CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37660/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale del riesame di Roma decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte (sentenza n. 43.600 barra 2,1 del 17/11/2021) respingevaappello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del tribunale di Roma che aveva disposto in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione l'integrazione con la prescrizione del divieto di avere contatti di qualsiasi tipo con qualsiasi mezzo con terzi e di comunicare con terzi mediante qualsiasi strumento e modalità di conversazione e comunicazione. Deduce il ricorrente con due distinti motivi violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi sopravvenuti atti a giustificare l'aggravamento delle esigenze cautelari e quindi delle condizioni per l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza di questa Corte che ha annullato con rinvio la precedente ordinanza del tribunale del riesame ha precisato che Il Tribunale aveva motivato l'aggravamento della misura valorizzando le informative di polizia in atti dalle quali risulta che l'imputato non era stato trovato in casa in occasione del controllo eseguito la notte del 7 febbraio 2021 e che in occasione del controllo del 5 aprile 2021 l'imputato era stato trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], gravato di precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Ha però rilevato che il tribunale del riesame non aveva considerato la documentazione prodotta dalla difesa in particolare quella allegata alla memoria difensiva inviata fin dal 9 febbraio 2021 al giudice per le indagini preliminari in vista dell'adozione di un provvedimento di aggravamento della misura. Alla memoria era allegata documentazione relativa allo svolgimento di attività difensiva - la escussione di [OSCURATO:PERSONA] - rilevante ai fini della valutazione dela violazione della prescrizione relativa all'obbligo di permanenza in casa del 7 febbraio 2021. Omissione che, secondo la sentenza di annullamento, ha integrato un vulnus del diritto di difesa in relazione a circostanze potenzialmente decisive, in ragione degli argomenti in essa sviluppati e, comunque, non presenti nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e sui quali il provvedimento impugnato è rimasto silente. Il tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha esaminato le dichiarazione della Pagliaricci raccolte dalla difesa, rilevanti in ordine all' episodio del 7 Febbraio 2021 e ha affermato che tali dichiarazioni non trovano riscontro nella annotazione del 7 Febbraio e nella c.n.r dell'il Marzo 2021. Mentre la Pagliaricci ha sostenuto che la /i/ notte del 7 Febbraio 2021 alle 02:40 lei ed il compagno [OSCURATO:PERSONA] avevano sentito bussare con forza alla porta ed il compagno era andato ad aprire verificando che si trattava di un carabiniere che chiedeva il motivo della mancata risposta al citofono, negli atti sopra indicati relative alla segnalazione della violazione da parte della P.G., non si fa menzione alcuna della circostanza che il Rossi abbia aperto la porta consentendo ai militari di verificare la sua presenza in casa. Anzi nella c.n.r. è indicato testualmente che 18 febbraio 2021 al predetto veniva redatto verbale di identificazione ed elezione di dornicilio e nomina di difensore di fiducia in merito al mancato controllo della notte precedente e che lo stesso aveva riferito alle forze dell'ordine "che stava dormendo e non aveva sentito nulla", smentendo così nell'immediatezza le dichiarazioni successivamente rese dalla compagna. Correttamente il tribunale ha dubitato della veridicità delle dichiarazioni della Pagliaricci per contrasto con quanto attestato dai pubblici ufficiali intervenuti in occasione del controllo. La documentazione difensiva non ha quindi apportato alcun elemento diverso dall'accertata circostanza che il Rossi è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati, [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti di polizia per reati di droga e delitti contro la persona il patrimonio e [OSCURATO:PERSONA] a sua volta segnalata per reati contro il patrimonio e non ha risposto al controlle del 7 febbraio. Il tribunale ha ritenuto ininfluente anche la documentazione presentata in udienza dalla difesa, relativa alla proposta di concordato in appello e all'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Corte d'appello, considerato che la proposta non è stata assentita neppure dal procuratore generale e che le mansioni lavorative autorizzate erano quelle addette alla segreteria c:he non consentono contatti indiscriminati con terzi. Il ricorso è pertanto inammissibile. Il tribunale ha osservato i principi indicati nella sentenza rescindente. Deve inoltre ricordarsi che l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., è la norma di riferimento per il caso di aggravamento delle esigenze cautelari, non determinato dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con altra misura (infatti, la norma stabilisce che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva»), Ciò che è in discussione nel caso in esame è l'adeguatezza della misura . In tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (cosi Cass. Sez. 6 n. 58435 del 2018 Rv. 275040). A tali principi si è attenuto il Tribunale, giustificando congruamente la decisione di aggravamento della misura degli arresti domiciliari al Rossi con il divieto di contatti e comunicazione con terzi. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so