CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seytíte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. peri., in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disposta confisca delle somme di danaro e del telefono cellulare nella disponibilità del ricorrente. Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. peri., trattandosi di cose non pertinenti al reato o provento di reato. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. E' d'uopo premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc:. pen."). La sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca per carenza di motivazione. La motivazione è del tutto mancante, poiché si indica la confisca esclusivamente nel dispositivo, richiamandosi genericamente l'art. 240 cod. pen. Occorre sul punto rammentare quanto segue. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; non è invece consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., applicabile invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen a applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità); conforme Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768: "È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere"]. L'articolo 240-bis del codice penale, prevede: "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". Con riferimento alla confisca del cellulare, di cui pure si duole la difesa, manca ogni riferimento in motivazione al nesso di strumentalità tra questo ed il reato commesso. Peraltro, dal dispositivo risulterebbe essere stata disposta anche la distruzione della res, disposizione rimasta senza giustificazione. Invero, nel dispositivo di legge che è ordinata la confisca delle somme di danaro e la confisca e distruzione di quant'altro in sequestro. In relazione all'ordine di distruzione occorre fare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 260 cod. proc. pen.. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a dare conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile alla luce delle norme richiamate ed a motivare in ordine alle ragioni giustificative della disposta confisca del cellulare.La sentenza deve essere dunque annullata sul punto della disposta confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del cellulare e del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo.