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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20949/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto - Al eAi& Ritenuto che le censure dedotte nel ricors di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale i difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.

Invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Crotone in composizione monocratica evidenzia che: - un coltello come quello rinvenuto, a serramanico, viene di regola considerato da giurisprudenza unanime un'arma bianca impropria, ovvero uno strumento da punta e da taglio, il cui porto fuori dell'abitazione senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4

I. n. 110/1975; - all'atto del controllo nessuna giustificazione è stata addotta da Scarola, che non ha offerto ricostruzioni alternative; - i precedenti penali di quest'ultimo (tra i quali vi è una condanna per il medesimo titolo di reato) impediscono il riconoscimento della non abitualità della violazione e quindi di una decisione assolutoria ex art. 131-bis cod. pen., nonché la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta e sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto - Al eAi& Ritenuto che le censure dedotte nel ricors di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale i difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione. Invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Crotone in composizione monocratica evidenzia che: - un coltello come quello rinvenuto, a serramanico, viene di regola considerato da giurisprudenza unanime un'arma bianca impropria, ovvero uno strumento da punta e da taglio, il cui porto fuori dell'abitazione senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4 I. n. 110/1975; - all'atto del controllo nessuna giustificazione è stata addotta da Scarola, che non ha offerto ricostruzioni alternative; - i precedenti penali di quest'ultimo (tra i quali vi è una condanna per il medesimo titolo di reato) impediscono il riconoscimento della non abitualità della violazione e quindi di una decisione assolutoria ex art. 131-bis cod. pen., nonché la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta e sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
Sentenza Cassazione n. 20949/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris