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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 47796/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, nonché i ricorsi proposti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato in relazione ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi inammissibili tale ricorso per il resto, nonché quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con il decreto del 10 gennaio 2022, confermava quello del Tribunale capitolino, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto [OSCURATO:PERSONA], ritenendone comprovata la pericolosità generica e qualificata, ma rigettando la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per difetto di attualità del predetto presupposto.

La confisca raggiungeva per un verso beni intestati al proposto [OSCURATO:PERSONA], come anche beni ritenuti nella disponibilità dello stesso in quanto intestati fittiziamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], nonché ai figli Riccardo e Mario.

Oltre ai beni immobili intestati al proposto (si mantiene la numerazione del decreto impugnato:

1. Terreno, Fg. 19, part. 67, con superficie di 28;

2. Terreno, Fg. 19, part. 68, con superficie di 1 ettaro, 4 are e 40 centiare), la confisca interessava «anche beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a Mario e [OSCURATO:PERSONA]»:

3. Fabbricato di Cat.

A/2 e 9 vani, di 210 mq, sito ad Aprilia (LT), via G.B.

Pergolesi 26/54 piano S1-T-1, in catasto fabbricati al foglio 68, particella 68, sub 2, per il diritto di usufrutto a [OSCURATO:PERSONA] Roberta e per il diritto di nuda proprietà a PIATTELLA Mario;

4. Fabbricato di Cat.

C/1, di 353 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio 85, part. 41, sub 11, per il diritto di usufrutto a [OSCURATO:PERSONA] Roberta e per il diritto di nuda proprietà di PIATTELLA Riccardo;

5. Magazzino/locale di deposito di categoria C/2, sito ad Aprilia in via [OSCURATO:SOCIETA], di 211 mq, censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 153, sub. 1-2, intestato a PIATTELLA Riccardo;

6. Terreno di 8 are e 60 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 22, intestato a PIATTELLA Riccardo;

7. Terreno di 91 are e 60 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 120, intestato a PIATTELLA Riccardo;

8. Terreno di 20 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 122, intestato a PIATTELLA Riccardo;

9. Terreno di 6 are e 80 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 154, intestato a PIATTELLA Riccardo;

10. Fabbricato di cat.

A/2 di 116 mq, sito ad Aprilia in via Fossignano 65, censito nel catasto urbano al foglio 85, particella 41, sub. 4, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta;

11. Fabbricato di cat.

A/2 di 168 mq, sito ad Aprilia in via Fossignano 65, censito nel catasto urbano al foglio 85, particella 41, sub. 2, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta,

12. Fabbricato di Cat.

C/2, di 66 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Guardapasso (via Belgio), in catasto al foglio 70, part. 110, sub 294, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta;13.Fabbricato di Cat.

C/1, di 143 mg, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio

85. part. 41, sub 16, intestato a PIATTELLA Riccardo; 14.Fabbricato di cat.

C/1, di 112 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio 85, part. 41, sub 13, intestato a PIATTELLA Riccardo;

15. Fabbricato di Cat.

C/1 sito ad Aprilia (LT), in catasto al foglio 85, part. 41 sub 15, di proprietà di PIATTELLA Mario;

16. Terreno sito ad Aprilia, in via Fossignano, in catasto al foglio 85, part. 406, di 12 are e 25 centiare, di proprietà di PIATTELLA Mario.

La Corte di appello confermava anche la confisca dei seguenti rapporti bancari:

1. Fondi giacenti sul [OSCURATO:PERSONA] aperto "Il mio domani" n. 8706/62635189 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intestato a PIATTELLA Antonino;

2. Conto corrente n. 1000/15130 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] (proveniente da Cassa di Risparmio di Civitavecchia) il 21/3/2013, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta, sul quale avevano delega ad operare PIATTELLA Riccardo e PIATTELLA Antonino;

3. [OSCURATO:PERSONA] aperto "Il mio domani" n. 8706/62635106 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta;

4. Libretto depositi n. 0385500000255 di euro 6.344,00 Banca popolare Lazio intestato a PIATTELLA Antonino.

Inoltre la confisca riguardava anche la somma di denaro pari a euro 3620,00, ricavata dalla vendita di altri beni, quali una pala gommata marca [OSCURATO:PERSONA] 645- b, obsoleta, non marciante, nonché un macchinario in ferro oggetto di decreto di sequestro del 7.1.2020.

2. Sono stati proposti plurimi ricorsi, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separato atto quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

I ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di quattro motivi. 3.1 II primo motivo deduce violazione degli artt. 7, 10, 24 e 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamentano i ricorrenti che il decreto impugnato difetterebbe di una reale motivazione, che dunque deve ritenersi inesistente e apparente in ordine alla confisca dell'immobile di via Pergolesi in Aprilia, acquistato dal terzo [OSCURATO:PERSONA] nel 2007.Il motivo di ricorso tende a dimostrare che il figlio e la moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], per la nuda proprietà, e [OSCURATO:PERSONA], per l'usufrutto, avevano la disponibilità delle risorse economiche per procedere all'acquisto dell'immobile nell'anno 2007 al prezzo di 240.000 euro, in forza di 'prestiti e aiuti' ottenuti da parenti rispettivamente nella misura di 200.000,00 e di 40.000,00 euro.

Tale circostanza sarebbe stata, da parte della stessa Corte di appello, ritenuta documentata e pertanto la motivazione della fittizietà della intestazione risulterebbe inesistente e apparente, in violazione degli artt. 7 e 10 cit., perché per un verso la Corte di merito verrebbe a riconoscere l'autonomia economica degli acquirenti, per altro verso riterrebbe, in contraddizione, sussistente e comprovata l'intestazione fittizia a costoro dell'immobile e quella sostanziale al proposto [OSCURATO:PERSONA], non dando conto della relativa provvista.

I ricorrenti lamentano anche che la Corte avrebbe dato rilievo, al fine di attribuire l'immobile al proposto e non ai formali intestatari, alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nel 2012, quindi successivamente all'acquisto dell'immobile nel 2007, convertito il pignoramento del medesimo immobile con il versamento dell'importo di 116.000,00 euro.

I ricorrenti rappresentano per un verso come la conversione del pignoramento sia circostanza non rilevante rispetto alla compravendita, avvenuta nel 2007, in violazione degli artt. 24 e 26 cit., in quanto la sproporzione va verificata in relazione all'acquisto e non al pignoramento, che non muta la proprietà; per altro verso, evidenziando come l'acquisto nel 1997 da parte di [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva la vendita a [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, a seguito di plurimi pignoramenti, sarebbe comunque estraneo al perimetro cronologico della pericolosità sociale indicata dai giudici di merito. 3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 7, 10, 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen e 42 Cost., nonché vizio di motivazione.

I ricorrenti rilevano, solo in via subordinata rispetto alle ragioni di censura del primo motivo, come il valore dei versamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], per preservare il proprio diritto di usufrutto in sede di conversione del pignoramento nel 2012-2013, sia nettamente inferiore rispetto al prezzo pagato di 240.000,00 euro nel 2007.

Assumendo la illecita provenienza dei versamenti effettuati in sede di procedura esecutiva, e data certa la lecita provenienza dell'importo originario per l'acquisto dell'immobile, la sproporzione fra i due valori è tale che avrebbe dovuto condurre alla confisca pro quota, rispetto alla quale difetta del tutto da parte della Corte di appello motivazione, dal che l'inesistenza della stessa, necessitata invece dalla tutela del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost.3.3 II terzo motivo deduce violazione degli artt. 7 e 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per travisamento della prova.

Oggetto della censura è la confisca dell'importo di euro 6.344,00, importo destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla aggiudicazione di un trattore in sequestro penale venduto attraverso l'[OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti rappresentano che era stata comprovata la provenienza del denaro dalla vendita di monili e che la Corte di appello abbia ignorato tale documentazione ritenendola non allegata.

Diversamente il motivo rappresenta come furono allegate all'istanza di dissequestro e restituzione del 6 aprile 2020 le fotografie dei monili e la scrittura privata della cessione degli stessi sottoscritta dall'acquirente, titolare di un esercizio commerciale cd. 'compro oro', nell'ottobre e novembre del 2018: da qui la denuncia di travisamento della prova per omessa valutazione della stessa. 3.4 n quarto motivo deduce violazione dell'art.23 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta il motivo che, per quanto il decreto di confisca non abbia interessato il compendio costituente la ex cava, la Corte di appello ha ritenuto la stessa intestata fittiziamente ai proprietari Valentino e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella effettiva proprietà del proposto, che invece risultava essere solo promissario acquirente, difettando una indagine rigorosa sul punto.

Inoltre la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello che lamentava la carenza di contraddittorio con tali terzi, che non hanno pertanto partecipato al giudizio di prevenzione in violazione dell'art. 23 cit.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi di ricorso. 4.1 n primo motivo lamenta violazione dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992 per illogicità e mancanza di motivazione in ordine al ritenuto squilibrio patrimoniale tra i beni ritenuti confiscabili e il reddito accertato del ricorrente.

La censura si rivolge alla motivazione che non avrebbe valorizzato la prova dell'autonoma provvista della quale [OSCURATO:PERSONA] disponeva, grazie alle elargizioni dei congiunti. 4.2 n secondo motivo lamenta violazione dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai avuto la disponibilità del bene confiscato.

Anche per altri due beni confiscati al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si trattò di acquisti di modico valore per 30.000,00 e 4.000,00 euro, frutto di aggiudicazione all'asta.4.3 L terzo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe stata valutata la documentazione allegata che attestava l'autonomia reddituale del [OSCURATO:PERSONA], cosicché difetterebbe la prova, della quale è onerata l'accusa, della fittizietà della intestazione.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 14 luglio 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato in relazione ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi inammissibili tale ricorso per il resto, nonché quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.

U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, Repaci).

3. I ricorsi proposti nell'interesse di Antonino e [OSCURATO:PERSONA], in unico atto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili per carenza di interesse. 3.1 In vero, i motivi di ricorso sono tutti tesi a censurare la decisione impugnata in relazione a beni che non sono nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto, né del proposto [OSCURATO:PERSONA], cosicché difetta l'interesse di costoro alla decisione.

A tal riguardo deve evidenziarsi che per il proposto, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione allorché si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, ad affermare la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, il che è ciò che accade nel caso in esame; mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, deducendo di essere l'effettivo titolare del bene, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 03/03/2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499 - 01).

Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] nega l'intestazione fiduciaria e afferma l'autonomia dell'acquisto di immobili in proprio da parte del figlio Mario e del coniuge [OSCURATO:PERSONA], di tal ché risulta inammissibile il relativo ricorso, che si concentra in modo specifico solo sui beni immobili indicati in premessa ai numeri 3, 15 e

16. D'altro canto, costante è il principio anche in tema di sequestro penale: in tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto presunto interponente che invochi l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene (Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282890 - 01; conforme n. 15474 del 2012 Rv. 252811 - 01).Anche quanto al libretto di deposito indicato al n. 4, per quanto lo stesso sia stato intestato a [OSCURATO:PERSONA], nella prospettazione dei ricorrenti la reale titolare del denaro confiscato è [OSCURATO:PERSONA], unica pertanto ad avere un interesse concreto alla restituzione, dal che deriva anche la carenza di interesse da parte degli altri due ricorrenti. 3.2 Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sussiste una evidente carenza di interesse, in quanto lo stesso non solo non è proposto per la misura di prevenzione, ma non agisce per vedere annullato il decreto impugnato in relazione a beni a lui intestati e confiscati quale terzo intestatario fittizio, bensì con la finalità di vedere riconosciuta la reale intestazione dei beni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la.

A riguardo va evidenziato come pacifico sia l'orientamento che indichi, in caso di censure a un provvedimento di natura reale, che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, vale a dire al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; massime conformi: n. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, n. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, n. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, n. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, n. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, n. 35015 del 2020 Rv. 280005 - 01, n. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, n. 7292 del 2014 Rv. 259412 - 01, n. 20118 del 2015 Rv. 263799 - 01, n. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, n. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, n. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01).

D'altra parte, l'art. 10, commi 1 e 3 — al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado del giudizio di prevenzione — ritiene legittimato solo «l'interessato» all'impugnazione, in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse. 3.3 Pertanto deve affermarsi il principio per cui in tema di misure di prevenzione l'art. 10, commi 1 e 3 — al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado di giudizio — indica come legittimato all'impugnazione del decreto di confisca «l'interessato», in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse: dal che deriva che l'impugnazione proposta dal terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca, finalizzato a ottenere la restituzione non a sé ma ai congiunti terzi intestatari, è inammissibile. 3.4 Per altro, va anche evidenziato come non osti a rilevare la carenza di interesse in sede di legittimità la circostanza che la stessa non sia stata rilevata dalla Corte di appello.

Infatti, la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01, in una fattispecie in tutto analoga a quella in esame, in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996 - 01).

Pertanto, in tema di misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., come integrato dagli artt. 10, commi 1 e 3, al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011, è richiesta la permanenza dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, cosicchè la carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando, in ordine ad essa, il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale e non essendo in alcun modo sanabile l'originaria causa di inammissibilità (in tema di misure di prevenzione, Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912 - 01).

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va quindi trattato partendo dal presupposto che l'impugnazione, in questo caso, è proposta da chi vi ha interesse, in quanto titolare del diritto reale di godimento sul bene confiscato. 4.1 D primo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi per identità del bene del quale si chiede la restituzione: l'immobile in Aprilia alla via Pergolesi 26, per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta usufruttuaria e [OSCURATO:PERSONA] titolare della nuda proprietà.

Va premesso che la motivazione del decreto impugnato risulta assolutamente congrua e precisa nella descrizione dei vari passaggi di proprietà, sia ai foll. 29 e ss., ripercorrendo il provvedimento del Tribunale di Roma, sia anche valutando i motivi di appello.

La scansione cronologica delle vicende del bene in sintesi può così ricapitolarsi: l'immobile fu acquistato il 10 gennaio 1997 da [OSCURATO:PERSONA] dalla dante causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per l'importo di 270 milioni di lire, dei quali 120 milioni di lire (aumentati di 48 milioni a titolo di interesse) vennero corrisposti mediante pagamento di 15 cambiali, mentre i residui 150 milioni furono oggetto dell'accollo, da parte dell'acquirente Piattella, di un mutuo stipulato dalla impresa venditrice con la Banca di Roma, garantito da ipoteca.

A seguito di insolvenza di Piattella, la Banca di Roma iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile e su altri cespiti del debitore, mentre il 6 maggio 1999 l'immobile veniva venduto da Piattella a [OSCURATO:PERSONA].

Decorsi otto anni, il 12 giugno 2007, l'immobile veniva venduto dalla Cugliari a [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], per il diritto di usufrutto, nonché a [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto nato dal precedente matrimonio, per la nuda proprietà, al prezzo di 240.000 euro, versati nel febbraio 2007 alla Cugliari nella misura di 130mila euro, per estinguere il mutuo garantito dall'ipoteca del 1996 con Banca di Roma e accollato originariamente da [OSCURATO:PERSONA]; di 60mila euro a mezzo di 10 cambiali a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al credito garantito con ipoteca del 1997; di 50mila euro pagati sempre alla Banca di Roma con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 1999 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali versamenti nel 2009, evidentemente per il mancato buon fine delle cambiali, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un'altra esecuzione immobiliare con pignoramento e il 12 ottobre 2011 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina accettava l'istanza della [OSCURATO:PERSONA] di conversione del pignoramento, con deposito di libretto di risparmio per circa 20nnila euro, e dal 13 novembre 2011 con versamento rateizzato del residuo fino a concorrenza del valore di 115.370,79.

Risultava dalle investigazioni che i versamenti avvenivano o in contanti o a mezzo plurimi assegni, che risultavano emessi da banche della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 I decreti emessi dai giudici di merito attestano che nell'immobile di via Pergolesi risiedono «da lungo tempo» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i due figli, anche se Riccardo avrebbe nel 2017 cambiato abitazione: di fatto quella di via Pergolesi è la residenza di famiglia, mentre non vi abita [OSCURATO:PERSONA], figlio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal proposto.

Quanto alla disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della provvista necessaria all'acquisto dell'immobile la Corte di appello, come prima il Tribunale, valutando la relativa censura, prende atto che per il versamento del prezzo di 150mila euro ben sarebbe potuto essere stato elargito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano venduto un immobile il 21 luglio 2006.Non di meno, però, la Corte esclude che ciò consenta di ritenere che l'immobile sia stato acquistato proprio con la predetta asserita elargizione, oltre che con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonni del titolare della nuda proprietà, per 50mila euro, mentre euro 40mila sarebbero stati elargiti dalla famiglia della [OSCURATO:PERSONA].

In relazione a tutte le dazioni la Corte territoriale, infatti, chiarisce come tali versamenti non siano stati in alcun modo documentati da parte della difesa (fol. 69 del decreto impugnato), come già rilevato dal Tribunale di Roma (fol. 51 del decreto di primo grado), mentre l'unica circostanza accertata è che i coniugi Forconi-Piattella avessero la sola potenzialità economica di effettuare il prestito a seguito della vendita di un immobile, non anche che lo avessero poi realmente effettuato. 4.3 A riguardo la censura che viene ora proposta vede sulla esistenza, invece, di documentazione — afferma la ricorrente erroneamente che la Corte di appello avrebbe valutata adeguata — per comprovare non solo la disponibilità economica ma anche l'effettività delle dazioni dei congiunti agli acquirenti, sulle quali anche si soffermava il Tribunale di Roma.

Tale doglianza sarebbe dovuta essere oggetto di un motivo specifico in appello, ma non risulta essere stata veicolata in tal modo, per quanto ricapitolato dalla Corte territoriale al fol. 56 e ss. e con specifico riferimento all'immobile di via Pergolesi ai foll. 57 e

58. Per altro la censura ora in esame non è correlata alla motivazione della Corte di appello, che ribadisce l'assenza di documentazione comprovante l'effettività delle dazioni ai ricorrenti.

A tal proposito va evidenziato, quindi, come sia il motivo di ricorso a travisare il decreto impugnato, che non ritiene affatto documentate le dazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] tanto che vi si legge: «Nell'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] ci si limita ad affermare che per acquistare (di nuovo) il bene, quest'ultima è ricorsa a prestiti di amici e parenti nonché ad assegni tratti su conti correnti di società delle quali era amministratrice e dalle quali percepiva emolumenti.

Già nel decreto impugnato era stata affrontata questa contestazione, ma la difesa non aveva allegato alcuna documentazione a sostegno, così come neanche in questa sede» (cfr. fol. 69 del decreto impugnato).

Pertanto, in tale parte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è certamente inammissibile, in quanto si tratta di un motivo precluso, in primo luogo, oltre che ulteriormente caratterizzato da deficit di autosufficienza, per omessa allegazione della documentazione se esistente in atti. 4.4 Infatti, quanto al primo profilo, la doglianza è inammissibile perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 4.5 Quanto al secondo profilo di inammissibilità, il ricorso si limita a citare la documentazione come esistente, ma non la allega al ricorso, con evidente violazione del principio di autosufficienza.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, anche quando materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 27643201).

Nel caso in esame alcuna specifica indicazione è contenuta nel ricorso quanto ai documenti dei quali si lamenta l'omessa valutazione.

Pertanto il ricorso, quanto a tale motivo, è inammissibile. 4.6 Quanto alla più ampia denuncia di motivazione apparente o inesistente in ordine alla fittizietà della intestazione, la Corte di appello ne rende invece una logica e congrua motivazione composta da plurimi elementi e coerenti valutazioni: l'esame delle tabelle dei redditi del nucleo familiare e dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anno per anno, palesa che costoro non avessero la capacità reddituale tale da consentire l'acquisto degli immobili (foll. 70 e 71); l'acquisto nel 2007 ricade nel perimetro cronologico della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], che va dal 1998 al 2018, anche dopo la condanna per associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti intervenuta nel 2017, ad anni quattro e mesi sei di reclusione in sede di giudizio abbreviato, periodo prolungato perché nel 2018 commetteva ulteriori delitti, tanto da subire il ripristino della misura cautelare degli arresti donniciliari (foll. 66, 67 e 71); la conversazione intercettata n. 14599 del 10 giugno 2016 palesava come la regìa di tutte le operazioni immobiliari fosse proprio di [OSCURATO:PERSONA], che intestava i beni ai congiunti (fol. 70).

Tali elementi non vengono specificamente contestati, cosicché la motivazione non è certamente apparente né inesistente sulle ragioni della fittizia intestazione.

A tal riguardo la Corte di merito fa buon governo dei principi in materia, per altro dando conto della relazione di stabile convivenza nell'immobile fra il proposto e la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. decreto del Tribunale di Roma al fol. 41), in sintonia con il principio che dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva: non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit. — che nel caso in esame non trovano applicazione perché si tratta di acquisti antecedenti il periodo indicato da tale ultima disposizione — il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni, di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01).

D'altro canto, è proprio la relazione parentale, di affinità o di convivenza in sé che, pur non comportando una presunzione relativa nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 26 cit., integra una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222 - 01).

Nel caso in esame per [OSCURATO:PERSONA] la convivenza «da tempo» nell'immobile confiscato di via Pergolesi e la disponibilità materiale dell'immobile da parte del proposto, in uno alla assenza di reddito idoneo della ricorrente, come rilevato dalla Corte di appello, conduce con esistente e logica motivazione alla prova della fittizietà dell'intestazione, cosicchè non può ritenersi integrata la dedotta violazione di legge per carenza di motivazione. 4.7 A questo punto del tutto marginali e non rilevanti sono le censure in merito al primo acquisto da parte del proposto, intervenuto nel 1997, sul tema se lo stesso ricada o meno nel perimetro della pericolosità dello stesso, in quanto rileva solo il titolo di acquisto del 2007, che rientra nel predetto ambito temporale (1998- 2018), e che sancisce l'ingresso dell'immobile nel patrimonio del proposto e fittiziamente della ricorrente che lo rende presente al momento dell'intervenuta confisca; come anche marginale e non decisiva la censura relativa alla valorizzazione del versamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] in sede di conversione del pignoramento, rispetto al quale la Corte di appello ha ribadito la disponibilità di risorse non proprie da parte della predetta e, dunque, ne ha logicamente e correttamente tratto solo una ulteriore prova della fittizieta' della intestazione.

E comunque, d'altro canto, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, perché sia integrata l'intestazione fittizia non occorre necessariamente che l'operazione sia traslativa da parte del proposto verso il terzo, in quanto ciò che rileva è che l'operazione economica di acquisto dell'immobile sia avvenuta con intestazione alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con risorse del proposto che continua a disporre dell'immobile, il che si verifica nel caso in esame, come dimostra anche la conversione del pignoramento.

Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA], non consentono di ritenere che la circostanza che quest'ultimo non abbia convissuto con la ricorrente possa depotenziare il ragionamento probatorio della fittizietà per il Mario: restano prive di prova della lecita e autonoma provenienza i redditi utilizzati per l'acquisto sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], per i principi su richiamati e per le considerazioni svolte dai Giudici di merito.

Anche l'invocata violazione di legge dell'art. 26 Codice antimafia è infondata, in quanto la norma, disponendo che il giudice debba dichiarare la fittizietà dell'atto di disposizione, prevede una presunzione per gli atti compiuti dei due anni antecedenti la misura di prevenzione, ma non esclude che anche atti di disposizione precedenti — in forza di prova ulteriore esistente, come nel caso di specie — possano ritenersi fittizi.4.8 Infine il secondo motivo, proposto in via subordinata, relativamente alla necessità di operare una confisca pro quota, in vero presuppone che sia stata data la prova della natura non fittizia almeno di parte dell'operazione immobiliare, come conseguenza della disponibilità di risorse almeno in parte lecite da parte degli acquirenti, il che non è.

Per quanto questa Corte ha fin qui osservato, la motivazione impugnata correttamente e logicamente esclude che vi sia stata una parziale lecita provenienza delle risorse e dunque anche tale motivo è manifestamente infondato, dovendo per altro rilevarsi che la censura, come formulata, risulta preclusa perché non formulata in appello, e dunque il ricorso a riguardo incorre nella inammissibilità anche sotto tale profilo, alla luce dei principi già in precedenza indicati.

5. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. 5.1 La somma versata da [OSCURATO:PERSONA], pari a 6.344,00 euro, in sede di acquisto all'asta di un trattore della RM Trasporti sottoposto a sequestro penale — società il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], con delega a operare rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fol. 17 del decreto impugnato) — è stata confiscata e posta su un libretto a portatore intestato al proposto.

La Corte di appello ha ritenuto non comprovata la disponibilità dell'importo predetto in capo a [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la documentazione che la giustificherebbe, relativa alla cessione di monili al [OSCURATO:PERSONA], non fosse stata allegata, cosicché la sproporzione fra i redditi comprovati della [OSCURATO:PERSONA] e l'importo predetto riconduceva anche tale somma alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

E bene, alcun riferimento alla documentazione viene compiuta dal Tribunale, che motiva in ordine alla confisca della somma di denaro al fol.63 del primo decreto (riportato anche al fol. 55 del decreto ora impugnato).

Diversamente la Corte territoriale, solo nel riportare il motivo di appello al fol. 58 del decreto impugnato, indica come allegati dalla difesa i rilievi fotografici dei monili che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di quest'ultimo.

Invece la stessa Corte di appello, in sede di valutazione, allorchè esamina il predetto motivo di appello, rileva che nessuna documentazione sia stata allegata dagli appellanti (fol. 73).

La difesa, con il ricorso ora in esame, allega documentazione e la indica come allegata all'istanza di dissequestro e restituzione del 6 aprile 2020 e denuncia vizio di travisamento per omessa valutazione, sostanzialmente rappresentando che i giudici di merito non abbiano valutato la documentazione esistente. 5.2 Va premesso che nel procedimento di prevenzione, poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come in precedenza anticipato, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; massime conformi: N. 33705 del 2016 Rv. 270080 - 01, N. 6636 del 2016 Rv. 266365 - 01, N. 21525 del 2020 Rv. 279284 - 01).

Pur dovendo ritenersi decisiva la circostanza dedotta, quanto all'importo confiscato, va rilevato che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, come sarebbe nel caso in esame, poiché si deduce la l'omessa valutazione della documentazione allegata (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).

Il presupposto per la censura da travisamento è che lo stesso sia fondato dal testo del provvedimento ovvero dagli altri atti del processo.

Ma nel caso di specie ciò che difetta è proprio — a fronte della doppia negazione dell'esistenza della documentazione da parte di entrambi i Collegi di merito — la prova che la documentazione ora allegata al ricorso sia 'altro atto' di questo procedimento, ovvero effettivamente presente in atti.

Infatti la documentazione allegata al ricorso consiste in una istanza di dissequestro rivolta al Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione, ma dalla stessa non emerge la prova del deposito della istanza a tale ufficio giudiziario, difettando sia un 'depositato' presso la cancelleria sia anche un provvedimento di rigetto che comprovi la ricezione da parte del Collegio capitolino.

Viene allegata, oltre all'istanza, solo l'interlocuzione con l'amministratore giudiziario, organo ausiliario e non giudiziario, il quale rappresenta di non poter provvedere al dissequestro, invitando il difensore a rapportarsi con il Giudice delegato; come pure vengono allegate le istanze rivolte al G.i.p. nel procedimento penale, dunque diverso rispetto al presente procedimento di prevenzione.

Rileva questa Corte come fosse onere del ricorrente allegare la invocata documentazione o comunque richiedere in modo specifico alla cancelleria l'allegazione dei relativi documenti se esistenti in atti.

Anche di recente la Corte di cassazione — Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01 — ha ribadito che "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Può, dunque, affermarsi che il principio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati.

Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale (sulla necessità della indicazione puntuale e sul principio di autosufficienza, conformi n. 35164 del 2019 Rv. 276432 - 01, n. 18335 del 2018 Rv. 273261 - 01, n. 20677 del 2017 Rv. 270071 - 01, fra le altre).

Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.

Nel caso in esame, però, non solo non vi è stata indicazione specifica alla cancelleria, ma anche la prova che l'atto sia effettivamente contenuto nel processo e rivolto al Tribunale Sezione misure di prevenzione.

Pertanto anche quanto a questo motivo il ricorso è inammissibile, in quanto lamenta omessa valutazione di un atto che non risulta con certezza essere 'altro atto del processo', come richiede l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5.3 Il quarto motivo, che viene riferito alla ex-cava, a ben vedere risulta sfornito di interesse, in quanto tale immobile non risulta oggetto di confisca.

In sostanza si censura la motivazione della Corte di appello, lamentando anche la mancata partecipazione da parte dei terzi al procedimento.

Si tratta di motivo carente di interesse in quanto l'accoglimento dello stesso non consentirebbe di ottenere alcun risultato più favorevole al ricorrente, nel caso in esame dovrenne trattarsi della restituzione dell'immobile in favore dei terzi intestatari: anche questo in questo caso solo Valentino e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto agire, per lamentare l'illegittima confisca, che però - e per giunta - non è intervenuta.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso sul punto per i principi richiamati in esordio della presente motivazione quanto alla carenza di interesse.6.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Va premesso che i motivi sono connessi e il ricorso è inammissibile.

Rileva questo Collegio come, in primo luogo, i motivi sono generici, in quanto si riferiscono alla violazione dell'art. 12 -sexies, comma 1, d.l. 306/1992 e alla carenza di motivazione conseguente.

E bene, la norma della quale si invoca la violazione di legge opera nell'ambito delle confische penali e non di prevenzione, con una disciplina differente quanto a presupposti, l'una fondata sulla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e l'altra sulla pericolosità qualificata del proposto, seppur sussistano significative analogie quanto ai presupposti di sproporzione fra reddito e disponibilità economiche e valore dei beni confiscati.

Ciò determina, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, poiché manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, in relazione alla confisca di prevenzione, e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, relative alla confisca penale, che non deve ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato — a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso — indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01).

6.2. Per altro i motivi risultano anche generici, il primo e il terzo in quanto affermativi di principi astratti, e non censurano in modo specifico la motivazione impugnata.

Il secondo motivo richiama genericamente la documentazione allegata dalla difesa nei gradi di merito in relazione all'acquisto dell'immobile di via Pergolesi, e rispetto alla stessa deve richiamarsi quanto già valutato in relazione al ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre in merito agli altri due immobili confiscati al [OSCURATO:PERSONA] (nn. 15 e 16 indicati in premessa) la censura si limita a reiterare l'argomentazione del modico valore del prezzo versato dal ricorrente - 30mila euro e 4mila euro — compatibile con le fonti di reddito del ricorrente.

Tale censura è, appunto, meramente riproduttiva di quella proposta in appello, sulla quale la Corte territoriale rende motivazione ai foll. 77 e 78 del decreto impugnato, ribadendo la sussistenza della sproporzione fra reddito comprovato e disponibilità economica per l'acquisto degli immobili.

Pertanto, il motivo è reiterativo delle doglianze proposte con l'atto di gravame, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza di appello e dunque, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ne consegue la inammissibilità complessiva del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

7. All'inammissibilità dei ricorsi tutti consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, nonché i ricorsi proposti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato in relazione ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi inammissibili tale ricorso per il resto, nonché quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con il decreto del 10 gennaio 2022, confermava quello del Tribunale capitolino, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, che aveva disposto la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto [OSCURATO:PERSONA], ritenendone comprovata la pericolosità generica e qualificata, ma rigettando la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per difetto di attualità del predetto presupposto. La confisca raggiungeva per un verso beni intestati al proposto [OSCURATO:PERSONA], come anche beni ritenuti nella disponibilità dello stesso in quanto intestati fittiziamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], nonché ai figli Riccardo e Mario. Oltre ai beni immobili intestati al proposto (si mantiene la numerazione del decreto impugnato: 1. Terreno, Fg. 19, part. 67, con superficie di 28; 2. Terreno, Fg. 19, part. 68, con superficie di 1 ettaro, 4 are e 40 centiare), la confisca interessava «anche beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a Mario e [OSCURATO:PERSONA]»: 3. Fabbricato di Cat. A/2 e 9 vani, di 210 mq, sito ad Aprilia (LT), via G.B. Pergolesi 26/54 piano S1-T-1, in catasto fabbricati al foglio 68, particella 68, sub 2, per il diritto di usufrutto a [OSCURATO:PERSONA] Roberta e per il diritto di nuda proprietà a PIATTELLA Mario; 4. Fabbricato di Cat. C/1, di 353 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio 85, part. 41, sub 11, per il diritto di usufrutto a [OSCURATO:PERSONA] Roberta e per il diritto di nuda proprietà di PIATTELLA Riccardo; 5. Magazzino/locale di deposito di categoria C/2, sito ad Aprilia in via [OSCURATO:SOCIETA], di 211 mq, censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 153, sub. 1-2, intestato a PIATTELLA Riccardo; 6. Terreno di 8 are e 60 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 22, intestato a PIATTELLA Riccardo; 7. Terreno di 91 are e 60 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 120, intestato a PIATTELLA Riccardo; 8. Terreno di 20 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 122, intestato a PIATTELLA Riccardo; 9. Terreno di 6 are e 80 centiare, sito ad Aprilia (LT), censito nel catasto urbano al foglio 93, particella 154, intestato a PIATTELLA Riccardo; 10. Fabbricato di cat. A/2 di 116 mq, sito ad Aprilia in via Fossignano 65, censito nel catasto urbano al foglio 85, particella 41, sub. 4, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta; 11. Fabbricato di cat. A/2 di 168 mq, sito ad Aprilia in via Fossignano 65, censito nel catasto urbano al foglio 85, particella 41, sub. 2, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta, 12. Fabbricato di Cat. C/2, di 66 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Guardapasso (via Belgio), in catasto al foglio 70, part. 110, sub 294, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta;13.Fabbricato di Cat. C/1, di 143 mg, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio 85. part. 41, sub 16, intestato a PIATTELLA Riccardo; 14.Fabbricato di cat. C/1, di 112 mq, sito ad Aprilia (LT), in via Fossignano 65, piano T, in catasto al foglio 85, part. 41, sub 13, intestato a PIATTELLA Riccardo; 15. Fabbricato di Cat. C/1 sito ad Aprilia (LT), in catasto al foglio 85, part. 41 sub 15, di proprietà di PIATTELLA Mario; 16. Terreno sito ad Aprilia, in via Fossignano, in catasto al foglio 85, part. 406, di 12 are e 25 centiare, di proprietà di PIATTELLA Mario. La Corte di appello confermava anche la confisca dei seguenti rapporti bancari: 1. Fondi giacenti sul [OSCURATO:PERSONA] aperto "Il mio domani" n. 8706/62635189 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intestato a PIATTELLA Antonino; 2. Conto corrente n. 1000/15130 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] (proveniente da Cassa di Risparmio di Civitavecchia) il 21/3/2013, intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta, sul quale avevano delega ad operare PIATTELLA Riccardo e PIATTELLA Antonino; 3. [OSCURATO:PERSONA] aperto "Il mio domani" n. 8706/62635106 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] Roberta; 4. Libretto depositi n. 0385500000255 di euro 6.344,00 Banca popolare Lazio intestato a PIATTELLA Antonino. Inoltre la confisca riguardava anche la somma di denaro pari a euro 3620,00, ricavata dalla vendita di altri beni, quali una pala gommata marca [OSCURATO:PERSONA] 645- b, obsoleta, non marciante, nonché un macchinario in ferro oggetto di decreto di sequestro del 7.1.2020. 2. Sono stati proposti plurimi ricorsi, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separato atto quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di quattro motivi. 3.1 II primo motivo deduce violazione degli artt. 7, 10, 24 e 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamentano i ricorrenti che il decreto impugnato difetterebbe di una reale motivazione, che dunque deve ritenersi inesistente e apparente in ordine alla confisca dell'immobile di via Pergolesi in Aprilia, acquistato dal terzo [OSCURATO:PERSONA] nel 2007.Il motivo di ricorso tende a dimostrare che il figlio e la moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], per la nuda proprietà, e [OSCURATO:PERSONA], per l'usufrutto, avevano la disponibilità delle risorse economiche per procedere all'acquisto dell'immobile nell'anno 2007 al prezzo di 240.000 euro, in forza di 'prestiti e aiuti' ottenuti da parenti rispettivamente nella misura di 200.000,00 e di 40.000,00 euro. Tale circostanza sarebbe stata, da parte della stessa Corte di appello, ritenuta documentata e pertanto la motivazione della fittizietà della intestazione risulterebbe inesistente e apparente, in violazione degli artt. 7 e 10 cit., perché per un verso la Corte di merito verrebbe a riconoscere l'autonomia economica degli acquirenti, per altro verso riterrebbe, in contraddizione, sussistente e comprovata l'intestazione fittizia a costoro dell'immobile e quella sostanziale al proposto [OSCURATO:PERSONA], non dando conto della relativa provvista. I ricorrenti lamentano anche che la Corte avrebbe dato rilievo, al fine di attribuire l'immobile al proposto e non ai formali intestatari, alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nel 2012, quindi successivamente all'acquisto dell'immobile nel 2007, convertito il pignoramento del medesimo immobile con il versamento dell'importo di 116.000,00 euro. I ricorrenti rappresentano per un verso come la conversione del pignoramento sia circostanza non rilevante rispetto alla compravendita, avvenuta nel 2007, in violazione degli artt. 24 e 26 cit., in quanto la sproporzione va verificata in relazione all'acquisto e non al pignoramento, che non muta la proprietà; per altro verso, evidenziando come l'acquisto nel 1997 da parte di [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva la vendita a [OSCURATO:PERSONA] nel 1999, a seguito di plurimi pignoramenti, sarebbe comunque estraneo al perimetro cronologico della pericolosità sociale indicata dai giudici di merito. 3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 7, 10, 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen e 42 Cost., nonché vizio di motivazione. I ricorrenti rilevano, solo in via subordinata rispetto alle ragioni di censura del primo motivo, come il valore dei versamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], per preservare il proprio diritto di usufrutto in sede di conversione del pignoramento nel 2012-2013, sia nettamente inferiore rispetto al prezzo pagato di 240.000,00 euro nel 2007. Assumendo la illecita provenienza dei versamenti effettuati in sede di procedura esecutiva, e data certa la lecita provenienza dell'importo originario per l'acquisto dell'immobile, la sproporzione fra i due valori è tale che avrebbe dovuto condurre alla confisca pro quota, rispetto alla quale difetta del tutto da parte della Corte di appello motivazione, dal che l'inesistenza della stessa, necessitata invece dalla tutela del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost.3.3 II terzo motivo deduce violazione degli artt. 7 e 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per travisamento della prova. Oggetto della censura è la confisca dell'importo di euro 6.344,00, importo destinato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla aggiudicazione di un trattore in sequestro penale venduto attraverso l'[OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti rappresentano che era stata comprovata la provenienza del denaro dalla vendita di monili e che la Corte di appello abbia ignorato tale documentazione ritenendola non allegata. Diversamente il motivo rappresenta come furono allegate all'istanza di dissequestro e restituzione del 6 aprile 2020 le fotografie dei monili e la scrittura privata della cessione degli stessi sottoscritta dall'acquirente, titolare di un esercizio commerciale cd. 'compro oro', nell'ottobre e novembre del 2018: da qui la denuncia di travisamento della prova per omessa valutazione della stessa. 3.4 n quarto motivo deduce violazione dell'art.23 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il motivo che, per quanto il decreto di confisca non abbia interessato il compendio costituente la ex cava, la Corte di appello ha ritenuto la stessa intestata fittiziamente ai proprietari Valentino e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella effettiva proprietà del proposto, che invece risultava essere solo promissario acquirente, difettando una indagine rigorosa sul punto. Inoltre la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello che lamentava la carenza di contraddittorio con tali terzi, che non hanno pertanto partecipato al giudizio di prevenzione in violazione dell'art. 23 cit. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi di ricorso. 4.1 n primo motivo lamenta violazione dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992 per illogicità e mancanza di motivazione in ordine al ritenuto squilibrio patrimoniale tra i beni ritenuti confiscabili e il reddito accertato del ricorrente. La censura si rivolge alla motivazione che non avrebbe valorizzato la prova dell'autonoma provvista della quale [OSCURATO:PERSONA] disponeva, grazie alle elargizioni dei congiunti. 4.2 n secondo motivo lamenta violazione dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 306/1992, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai avuto la disponibilità del bene confiscato. Anche per altri due beni confiscati al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si trattò di acquisti di modico valore per 30.000,00 e 4.000,00 euro, frutto di aggiudicazione all'asta.4.3 L terzo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe stata valutata la documentazione allegata che attestava l'autonomia reddituale del [OSCURATO:PERSONA], cosicché difetterebbe la prova, della quale è onerata l'accusa, della fittizietà della intestazione. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 14 luglio 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato in relazione ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi inammissibili tale ricorso per il resto, nonché quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, Repaci). 3. I ricorsi proposti nell'interesse di Antonino e [OSCURATO:PERSONA], in unico atto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili per carenza di interesse. 3.1 In vero, i motivi di ricorso sono tutti tesi a censurare la decisione impugnata in relazione a beni che non sono nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto, né del proposto [OSCURATO:PERSONA], cosicché difetta l'interesse di costoro alla decisione. A tal riguardo deve evidenziarsi che per il proposto, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione allorché si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, ad affermare la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, il che è ciò che accade nel caso in esame; mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, deducendo di essere l'effettivo titolare del bene, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 03/03/2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499 - 01). Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] nega l'intestazione fiduciaria e afferma l'autonomia dell'acquisto di immobili in proprio da parte del figlio Mario e del coniuge [OSCURATO:PERSONA], di tal ché risulta inammissibile il relativo ricorso, che si concentra in modo specifico solo sui beni immobili indicati in premessa ai numeri 3, 15 e 16. D'altro canto, costante è il principio anche in tema di sequestro penale: in tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto presunto interponente che invochi l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene (Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282890 - 01; conforme n. 15474 del 2012 Rv. 252811 - 01).Anche quanto al libretto di deposito indicato al n. 4, per quanto lo stesso sia stato intestato a [OSCURATO:PERSONA], nella prospettazione dei ricorrenti la reale titolare del denaro confiscato è [OSCURATO:PERSONA], unica pertanto ad avere un interesse concreto alla restituzione, dal che deriva anche la carenza di interesse da parte degli altri due ricorrenti. 3.2 Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sussiste una evidente carenza di interesse, in quanto lo stesso non solo non è proposto per la misura di prevenzione, ma non agisce per vedere annullato il decreto impugnato in relazione a beni a lui intestati e confiscati quale terzo intestatario fittizio, bensì con la finalità di vedere riconosciuta la reale intestazione dei beni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la. A riguardo va evidenziato come pacifico sia l'orientamento che indichi, in caso di censure a un provvedimento di natura reale, che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, vale a dire al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; massime conformi: n. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, n. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, n. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, n. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, n. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, n. 35015 del 2020 Rv. 280005 - 01, n. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, n. 7292 del 2014 Rv. 259412 - 01, n. 20118 del 2015 Rv. 263799 - 01, n. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, n. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, n. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01). D'altra parte, l'art. 10, commi 1 e 3 — al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado del giudizio di prevenzione — ritiene legittimato solo «l'interessato» all'impugnazione, in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse. 3.3 Pertanto deve affermarsi il principio per cui in tema di misure di prevenzione l'art. 10, commi 1 e 3 — al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011 che regola le impugnazioni avverso i decreti di confisca del primo e del secondo grado di giudizio — indica come legittimato all'impugnazione del decreto di confisca «l'interessato», in tal modo replicando la previsione generale in tema di impugnazioni, che all'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede a pena di inammissibilità che l'impugnante abbia interesse: dal che deriva che l'impugnazione proposta dal terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca, finalizzato a ottenere la restituzione non a sé ma ai congiunti terzi intestatari, è inammissibile. 3.4 Per altro, va anche evidenziato come non osti a rilevare la carenza di interesse in sede di legittimità la circostanza che la stessa non sia stata rilevata dalla Corte di appello. Infatti, la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01, in una fattispecie in tutto analoga a quella in esame, in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996 - 01). Pertanto, in tema di misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., come integrato dagli artt. 10, commi 1 e 3, al quale rinvia l'art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011, è richiesta la permanenza dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, cosicchè la carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando, in ordine ad essa, il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale e non essendo in alcun modo sanabile l'originaria causa di inammissibilità (in tema di misure di prevenzione, Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912 - 01). 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va quindi trattato partendo dal presupposto che l'impugnazione, in questo caso, è proposta da chi vi ha interesse, in quanto titolare del diritto reale di godimento sul bene confiscato. 4.1 D primo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi per identità del bene del quale si chiede la restituzione: l'immobile in Aprilia alla via Pergolesi 26, per il quale [OSCURATO:PERSONA] risulta usufruttuaria e [OSCURATO:PERSONA] titolare della nuda proprietà. Va premesso che la motivazione del decreto impugnato risulta assolutamente congrua e precisa nella descrizione dei vari passaggi di proprietà, sia ai foll. 29 e ss., ripercorrendo il provvedimento del Tribunale di Roma, sia anche valutando i motivi di appello. La scansione cronologica delle vicende del bene in sintesi può così ricapitolarsi: l'immobile fu acquistato il 10 gennaio 1997 da [OSCURATO:PERSONA] dalla dante causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per l'importo di 270 milioni di lire, dei quali 120 milioni di lire (aumentati di 48 milioni a titolo di interesse) vennero corrisposti mediante pagamento di 15 cambiali, mentre i residui 150 milioni furono oggetto dell'accollo, da parte dell'acquirente Piattella, di un mutuo stipulato dalla impresa venditrice con la Banca di Roma, garantito da ipoteca. A seguito di insolvenza di Piattella, la Banca di Roma iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile e su altri cespiti del debitore, mentre il 6 maggio 1999 l'immobile veniva venduto da Piattella a [OSCURATO:PERSONA]. Decorsi otto anni, il 12 giugno 2007, l'immobile veniva venduto dalla Cugliari a [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], per il diritto di usufrutto, nonché a [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto nato dal precedente matrimonio, per la nuda proprietà, al prezzo di 240.000 euro, versati nel febbraio 2007 alla Cugliari nella misura di 130mila euro, per estinguere il mutuo garantito dall'ipoteca del 1996 con Banca di Roma e accollato originariamente da [OSCURATO:PERSONA]; di 60mila euro a mezzo di 10 cambiali a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al credito garantito con ipoteca del 1997; di 50mila euro pagati sempre alla Banca di Roma con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 1999 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali versamenti nel 2009, evidentemente per il mancato buon fine delle cambiali, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un'altra esecuzione immobiliare con pignoramento e il 12 ottobre 2011 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina accettava l'istanza della [OSCURATO:PERSONA] di conversione del pignoramento, con deposito di libretto di risparmio per circa 20nnila euro, e dal 13 novembre 2011 con versamento rateizzato del residuo fino a concorrenza del valore di 115.370,79. Risultava dalle investigazioni che i versamenti avvenivano o in contanti o a mezzo plurimi assegni, che risultavano emessi da banche della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 I decreti emessi dai giudici di merito attestano che nell'immobile di via Pergolesi risiedono «da lungo tempo» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i due figli, anche se Riccardo avrebbe nel 2017 cambiato abitazione: di fatto quella di via Pergolesi è la residenza di famiglia, mentre non vi abita [OSCURATO:PERSONA], figlio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal proposto. Quanto alla disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della provvista necessaria all'acquisto dell'immobile la Corte di appello, come prima il Tribunale, valutando la relativa censura, prende atto che per il versamento del prezzo di 150mila euro ben sarebbe potuto essere stato elargito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano venduto un immobile il 21 luglio 2006.Non di meno, però, la Corte esclude che ciò consenta di ritenere che l'immobile sia stato acquistato proprio con la predetta asserita elargizione, oltre che con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonni del titolare della nuda proprietà, per 50mila euro, mentre euro 40mila sarebbero stati elargiti dalla famiglia della [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tutte le dazioni la Corte territoriale, infatti, chiarisce come tali versamenti non siano stati in alcun modo documentati da parte della difesa (fol. 69 del decreto impugnato), come già rilevato dal Tribunale di Roma (fol. 51 del decreto di primo grado), mentre l'unica circostanza accertata è che i coniugi Forconi-Piattella avessero la sola potenzialità economica di effettuare il prestito a seguito della vendita di un immobile, non anche che lo avessero poi realmente effettuato. 4.3 A riguardo la censura che viene ora proposta vede sulla esistenza, invece, di documentazione — afferma la ricorrente erroneamente che la Corte di appello avrebbe valutata adeguata — per comprovare non solo la disponibilità economica ma anche l'effettività delle dazioni dei congiunti agli acquirenti, sulle quali anche si soffermava il Tribunale di Roma. Tale doglianza sarebbe dovuta essere oggetto di un motivo specifico in appello, ma non risulta essere stata veicolata in tal modo, per quanto ricapitolato dalla Corte territoriale al fol. 56 e ss. e con specifico riferimento all'immobile di via Pergolesi ai foll. 57 e 58. Per altro la censura ora in esame non è correlata alla motivazione della Corte di appello, che ribadisce l'assenza di documentazione comprovante l'effettività delle dazioni ai ricorrenti. A tal proposito va evidenziato, quindi, come sia il motivo di ricorso a travisare il decreto impugnato, che non ritiene affatto documentate le dazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] tanto che vi si legge: «Nell'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] ci si limita ad affermare che per acquistare (di nuovo) il bene, quest'ultima è ricorsa a prestiti di amici e parenti nonché ad assegni tratti su conti correnti di società delle quali era amministratrice e dalle quali percepiva emolumenti. Già nel decreto impugnato era stata affrontata questa contestazione, ma la difesa non aveva allegato alcuna documentazione a sostegno, così come neanche in questa sede» (cfr. fol. 69 del decreto impugnato). Pertanto, in tale parte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è certamente inammissibile, in quanto si tratta di un motivo precluso, in primo luogo, oltre che ulteriormente caratterizzato da deficit di autosufficienza, per omessa allegazione della documentazione se esistente in atti. 4.4 Infatti, quanto al primo profilo, la doglianza è inammissibile perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con il ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 4.5 Quanto al secondo profilo di inammissibilità, il ricorso si limita a citare la documentazione come esistente, ma non la allega al ricorso, con evidente violazione del principio di autosufficienza. In tema di ricorso per cassazione, infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, anche quando materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 27643201). Nel caso in esame alcuna specifica indicazione è contenuta nel ricorso quanto ai documenti dei quali si lamenta l'omessa valutazione. Pertanto il ricorso, quanto a tale motivo, è inammissibile. 4.6 Quanto alla più ampia denuncia di motivazione apparente o inesistente in ordine alla fittizietà della intestazione, la Corte di appello ne rende invece una logica e congrua motivazione composta da plurimi elementi e coerenti valutazioni: l'esame delle tabelle dei redditi del nucleo familiare e dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anno per anno, palesa che costoro non avessero la capacità reddituale tale da consentire l'acquisto degli immobili (foll. 70 e 71); l'acquisto nel 2007 ricade nel perimetro cronologico della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], che va dal 1998 al 2018, anche dopo la condanna per associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti intervenuta nel 2017, ad anni quattro e mesi sei di reclusione in sede di giudizio abbreviato, periodo prolungato perché nel 2018 commetteva ulteriori delitti, tanto da subire il ripristino della misura cautelare degli arresti donniciliari (foll. 66, 67 e 71); la conversazione intercettata n. 14599 del 10 giugno 2016 palesava come la regìa di tutte le operazioni immobiliari fosse proprio di [OSCURATO:PERSONA], che intestava i beni ai congiunti (fol. 70). Tali elementi non vengono specificamente contestati, cosicché la motivazione non è certamente apparente né inesistente sulle ragioni della fittizia intestazione. A tal riguardo la Corte di merito fa buon governo dei principi in materia, per altro dando conto della relazione di stabile convivenza nell'immobile fra il proposto e la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. decreto del Tribunale di Roma al fol. 41), in sintonia con il principio che dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva: non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit. — che nel caso in esame non trovano applicazione perché si tratta di acquisti antecedenti il periodo indicato da tale ultima disposizione — il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni, di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 - 01). D'altro canto, è proprio la relazione parentale, di affinità o di convivenza in sé che, pur non comportando una presunzione relativa nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 26 cit., integra una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222 - 01). Nel caso in esame per [OSCURATO:PERSONA] la convivenza «da tempo» nell'immobile confiscato di via Pergolesi e la disponibilità materiale dell'immobile da parte del proposto, in uno alla assenza di reddito idoneo della ricorrente, come rilevato dalla Corte di appello, conduce con esistente e logica motivazione alla prova della fittizietà dell'intestazione, cosicchè non può ritenersi integrata la dedotta violazione di legge per carenza di motivazione. 4.7 A questo punto del tutto marginali e non rilevanti sono le censure in merito al primo acquisto da parte del proposto, intervenuto nel 1997, sul tema se lo stesso ricada o meno nel perimetro della pericolosità dello stesso, in quanto rileva solo il titolo di acquisto del 2007, che rientra nel predetto ambito temporale (1998- 2018), e che sancisce l'ingresso dell'immobile nel patrimonio del proposto e fittiziamente della ricorrente che lo rende presente al momento dell'intervenuta confisca; come anche marginale e non decisiva la censura relativa alla valorizzazione del versamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] in sede di conversione del pignoramento, rispetto al quale la Corte di appello ha ribadito la disponibilità di risorse non proprie da parte della predetta e, dunque, ne ha logicamente e correttamente tratto solo una ulteriore prova della fittizieta' della intestazione. E comunque, d'altro canto, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, perché sia integrata l'intestazione fittizia non occorre necessariamente che l'operazione sia traslativa da parte del proposto verso il terzo, in quanto ciò che rileva è che l'operazione economica di acquisto dell'immobile sia avvenuta con intestazione alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con risorse del proposto che continua a disporre dell'immobile, il che si verifica nel caso in esame, come dimostra anche la conversione del pignoramento. Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA], non consentono di ritenere che la circostanza che quest'ultimo non abbia convissuto con la ricorrente possa depotenziare il ragionamento probatorio della fittizietà per il Mario: restano prive di prova della lecita e autonoma provenienza i redditi utilizzati per l'acquisto sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], per i principi su richiamati e per le considerazioni svolte dai Giudici di merito. Anche l'invocata violazione di legge dell'art. 26 Codice antimafia è infondata, in quanto la norma, disponendo che il giudice debba dichiarare la fittizietà dell'atto di disposizione, prevede una presunzione per gli atti compiuti dei due anni antecedenti la misura di prevenzione, ma non esclude che anche atti di disposizione precedenti — in forza di prova ulteriore esistente, come nel caso di specie — possano ritenersi fittizi.4.8 Infine il secondo motivo, proposto in via subordinata, relativamente alla necessità di operare una confisca pro quota, in vero presuppone che sia stata data la prova della natura non fittizia almeno di parte dell'operazione immobiliare, come conseguenza della disponibilità di risorse almeno in parte lecite da parte degli acquirenti, il che non è. Per quanto questa Corte ha fin qui osservato, la motivazione impugnata correttamente e logicamente esclude che vi sia stata una parziale lecita provenienza delle risorse e dunque anche tale motivo è manifestamente infondato, dovendo per altro rilevarsi che la censura, come formulata, risulta preclusa perché non formulata in appello, e dunque il ricorso a riguardo incorre nella inammissibilità anche sotto tale profilo, alla luce dei principi già in precedenza indicati. 5. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. 5.1 La somma versata da [OSCURATO:PERSONA], pari a 6.344,00 euro, in sede di acquisto all'asta di un trattore della RM Trasporti sottoposto a sequestro penale — società il cui amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA], con delega a operare rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fol. 17 del decreto impugnato) — è stata confiscata e posta su un libretto a portatore intestato al proposto. La Corte di appello ha ritenuto non comprovata la disponibilità dell'importo predetto in capo a [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la documentazione che la giustificherebbe, relativa alla cessione di monili al [OSCURATO:PERSONA], non fosse stata allegata, cosicché la sproporzione fra i redditi comprovati della [OSCURATO:PERSONA] e l'importo predetto riconduceva anche tale somma alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. E bene, alcun riferimento alla documentazione viene compiuta dal Tribunale, che motiva in ordine alla confisca della somma di denaro al fol.63 del primo decreto (riportato anche al fol. 55 del decreto ora impugnato). Diversamente la Corte territoriale, solo nel riportare il motivo di appello al fol. 58 del decreto impugnato, indica come allegati dalla difesa i rilievi fotografici dei monili che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di quest'ultimo. Invece la stessa Corte di appello, in sede di valutazione, allorchè esamina il predetto motivo di appello, rileva che nessuna documentazione sia stata allegata dagli appellanti (fol. 73). La difesa, con il ricorso ora in esame, allega documentazione e la indica come allegata all'istanza di dissequestro e restituzione del 6 aprile 2020 e denuncia vizio di travisamento per omessa valutazione, sostanzialmente rappresentando che i giudici di merito non abbiano valutato la documentazione esistente. 5.2 Va premesso che nel procedimento di prevenzione, poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come in precedenza anticipato, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; massime conformi: N. 33705 del 2016 Rv. 270080 - 01, N. 6636 del 2016 Rv. 266365 - 01, N. 21525 del 2020 Rv. 279284 - 01). Pur dovendo ritenersi decisiva la circostanza dedotta, quanto all'importo confiscato, va rilevato che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, come sarebbe nel caso in esame, poiché si deduce la l'omessa valutazione della documentazione allegata (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01). Il presupposto per la censura da travisamento è che lo stesso sia fondato dal testo del provvedimento ovvero dagli altri atti del processo. Ma nel caso di specie ciò che difetta è proprio — a fronte della doppia negazione dell'esistenza della documentazione da parte di entrambi i Collegi di merito — la prova che la documentazione ora allegata al ricorso sia 'altro atto' di questo procedimento, ovvero effettivamente presente in atti. Infatti la documentazione allegata al ricorso consiste in una istanza di dissequestro rivolta al Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione, ma dalla stessa non emerge la prova del deposito della istanza a tale ufficio giudiziario, difettando sia un 'depositato' presso la cancelleria sia anche un provvedimento di rigetto che comprovi la ricezione da parte del Collegio capitolino. Viene allegata, oltre all'istanza, solo l'interlocuzione con l'amministratore giudiziario, organo ausiliario e non giudiziario, il quale rappresenta di non poter provvedere al dissequestro, invitando il difensore a rapportarsi con il Giudice delegato; come pure vengono allegate le istanze rivolte al G.i.p. nel procedimento penale, dunque diverso rispetto al presente procedimento di prevenzione. Rileva questa Corte come fosse onere del ricorrente allegare la invocata documentazione o comunque richiedere in modo specifico alla cancelleria l'allegazione dei relativi documenti se esistenti in atti. Anche di recente la Corte di cassazione — Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01 — ha ribadito che "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale (sulla necessità della indicazione puntuale e sul principio di autosufficienza, conformi n. 35164 del 2019 Rv. 276432 - 01, n. 18335 del 2018 Rv. 273261 - 01, n. 20677 del 2017 Rv. 270071 - 01, fra le altre). Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito. Nel caso in esame, però, non solo non vi è stata indicazione specifica alla cancelleria, ma anche la prova che l'atto sia effettivamente contenuto nel processo e rivolto al Tribunale Sezione misure di prevenzione. Pertanto anche quanto a questo motivo il ricorso è inammissibile, in quanto lamenta omessa valutazione di un atto che non risulta con certezza essere 'altro atto del processo', come richiede l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5.3 Il quarto motivo, che viene riferito alla ex-cava, a ben vedere risulta sfornito di interesse, in quanto tale immobile non risulta oggetto di confisca. In sostanza si censura la motivazione della Corte di appello, lamentando anche la mancata partecipazione da parte dei terzi al procedimento. Si tratta di motivo carente di interesse in quanto l'accoglimento dello stesso non consentirebbe di ottenere alcun risultato più favorevole al ricorrente, nel caso in esame dovrenne trattarsi della restituzione dell'immobile in favore dei terzi intestatari: anche questo in questo caso solo Valentino e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto agire, per lamentare l'illegittima confisca, che però - e per giunta - non è intervenuta. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso sul punto per i principi richiamati in esordio della presente motivazione quanto alla carenza di interesse.6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Va premesso che i motivi sono connessi e il ricorso è inammissibile. Rileva questo Collegio come, in primo luogo, i motivi sono generici, in quanto si riferiscono alla violazione dell'art. 12 -sexies, comma 1, d.l. 306/1992 e alla carenza di motivazione conseguente. E bene, la norma della quale si invoca la violazione di legge opera nell'ambito delle confische penali e non di prevenzione, con una disciplina differente quanto a presupposti, l'una fondata sulla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e l'altra sulla pericolosità qualificata del proposto, seppur sussistano significative analogie quanto ai presupposti di sproporzione fra reddito e disponibilità economiche e valore dei beni confiscati. Ciò determina, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, poiché manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, in relazione alla confisca di prevenzione, e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, relative alla confisca penale, che non deve ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato — a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso — indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). 6.2. Per altro i motivi risultano anche generici, il primo e il terzo in quanto affermativi di principi astratti, e non censurano in modo specifico la motivazione impugnata. Il secondo motivo richiama genericamente la documentazione allegata dalla difesa nei gradi di merito in relazione all'acquisto dell'immobile di via Pergolesi, e rispetto alla stessa deve richiamarsi quanto già valutato in relazione al ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre in merito agli altri due immobili confiscati al [OSCURATO:PERSONA] (nn. 15 e 16 indicati in premessa) la censura si limita a reiterare l'argomentazione del modico valore del prezzo versato dal ricorrente - 30mila euro e 4mila euro — compatibile con le fonti di reddito del ricorrente. Tale censura è, appunto, meramente riproduttiva di quella proposta in appello, sulla quale la Corte territoriale rende motivazione ai foll. 77 e 78 del decreto impugnato, ribadendo la sussistenza della sproporzione fra reddito comprovato e disponibilità economica per l'acquisto degli immobili. Pertanto, il motivo è reiterativo delle doglianze proposte con l'atto di gravame, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza di appello e dunque, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ne consegue la inammissibilità complessiva del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7. All'inammissibilità dei ricorsi tutti consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giu
Decreto Cassazione n. 47796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris