CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rovero unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 547/2025 depositatail 27/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026Con sentenza n. 547/2025, la Corte d’appello di Milano, in parzialeriforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido DavidePone e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento del danno in favore dellaLeonardo [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], nella misura di€ 40.000,00, oltre interessi dalla sentenza, in relazione alla condotta diviolazione di segreti ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., confermandol’ordine di pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusionenazionale.La Corte d’appello ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, sebbene DavidePone fosse un subagente della controparte, essendo infondato l’assuntodell’appellante secondo cui solo gli “agenti di assicurazione” agiscono innome e per conto di una o più imprese di assicurazione o diriassicurazione e, quindi, solo essi possono essere responsabili dellaviolazione dei segreti: al contrario, nella specie si controverte dellaresponsabilità del Pone, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., per le condotte illecite da essi asseritamente tenute condanno di altra società operante nello stesso settore assicurativo; dunque,resta irrilevante l’art. 109 d.lgs. n. 209/2005, sul registro degliintermediari assicurativi e riassicurativi, mirante a garantire l’eserciziodell’attività di vigilanza da parte dell’Ivass;b) i numerosi documenti prodotti in giudizio (dalla Cortespecificamente elencati) provano, in modo pieno, le condotte illecite deiconvenuti, integranti le fattispecie degli artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005: èstato dimostrato in giudizio che, presso la sede della società convenuta,della quale [OSCURATO:PERSONA], già subagente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,era socio al 95% ed amministratore, furono rinvenute “informazioniaggregate” relative a clienti e polizze assicurative, non costituenti mereliste di nominativi, ma elementi specifici e di dettaglio, tra cui i codici deiNumero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026prodotti, gli incassi, la durata dei rapporti con i clienti; ha precisato che lasocietà ed il Pone avevano la disponibilità e la responsabilità per l’attivitàsvolta dai vari collaboratori; si trattava di informazioni correttamentequalificate come “segreti”, sussistendo tutti gli elementi costitutivi ex art.98 d.lgs. n. 30/2005, quali informazioni aziendali commerciali aventi irequisiti dell’essere segrete (perché non generalmente note o facilmenteaccessibili agli esperti ed agli operatori del settore), valore economico(perché del tutto funzionali alla conclusione dei contratti di assicurazionecon numerosi clienti) e sottoposte a password al fine di mantenerlesegrete, come riferito dai testimoni; tutto ciò, pertanto, ha indotto laCorte territoriale a ritenere che l’appropriazione di tali dati, da parte diDavide Pone, sia avvenuta illecitamente e sia stata occasionata dalprecedente rapporto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che consentì di avere accesso a dati protetti e riservati;c) la pubblicazione della sentenza, essendo stata accertata laviolazione dei diritti di proprietà industriale, ha la funzione direintegrazione del diritto leso, ai sensi dell’art. 126 d.lgs. n. 30/2005.Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione sulla basedi sette motivi, cui resiste con controricorso l’intimata.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce l’omessa o apparente motivazionecirca la ritenuta legittimazione passiva dei convenuti rispetto alle domandeproposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto questi avevanoinvocato l’art. 109 d.lgs. n. 205/2005 per escludere la propriaresponsabilità, mentre la Corte territoriale ha motivato sulla base dell’art.119 del medesimo decreto.Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 109 e 119 d.lgs. n. 205/2005, perché i fatti imputati erano staticommessi da altri soggetti, collaboratori della società ricorrente: la normaNumero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026richiamata nel motivo di gravame era l’art. 119 e non l’art. 109 deldecreto, e considerando la norma corretta – la quale collega laresponsabilità risarcitoria all’iscritto alla sezione del registro per agenti –altri sarebbero stati i soggetti ritenuti responsabili, ed in particolarel’agente assicurativo di cui il ricorrente era solo subagente.I due motivi possono essere trattati insieme, vertendo sul medesimocapo della sentenza impugnata con argomenti tra loro legati, e sonoinfondati.L’apparenza della motivazione è stata denunciata dal ricorrente inrelazione al contenuto del motivo di appello, senza tuttavia, inassolvimento dell’onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicarne lospecifico contenuto ai fini del giudizio di apparenza.La legittimazione, attiva e passiva, in giudizio, o legitimatio adcausam, discende dall’affermazione di colui, che agisce o resiste ingiudizio, di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo opassivo: la proposizione dell’azione, nell’ambito del processo civile,presuppone l’accertamento anzitutto dell’astratta titolarità della situazionesoggettiva fatta valere, dal lato attivo o passivo del rapporto; dunque, lalegitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del poteredi promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanzialededotto, secondo la prospettazione della parte.Proprio questa ha accertato, nella specie, la sentenza impugnata comesussistente in capo agli originari convenuti, ritenuti dall’attrice responsabilidi aver carpito segreti industriali con sviamento di clientela, e poi provaticome tali nel corso dei due gradi di merito del giudizio.Nessun rilievo ha, pertanto, il richiamo di una disposizione,asseritamente diversa da quella invocata da chi quella legittimazionecontestava: dal momento che la Corte territoriale ha sul puntoadeguatamente motivato, alla luce del detto principio, la sussistenza diquel requisito.Numero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026L’art. 119 d.lgs. n. 205/2005 concerne la responsabilità verso gliassicurati, che è profilo diverso dal thema decidendum. E neppure hapregio sostenere che la responsabilità sarebbe gravata su altri soggetti,di giudizio e non riproponibile in sede di legittimità.Infine, la decisione di convenire in giudizio solo uno o alcuni dei pretesicorresponsabili costituisce una facoltà rimessa alla parte attrice, che siprospetti danneggiata alle condotte altrui.2. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 41 Cost., 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005, per avere la Corteterritoriale ritenuto la sussistenza di un valore economico dei dati sottratti,invece non integranti la nozione di segreto, ma costituenti informazionisquisitamente commerciali soggette a continua e libera circolazione, insostanza appunti di numerosi ex agenti su clienti, privi di qualsiasi valoreeconomico; la Corte del merito avrebbe reso, al riguardo, una motivazioneapparente.Il motivo pone una questione di falsa applicazione, essendosuscettibile il fatto accertato di sussunzione nell’art. 98 cit. e risiedendo lamotivazione circa il valore economico, operata dalla sentenza impugnata,nella presunzione inferita dalla funzionalità alla stipulazione dei contratti.Il motivo è inammissibile, mirando all’evidenza a riproporre un giudiziosul fatto, né cogliendo nel segno quanto all’assenza o apparenza dimotivazione, al contrario perfettamente resa.3. – Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116, 163 e 183, comma 4, c.p.c., perché i profili deldanno patito a causa dell’appropriazione dei dati sono stati introdotti inviolazione delle preclusioni istruttorie del rito di primo grado.La censura non ha fondamento, atteso che, sulla base dell’esame inquesta sede consentito in virtù del profilo processuale della stessa, vaconfermata la ritenuta sufficiente allegazione dei danni sin dall’attoNumero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026introduttivo del giudizio: in cui, dopo aver dedotto la condotta illecita deiconvenuti, si erano adeguatamente menzionati i danni patrimoniali e nonpatrimoniali sofferti in conseguenza dei fatti per cui è causa:menzionandosi il deprezzamento dell’azienda, il pregiudizio alla“immagine” della stesa, la compromissione degli investimenti realizzati peril sistema informatico, l’incidenza delle condotte illecite sul propriomercato di polizze e di clienti, con riduzione del fatturato e costi inveceresi necessari per contrastare i detti comportamenti illeciti; mentre, qualiulteriori dettagli in fatto, venivano riferite le varie comunicazioni, diprovenienza dei propri clienti, che lamentavano contatti ad opere di terzepersone. In sostanza, tutti i profili risarcitori rientranti nella valutazionefinale della Corte territoriale erano frutto delle iniziali deduzioni edallegazioni in giudizio.4. – Con il quinto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1223 e 2697 c.c., 115 e 163 c.p.c., perché il danno non è statoprovato.Con il sesto motivo, si deduce inoltre la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1223 ss., 2729 e 2697 c.c., 125 d.lgs. n. 30/2005, per avere lacorte liquidato il danno in via equitativa, pur in mancanza di prove delmedesimo.Le due censure, che vanno trattate insieme perché intimamenteconnesse, sono inammissibili in quanto affette dal medesimo vizio, perché– pur sotto l’egida apparente della violazione delle disposizioni di leggerichiamate – mirano a contestare l’uso del proprio potere discrezionale diapprezzamento delle prove e della liquidazione equitativa da parte delgiudice del merito.In particolare, giova ricordare che il criterio della liquidazioneequitativa del danno attiene alla determinazione della sua misura, operatasulla base del contemperamento dei vari fattori, anzitutto proprioNumero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026concernenti l’impossibilità di pervenire ad un ammontare preciso (cfr., pertutte, Cass. n. 1160/2025).5. – Con il settimo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., 126 d.lgs. n. 30/2005, per avere la sentenzaimpugnata confermato l’ordine di pubblicazione sui quotidiani, senzavalutare la sussistenza della “gravità dei fatti” e senza applicare il principiodi proporzionalità.Il motivo è infondato. I giudici del merito, con apprezzamento lororiservato, hanno reputato misura idonea nella specie la concessione daparte dei medesimi di tale ordine, il quale costituisce esplicazione di unafacoltà discrezionale, fondata sull’apprezzamento delle circostanze edesigenze del caso di specie, onde essa non è sindacabile in sede dilegittimità.Questa Corte infatti ha già chiarito (Cass. n. 1160/2025; n.36138/2022; n. 11362/2022; n. 2092/2016) che la pubblicazione dellasentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, aisensi dell’art. 126 d.lgs. n. 30/2005, costituisce una misura discrezionale,la quale prescinde dalla stessa individuazione del danno che consegueall’illecito accertato e dalla sua riparabilità mediante l’adozione di taleprovvedimento, e che è invece diretta a portare a conoscenza del pubblicola reintegrazione del diritto leso, per cui le determinazioni al riguardo,come l’eventuale rigetto della pretesa, rientrano nei poteri discrezionali delgiudice del merito.6. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.Numero registro generale 5930/2025Numero sezionale 2762/2026Numero di raccolta generale 22604/2026Data pubblicazione 02/07/2026Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato, se dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti