCURATO:PERSONA] prodotto nel giudizio di primo grado unapolizza assicurativa per responsabilità del commercialista stipulata dalBianchini ma risalente all’agosto 2004 (vedi doc. 16, depositato con lamemoria ex art. 183 n. 3 cpc). Inoltre, anche a voler sostenere che ildeposito di tale documento comporti logicamente un’implicitaNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026ammissione da parte della compagnia che il [OSCURATO:PERSONA] era assicuratoUnipolSai per la responsabilità professionale anche negli anni precedenti,ciò non è sufficiente a dare la prova dell’esistenza del valido contratto diassicurazione nel periodo 2000/2001, in quanto si tratta di un contrattoper il quale è necessaria la prova scritta (cfr. art. 1888, co. 1, c.c.) e pertale motivo la prova dell’esistenza del contratto non può essere datanemmeno attraverso il meccanismo della mancata contestazione dellacontroparte, ex art. 115 cpc. … Incombeva dunque sul [OSCURATO:PERSONA] l’oneredi depositare il documento scritto costituente la polizza assicurativavigente nel periodo 2000-2001, trattandosi di fatto costitutivo della suadomanda, riproposta in appello, tesa appunto all’accertamento della“sussistenza e validità della polizza per responsabilità professionale n.0299072433823”, fatto costitutivo che per legge può essere provato soloper iscritto. L’appello deve quindi essere rigettato e deve essereconfermata la sentenza appellata, sebbene con diversa motivazione.»;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, basato su cinque motivi;− [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27/3/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce la «Violazione dell’art. 115c.p.c. in combinato disposto con la previsione degli artt. 163 c. 3 n. 4c.p.c. e 167 c. 1 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.Nullità della sentenza per error in procedendo. La Corte di Appello diNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026assicurativa negli anni 2000-2001 pur in assenza di contestazione sulpunto da parte di [OSCURATO:PERSONA].»; sostiene che la Corted’appello non ha considerato provata la copertura assicurativa nel pe-riodo 2000–2001 sebbene la controparte non avesse specificamente con-testato tale circostanza;− col secondo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 115 c.p.c.in combinato disposto con gli artt. 2697 e 1888 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle predette normepoiché la Corte di Appello di Firenze non ha ritenuto applicabile il principiodi non contestazione ai contratti per i quali la prova scritta è richiesta adprobationem e non ad substantiam.»; ad avviso del ricorrente il principiodi non contestazione opera anche in riferimento al contratto assicurativo,perché la forma scritta ex art. 1888 c.c. è ad probationem e non impe-disce che il fatto diventi pacifico per mancata contestazione;− in sintesi, il ricorrente muove dall’assunto che la mancata specificacontestazione, da parte dell’assicuratore, dell’operatività temporale dellacopertura nel periodo 2000–2001 avrebbe determinato, ex art. 115,primo comma, c.p.c., una relevatio ab onere probandi in favore dell’as-sicurato, sì da rendere superflua la produzione della polizza o di altraprova documentale del contratto in quel frangente temporale;− i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto con-nessi, sono fondati nei termini di seguito esposti;− come noto, l’art. 1888 c.c., in tema di contratto di assicurazione,prescrive la forma scritta ad probationem e, dunque, la prova dell’esi-stenza del rapporto assicurativo (e, qui, della sua vigenza nel periodorilevante) attraverso idonei elementi documentali;− tuttavia, occorre coordinare la citata norma col disposto dell’art.115, primo comma, c.p.c., che - mediante una semplificazione dellaNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026prova dei fatti allegati - consente al giudice di porre a fondamento delladecisione i fatti non specificamente contestati;− recentemente questa Corte ha affermato che «Per il contratto diassicurazione è richiesta, ai sensi dell’art. 1888 c.c., la forma scritta “adprobationem”, sicché la relativa prova, in assenza di elementi documen-tali, non può essere integrata dalla mera non contestazione, da partedella compagnia assicuratrice, di circostanze di fatto allegate dal pretesoassicurato, offrendo il principio di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c. unatecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall’istante a so-stegno della domanda che, tuttavia, non investe la tipologia o la formadella prova, dai cui canoni legalmente imposti non può prescindersi»(Cass. Sez. 3, 04/02/2026, n. 2266);− tuttavia, la menzionata pronuncia riguardava una controversianella quale era stato specificamente contestato l’oggetto del contrattoassicurativo (l’inclusione o meno di un determinato immobile nel rischiocoperto), sicché la questione atteneva non al contenuto oggettivo delcontratto assicurativo; in tale contesto, la non contestazione di circo-stanze accessorie (come il pagamento del premio) non poteva surrogarela prova dell’estensione della garanzia;− pure non pertinente al caso de quo è la decisione di Cass. Sez. 3,28/05/2013, n. 13206, Rv. 626773-01, richiamata dalla Corte d’appello,che si riferiva a fattispecie in cui le polizze prodotte erano incomplete econtestate nella loro stessa esistenza e opponibilità, sicché difettava ilpresupposto minimo per l’operatività del meccanismo di non contesta-zione;− nella fattispecie in esame, invece, emerge dagli atti che la compa-gnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, non ha specificamente con-testato l’esistenza del contratto nel periodo dedotto, ma ha svolto unadifesa incentrata sull’asserita inoperatività della polizza per rischioescluso e su ulteriori profili (legittimazione, massimali, franchigie), cosìNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026presupponendo implicitamente l’esistenza del rapporto assicurativo; sitratta, infatti, di argomentazioni difensive che sono logicamente incom-patibili con la negazione dell’esistenza stessa del contratto, sicché si con-figura una mancata contestazione specifica del relativo fatto costitutivo;− inoltre, la Corte d’appello ha fatto erronea applicazione del rap-porto tra forma scritta ad probationem e principio di non contestazione;− secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la non conte-stazione non costituisce mezzo di prova, ma una tecnica di delimitazionedel thema decidendum, che comporta l’espunzione dei fatti non conte-stati dal thema probandum, con conseguente esonero dall’onere dellaprova (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951): perciò, il fatto non specifi-camente contestato deve essere posto a fondamento della decisione,salvo che emerga una prova positiva della sua inesistenza;− il predetto principio incontra un limite unicamente nelle ipotesi incui la forma sia richiesta ad substantiam, poiché in tal caso essa attieneall’esistenza stessa del diritto e non alla sua prova (Cass. Sez. 1,17/10/2018, n. 25999, Rv. 651446-02); quando, invece, la forma scrittaè richiesta ad probationem (come nel contratto di assicurazione), il rela-tivo requisito attiene esclusivamente al regime probatorio e, in quantotale, non impedisce che il fatto della conclusione del contratto possa ri-tenersi pacifico in ragione della mancata contestazione;− in giurisprudenza si è infatti affermato che «La transazione richiedela forma scritta solo “ad probationem” (salvo quando riguardi uno deirapporti di cui all’art. 1350 n. 12 cod. civ.), cosicché, qualora siano pa-cifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudicedeve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancataproduzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentarela conclusione dell’accordo. La specificità dei termini di un accordo tran-sattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità dellaNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sus-sistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatteallo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una liteche può sorgere fra loro.» (Cass. Sez. 3, 19/10/2006, n. 22395, Rv.593567-01);− applicando tali principî al caso concreto, deve ritenersi che l’esi-stenza della copertura assicurativa nel periodo dedotto, non specifica-mente contestata dalla convenuta e anzi presupposta dalle difese svolte,dovesse essere considerata pacifica e sottratta all’onere probatoriodell’attore: in difetto di una prova positiva della sua inesistenza, la Corteterritoriale non poteva dunque escluderne la sussistenza per il solo man-cato deposito della polizza;− restano assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorsoprincipale;− col ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamen-tato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la «violazione e/o falsa ap-plicazione dell’art. 2232 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Fi-renze, riformando la decisione del Tribunale di Lucca sul punto, ha rite-nuto la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del dannoasseritamente subito dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] anziché dello Studio dellaDott.ssa Giulini.»;− il motivo è inammissibile;− in primo luogo, esso si risolve nella sollecitazione di una rivisita-zione del materiale istruttorio al fine di pervenire ad una diversa rico-struzione dei rapporti intercorsi fra l’assicurato e il terzo danneggiato;− tuttavia, l’individuazione della natura e dell’imputazione soggettivadel rapporto professionale, così come l’accertamento delle modalità con-crete di svolgimento dell’attività e dei rapporti tra cliente, studio e colla-boratore, costituiscono tipici accertamenti di fatto, riservati al giudice diNumero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026merito e come tali insindacabili in sede di legittimità, se sorretti – comenella specie – da motivazione immune da vizi logici e giuridici;− in secondo luogo, il motivo difetta dei requisiti di contenuto-formaprescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., nella parte in cuiassume che la copertura assicurativa avrebbe operato soltanto in pre-senza di responsabilità diretta verso il cliente, non anche in ipotesi diresponsabilità indiretta o da regresso: infatti, la compagnia assicuratricenon indica né riproduce il contenuto delle clausole contrattuali sulle qualitale dedotta limitazione dovrebbe fondarsi, né chiarisce in quale atto delgiudizio di merito esse siano state tempestivamente introdotte e di-scusse; così, la censura si risolve in una mera affermazione apodittica,priva del necessario supporto documentale e della puntuale indicazionedegli atti e dei documenti su cui si fonda, impedendo a questa Corte ogniverifica sulla decisività della doglianza;− in conclusione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorsoprincipale, la sentenza di merito va cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Firenze, in diversa composizione, alla quale è altresì rimessa la rego-lazione delle spese della lite, incluse quelle del giudizio di legittimità;- stante l’inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corteaccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello dilegittimità;Numero registro generale 20304/2024Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 17704/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])