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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11189/2024

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o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., per tutte, Cass. n. 10787 del 2023 ed ivi ulteriori e numerosi precedenti). 15.In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 16.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., per tutte, Cass. n. 10787 del 2023 ed ivi ulteriori e numerosi precedenti). 15.In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 16.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorsoex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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