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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05636/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 4/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 29/10/2019 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta e l'avvenuta cessione di quattro dosi; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 4/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 29/10/2019 del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta e l'avvenuta cessione di quattro dosi; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 05636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris