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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2025

ECLI:EU:C:2025:865
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0019_RES

Causa C‑19/23 Danimarca contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e Consiglio Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2025 «Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2022/2041 – Salari minimi adeguati nell’Unione europea – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Rispetto delle competenze conferite all’Unione dai Trattati – Articolo 153, paragrafo 5, TFUE – Esclusioni di competenza – “Retribuzioni” e “diritto di associazione” – Ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima e nel diritto di associazione – Annullamento parziale – Articolo 5, paragrafo 1, in parte, paragrafi 2 e 3 in fine » Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Scelta che deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale – Presa in considerazione della finalità e del contenuto dell’atto – Elementi oggettivi che consentono di esaminare il rispetto, da parte dell’atto interessato, delle esclusioni di competenza dell’Unione previste dai Trattati (Art. 153, §§ 1, 2 e 5, TFUE) (v. punto 56) Politica sociale – Salari minimi adeguati – Direttiva 2022/2041 – Base giuridica – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) – Presa in considerazione della finalità e del contenuto di tale direttiva – Ammissibilità [Art. 153, § 1, b), e § 2, b), TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041] (v. punti 57‑66, 134‑141) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Retribuzioni – Misure che uniformano in tutto o in parte gli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli [OSCURATO:PERSONA] membri o che istituiscono un salario minimo a livello dell’Unione – Inammissibilità – Esame del rispetto di tale esclusione di competenza – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima (Artt. 151, comma 2, 152, comma 1, e 153, §§ 1, 2 e 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041) (v. punti 67‑72, 74, 75) Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Base giuridica accolta per l’adozione di un atto simile – Irrilevanza (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punto 73) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima – Direttiva 2022/2041 – Articoli 4 e 6 – Assenza di ingerenza diretta – Articolo 5 – Identificazione di ingerenze dirette in due parti di frase e nel paragrafo 2 di tale articolo – Annullamento di tali parti di frase e di tale disposizione (Art. 153, § 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041, artt. 4, 5 e 6) (v. punti 76‑104, 143, dispositivo 1) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Diritto di associazione – Nozione – Libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire o di sciogliere organizzazioni, o di aderirvi o meno – Inclusione – Misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori – Esclusione (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punti 105, 107‑115) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Diritto di associazione – Esame del rispetto di tale esclusione di competenza – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione in tale diritto o nel suo esercizio (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punto 116) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione in tale diritto o nel suo esercizio – Direttiva 2022/2041 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – Assenza di ingerenza diretta [Art. 153, § 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041, art. 4, §§ 1, d), e 2] (v. punti 117‑127) Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vincitrice a sopportare le proprie spese nonché una parte di quelle dei ricorrenti – Condanna della parte soccombente su uno o più capi a farsi carico delle proprie spese – Possibilità di condannarla a sostenere una quota delle spese della controparte, alla luce delle circostanze del caso di specie (Regolamento di procedura della Corte, art. 138, §§ 1 e 3) (v. punti 145, 146, dispositivo 3 e 4) [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su un ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, diretto a ottenere, in via principale, l’annullamento della direttiva 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea ( 1 ), la Grande Sezione della Corte annulla due parti di frase e un paragrafo dell’articolo 5 di tale direttiva.

La direttiva 2022/2041 istituisce un quadro per la determinazione di salari minimi adeguati al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione.

Tra le sue disposizioni importanti, in particolare, l’articolo 4 riguarda la promozione della contrattazione collettiva, mentre l’articolo 5 concerne l’«adeguatezza dei salari minimi legali». [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, adduce che, adottando tale direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio hanno violato l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevista da tale articolo in materia di politica sociale.

Questi due [OSCURATO:PERSONA] membri sostengono inoltre che le due istituzioni interessate non erano competenti ad adottare tale direttiva sul fondamento dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in quanto tale direttiva persegue più obiettivi diversi.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente al principio di attribuzione ( 2 ), l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

Per adottare la direttiva impugnata, il legislatore dell’Unione si è basato sul combinato disposto dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, che autorizzano il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio ad adottare, mediante direttive, prescrizioni minime nel settore delle «condizioni di lavoro».

Tuttavia, l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE contiene un’espressa esclusione di competenza per quanto riguarda, in particolare, la materia delle retribuzioni e del diritto di associazione.

Pertanto, la Corte osserva di essere tenuta a verificare se, adottando la direttiva impugnata sulla base delle disposizioni summenzionate, il legislatore dell’Unione abbia violato le esclusioni di competenza enunciate in quest’ultima disposizione.

Ai fini di tale esame, la Corte si basa sugli stessi elementi oggettivi, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto dell’atto, alla luce dei quali essa controlla la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione.

In primo luogo, nell’ambito dell’esame del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la Corte precisa, per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, concernente la violazione dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni, che tale esclusione dev’essere intesa nel senso che riguarda le misure che, al pari di un’uniformazione in tutto o in parte degli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli [OSCURATO:PERSONA] membri, o dell’istituzione di un salario minimo a livello dell’Unione, comporterebbero un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima.

Tale criterio deve orientare l’esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, indipendentemente dal nesso più o meno stretto dell’atto di cui trattasi con la materia delle retribuzioni e dagli effetti di tale atto sul livello delle retribuzioni.

Ciò significa che la competenza dell’Unione non può essere considerata automaticamente esclusa per il motivo che la direttiva impugnata si riferisce a tale materia e può incidere sul livello delle retribuzioni.

La Corte verifica quindi se gli articoli da 4 a 6 della direttiva impugnata, sui quali vertono essenzialmente le critiche del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima.

Per quanto attiene, segnatamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva impugnata, sotto un primo profilo la Corte rileva che, sebbene l’articolo 4 di tale direttiva ( 3 ) introduca una certa forma di intervento statale nelle modalità di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, da ciò non consegue tuttavia che le sue disposizioni comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima.

In particolare, l’articolo 4 della direttiva impugnata non disciplina il contenuto né prescrive il risultato della contrattazione collettiva.

Le diverse misure previste dall’articolo 4 non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi di risultato, ma, tutt’al più, obblighi di mezzi.

In tal senso, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano istituire un «quadro» di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva e definire un «piano d’azione» per promuoverla, senza tuttavia essere tenuti a raggiungere la soglia dell’80% di copertura della contrattazione collettiva contemplata da tale disposizione.

Sotto un secondo profilo, per quanto concerne l’articolo 5 della direttiva impugnata, la Corte sottolinea anzitutto che tale disposizione si applica solo agli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali, rispettando così la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a scegliere il modello di determinazione dei salari.

Per quanto riguarda, in particolare, i paragrafi da 1 a 3 di tale articolo, la Corte rileva, anzitutto, che l’ampia formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata ( 4 ) lascia un ampio margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire la nozione di «adeguatezza» dei salari minimi legali.

Tenuto conto del rinvio espresso operato da tale disposizione alle prassi nazionali definite nei diritti nazionali, la nozione di «adeguatezza» dei salari minimi legali non può essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata, formulato in termini generali e basato su un approccio procedurale, non conferisce un diritto a un salario minimo legale adeguato ai lavoratori né un diritto all’aggiornamento di detti salari, propri del diritto dell’Unione.

In tali circostanze, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima.

Per quanto attiene poi all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata ( 5 ), che elenca quattro elementi che i criteri nazionali di cui al paragrafo 1 di tale disposizione devono almeno comprendere per contribuire all’adeguatezza dei salari minimi legali, la Corte osserva che la locuzione «almeno» dimostra che tale elenco non è esaustivo.

Inoltre, dalla terza frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono tali criteri nazionali conformemente, in particolare, alle loro prassi nazionali, tenendo conto delle loro condizioni socioeconomiche.

Resta il fatto che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali di provvedere affinché detti criteri comprendano, almeno, i quattro elementi ivi elencati.

Orbene, imponendo l’utilizzo di tali elementi nelle procedure di determinazione e di aggiornamento dei salari minimi legali, il legislatore dell’Unione ha stabilito un requisito vertente sugli elementi costitutivi di tali salari, il che ha un’incidenza diretta sul livello di tali salari, e ciò indipendentemente dalla pertinenza di detti elementi a livello nazionale tenuto conto delle condizioni socioeconomiche esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata comporta un’armonizzazione di una parte degli elementi costitutivi di tali salari e quindi un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni.

Per quanto concerne, infine, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva impugnata ( 6 ), sebbene tale disposizione si limiti a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ricorrere a un meccanismo automatico di indicizzazione dei salari minimi legali e operi un rinvio al diritto nazionale e alle prassi nazionali per quanto concerne i criteri appropriati sui quali tale meccanismo deve basarsi, l’ultima parte di frase di tale disposizione subordina l’utilizzo di tale meccanismo alla «condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale».

Pertanto, nella misura in cui prevede una clausola di non regresso del livello dei salari minimi legali negli [OSCURATO:PERSONA] membri che utilizzano un meccanismo automatico di indicizzazione di tali salari, detta disposizione comporta un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima.

Da quanto precede risulta che l’articolo 5 della direttiva impugnata comporta, al paragrafo 2 e alla parte di frase «a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nel paragrafo 3, un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima e, pertanto, viola l’esclusione relativa alle retribuzioni, prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

Nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo vertente sull’asserita violazione dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione, la Corte rileva, per quanto riguarda il rapporto tra il diritto di partecipare liberamente alla contrattazione collettiva e il diritto di associazione, contemplato dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, che certamente il primo non è menzionato espressamente tra le materie nelle quali l’articolo 153 TFUE conferisce all’Unione una competenza di armonizzazione al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 151 TFUE.

Inoltre, il diritto di associazione costituisce un presupposto per l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva.

Tuttavia, non se ne può dedurre che il diritto alla libera partecipazione alla contrattazione collettiva, in quanto elemento insito nel diritto di associazione, sia escluso, a tale titolo, dalle competenze dell’Unione conformemente all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

Anzitutto, l’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE conferisce espressamente al legislatore dell’Unione la competenza ad adottare misure riguardanti la «rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione».

Orbene, la formulazione di tale disposizione le attribuisce una portata sufficientemente ampia per ricomprendere misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva, nonostante l’esclusione relativa al diritto di associazione formulata all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

Inoltre, dalla giustapposizione delle nozioni di «diritto sindacale» e di «contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori» al settimo trattino dell’articolo 156, primo comma, TFUE si può dedurre che, ai fini di tale articolo, gli autori dei Trattati hanno inteso operare una distinzione tra le materie coperte da ciascuna di queste due nozioni.

Infine, la Carta dei diritti sociali e la Carta sociale europea, in quanto strumenti espressamente menzionati all’articolo 151, primo comma, TFUE, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, trattano separatamente il diritto di associazione e il diritto di contrattazione collettiva.

Pertanto, la nozione di «diritto di associazione» di cui all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE dev’essere interpretata nel senso che essa rinvia alla libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire o sciogliere organizzazioni, compresi i sindacati, o di aderirvi o meno, senza tuttavia ricomprendere misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

Per quanto attiene al criterio giuridico applicabile all’esame del rispetto dell’esclusione relativa al diritto di associazione prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la Corte considera che l’esclusione di competenza relativa a tale diritto non comprende qualsiasi misura che presenti un nesso con quest’ultimo, ma soltanto le misure che comportano un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione o nel suo esercizio.

Nel verificare se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata, più specificamente trattati dagli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione, la Corte rileva che la prima di tali disposizioni mira a proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione.

La tutela che tale disposizione mira a conferire contro gli atti di ingerenza riguarda l’istituzione, il funzionamento e l’amministrazione dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, materie rientranti nel diritto di associazione, sia nel suo aspetto positivo che nel suo aspetto negativo, ossia il diritto di costituire organizzazioni, compresi i sindacati, e di organizzarle.

Orbene, il rispetto dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione, prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, presuppone che né l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata né le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per garantire il recepimento, nel loro diritto interno, di tale disposizione, comportino un’ingerenza diretta nell’istituzione, nel funzionamento e nell’amministrazione delle associazioni.

A tale proposito, dal tenore letterale stesso dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata risulta che quest’ultimo, pur presentando un nesso con il diritto di associazione, mira a promuovere il diritto di libera partecipazione alla contrattazione collettiva.

Tale articolo 4, paragrafo 1, lettera d), non interferisce con la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare misure che disciplinano direttamente il diritto di associazione, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono necessariamente tenuti ad adottare «misure» ai sensi di tale disposizione e possono, in ogni caso, farlo solo nei limiti consentiti dal loro diritto e dalle loro prassi nazionali.

Tale disposizione neppure armonizza il contenuto delle misure prescritte.

Inoltre, essa deve essere interpretata alla luce dell’articolo 152, primo comma, TFUE, che sancisce il rispetto dell’autonomia delle parti sociali.

Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione.

La Corte giunge a una constatazione analoga riguardo all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata.

Essa sottolinea in tale contesto, tra l’altro, che tale disposizione, interpretata tenendo conto dell’autonomia delle parti sociali a cui fa riferimento l’articolo 152, primo comma, TFUE, non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a imporre l’adesione di un maggior numero di lavoratori a un’organizzazione sindacale né di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.

In secondo luogo, nell’ambito dell’esame del secondo motivo vertente sull’asserita impossibilità di adottare la direttiva impugnata sul fondamento dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, la Corte ricorda, da un lato, che tale disposizione, che riguarda le condizioni di lavoro, può ricomprendere misure relative al miglioramento dell’adeguatezza dei salari minimi e, in tal modo, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell’Unione.

Essa sottolinea, dall’altro, che l’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE, che riguarda la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, può comprendere misure relative alla promozione della contrattazione collettiva, purché le misure così adottate rispettino l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE.

Alla luce delle sue disposizioni principali costituite dagli articoli da 4 a 8, la direttiva impugnata rientra effettivamente nel settore di competenza previsto all’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE e non in quello previsto all’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE.

Di conseguenza, la Corte annulla la parte di frase «compresi gli elementi di cui al paragrafo 2», contenuta nella quinta frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva nonché la parte di frase «a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa.

Il ricorso è respinto quanto al resto. ( 1 ) Direttiva (UE) 2022/2041 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea ( GU 2022, L 275, pag. 33 ; in prosieguo: la «direttiva impugnata»). ( 2 ) Tale principio è sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE.

Pertanto, in applicazione di tale principio, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 4, intitolato «Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari»: «1.

Al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva e facilitare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, con la partecipazione delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali:

a) promuovono lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, in particolare a livello settoriale o intersettoriale;

b) incoraggiano negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali, su un piano di parità, in cui entrambe le parti abbiano accesso a informazioni adeguate per svolgere le loro funzioni in materia di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;

c) adottano, se del caso, misure volte a tutelare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e a proteggere i lavoratori e i rappresentanti sindacali da atti che li discriminino nel loro impiego per il fatto di partecipare o di voler partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;

d) al fine di promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, adottano misure, se del caso, per proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione.

2. Inoltre, ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80%, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime.

Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva.

Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato.

Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali.

Lo Stato membro riesamina il suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario.

Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione, ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato.

In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.

Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione». ( 4 ) In forza di tale disposizione: «[OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali istituiscono le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali.

Tale determinazione e aggiornamento sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto e ridurre il divario retributivo di genere. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nel pertinente diritto nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti.

I criteri sono definiti in modo chiaro. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere il peso relativo di tali criteri, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle rispettive condizioni socioeconomiche nazionali». ( 5 ) Tale disposizione prevede: «I criteri nazionali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;

b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;

c) il tasso di crescita dei salari;

d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività». ( 6 ) Tale disposizione recita: «Fatti salvi gli obblighi stabiliti al presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0019_RES Causa C‑19/23 Danimarca contro [OSCURATO:PERSONA] europeo e Consiglio Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2025 «Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2022/2041 – Salari minimi adeguati nell’Unione europea – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Rispetto delle competenze conferite all’Unione dai Trattati – Articolo 153, paragrafo 5, TFUE – Esclusioni di competenza – “Retribuzioni” e “diritto di associazione” – Ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima e nel diritto di associazione – Annullamento parziale – Articolo 5, paragrafo 1, in parte, paragrafi 2 e 3 in fine » Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Scelta che deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale – Presa in considerazione della finalità e del contenuto dell’atto – Elementi oggettivi che consentono di esaminare il rispetto, da parte dell’atto interessato, delle esclusioni di competenza dell’Unione previste dai Trattati (Art. 153, §§ 1, 2 e 5, TFUE) (v. punto 56) Politica sociale – Salari minimi adeguati – Direttiva 2022/2041 – Base giuridica – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b) – Presa in considerazione della finalità e del contenuto di tale direttiva – Ammissibilità [Art. 153, § 1, b), e § 2, b), TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041] (v. punti 57‑66, 134‑141) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Retribuzioni – Misure che uniformano in tutto o in parte gli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli [OSCURATO:PERSONA] membri o che istituiscono un salario minimo a livello dell’Unione – Inammissibilità – Esame del rispetto di tale esclusione di competenza – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima (Artt. 151, comma 2, 152, comma 1, e 153, §§ 1, 2 e 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041) (v. punti 67‑72, 74, 75) Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Base giuridica accolta per l’adozione di un atto simile – Irrilevanza (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punto 73) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima – Direttiva 2022/2041 – Articoli 4 e 6 – Assenza di ingerenza diretta – Articolo 5 – Identificazione di ingerenze dirette in due parti di frase e nel paragrafo 2 di tale articolo – Annullamento di tali parti di frase e di tale disposizione (Art. 153, § 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041, artt. 4, 5 e 6) (v. punti 76‑104, 143, dispositivo 1) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Diritto di associazione – Nozione – Libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire o di sciogliere organizzazioni, o di aderirvi o meno – Inclusione – Misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori – Esclusione (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punti 105, 107‑115) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esclusione di competenze – Diritto di associazione – Esame del rispetto di tale esclusione di competenza – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione in tale diritto o nel suo esercizio (Art. 153, § 5, TFUE) (v. punto 116) Politica sociale – Competenza dell’Unione – Esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione – Criterio dell’ingerenza diretta del diritto dell’Unione in tale diritto o nel suo esercizio – Direttiva 2022/2041 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – Assenza di ingerenza diretta [Art. 153, § 5, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2022/2041, art. 4, §§ 1, d), e 2] (v. punti 117‑127) Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vincitrice a sopportare le proprie spese nonché una parte di quelle dei ricorrenti – Condanna della parte soccombente su uno o più capi a farsi carico delle proprie spese – Possibilità di condannarla a sostenere una quota delle spese della controparte, alla luce delle circostanze del caso di specie (Regolamento di procedura della Corte, art. 138, §§ 1 e 3) (v. punti 145, 146, dispositivo 3 e 4) [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su un ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, diretto a ottenere, in via principale, l’annullamento della direttiva 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea ( 1 ), la Grande Sezione della Corte annulla due parti di frase e un paragrafo dell’articolo 5 di tale direttiva. La direttiva 2022/2041 istituisce un quadro per la determinazione di salari minimi adeguati al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione. Tra le sue disposizioni importanti, in particolare, l’articolo 4 riguarda la promozione della contrattazione collettiva, mentre l’articolo 5 concerne l’«adeguatezza dei salari minimi legali». [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, adduce che, adottando tale direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio hanno violato l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevista da tale articolo in materia di politica sociale. Questi due [OSCURATO:PERSONA] membri sostengono inoltre che le due istituzioni interessate non erano competenti ad adottare tale direttiva sul fondamento dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in quanto tale direttiva persegue più obiettivi diversi. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente al principio di attribuzione ( 2 ), l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Per adottare la direttiva impugnata, il legislatore dell’Unione si è basato sul combinato disposto dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, che autorizzano il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio ad adottare, mediante direttive, prescrizioni minime nel settore delle «condizioni di lavoro». Tuttavia, l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE contiene un’espressa esclusione di competenza per quanto riguarda, in particolare, la materia delle retribuzioni e del diritto di associazione. Pertanto, la Corte osserva di essere tenuta a verificare se, adottando la direttiva impugnata sulla base delle disposizioni summenzionate, il legislatore dell’Unione abbia violato le esclusioni di competenza enunciate in quest’ultima disposizione. Ai fini di tale esame, la Corte si basa sugli stessi elementi oggettivi, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto dell’atto, alla luce dei quali essa controlla la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione. In primo luogo, nell’ambito dell’esame del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la Corte precisa, per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, concernente la violazione dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni, che tale esclusione dev’essere intesa nel senso che riguarda le misure che, al pari di un’uniformazione in tutto o in parte degli elementi costitutivi dei salari e/o del loro livello negli [OSCURATO:PERSONA] membri, o dell’istituzione di un salario minimo a livello dell’Unione, comporterebbero un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima. Tale criterio deve orientare l’esame del rispetto dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, indipendentemente dal nesso più o meno stretto dell’atto di cui trattasi con la materia delle retribuzioni e dagli effetti di tale atto sul livello delle retribuzioni. Ciò significa che la competenza dell’Unione non può essere considerata automaticamente esclusa per il motivo che la direttiva impugnata si riferisce a tale materia e può incidere sul livello delle retribuzioni. La Corte verifica quindi se gli articoli da 4 a 6 della direttiva impugnata, sui quali vertono essenzialmente le critiche del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima. Per quanto attiene, segnatamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva impugnata, sotto un primo profilo la Corte rileva che, sebbene l’articolo 4 di tale direttiva ( 3 ) introduca una certa forma di intervento statale nelle modalità di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, da ciò non consegue tuttavia che le sue disposizioni comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima. In particolare, l’articolo 4 della direttiva impugnata non disciplina il contenuto né prescrive il risultato della contrattazione collettiva. Le diverse misure previste dall’articolo 4 non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi di risultato, ma, tutt’al più, obblighi di mezzi. In tal senso, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano istituire un «quadro» di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva e definire un «piano d’azione» per promuoverla, senza tuttavia essere tenuti a raggiungere la soglia dell’80% di copertura della contrattazione collettiva contemplata da tale disposizione. Sotto un secondo profilo, per quanto concerne l’articolo 5 della direttiva impugnata, la Corte sottolinea anzitutto che tale disposizione si applica solo agli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali, rispettando così la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a scegliere il modello di determinazione dei salari. Per quanto riguarda, in particolare, i paragrafi da 1 a 3 di tale articolo, la Corte rileva, anzitutto, che l’ampia formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata ( 4 ) lascia un ampio margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire la nozione di «adeguatezza» dei salari minimi legali. Tenuto conto del rinvio espresso operato da tale disposizione alle prassi nazionali definite nei diritti nazionali, la nozione di «adeguatezza» dei salari minimi legali non può essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata, formulato in termini generali e basato su un approccio procedurale, non conferisce un diritto a un salario minimo legale adeguato ai lavoratori né un diritto all’aggiornamento di detti salari, propri del diritto dell’Unione. In tali circostanze, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima. Per quanto attiene poi all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata ( 5 ), che elenca quattro elementi che i criteri nazionali di cui al paragrafo 1 di tale disposizione devono almeno comprendere per contribuire all’adeguatezza dei salari minimi legali, la Corte osserva che la locuzione «almeno» dimostra che tale elenco non è esaustivo. Inoltre, dalla terza frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono tali criteri nazionali conformemente, in particolare, alle loro prassi nazionali, tenendo conto delle loro condizioni socioeconomiche. Resta il fatto che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali di provvedere affinché detti criteri comprendano, almeno, i quattro elementi ivi elencati. Orbene, imponendo l’utilizzo di tali elementi nelle procedure di determinazione e di aggiornamento dei salari minimi legali, il legislatore dell’Unione ha stabilito un requisito vertente sugli elementi costitutivi di tali salari, il che ha un’incidenza diretta sul livello di tali salari, e ciò indipendentemente dalla pertinenza di detti elementi a livello nazionale tenuto conto delle condizioni socioeconomiche esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva impugnata comporta un’armonizzazione di una parte degli elementi costitutivi di tali salari e quindi un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni. Per quanto concerne, infine, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva impugnata ( 6 ), sebbene tale disposizione si limiti a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ricorrere a un meccanismo automatico di indicizzazione dei salari minimi legali e operi un rinvio al diritto nazionale e alle prassi nazionali per quanto concerne i criteri appropriati sui quali tale meccanismo deve basarsi, l’ultima parte di frase di tale disposizione subordina l’utilizzo di tale meccanismo alla «condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale». Pertanto, nella misura in cui prevede una clausola di non regresso del livello dei salari minimi legali negli [OSCURATO:PERSONA] membri che utilizzano un meccanismo automatico di indicizzazione di tali salari, detta disposizione comporta un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima. Da quanto precede risulta che l’articolo 5 della direttiva impugnata comporta, al paragrafo 2 e alla parte di frase «a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nel paragrafo 3, un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima e, pertanto, viola l’esclusione relativa alle retribuzioni, prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo vertente sull’asserita violazione dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione, la Corte rileva, per quanto riguarda il rapporto tra il diritto di partecipare liberamente alla contrattazione collettiva e il diritto di associazione, contemplato dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, che certamente il primo non è menzionato espressamente tra le materie nelle quali l’articolo 153 TFUE conferisce all’Unione una competenza di armonizzazione al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 151 TFUE. Inoltre, il diritto di associazione costituisce un presupposto per l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva. Tuttavia, non se ne può dedurre che il diritto alla libera partecipazione alla contrattazione collettiva, in quanto elemento insito nel diritto di associazione, sia escluso, a tale titolo, dalle competenze dell’Unione conformemente all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Anzitutto, l’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE conferisce espressamente al legislatore dell’Unione la competenza ad adottare misure riguardanti la «rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione». Orbene, la formulazione di tale disposizione le attribuisce una portata sufficientemente ampia per ricomprendere misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva, nonostante l’esclusione relativa al diritto di associazione formulata all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Inoltre, dalla giustapposizione delle nozioni di «diritto sindacale» e di «contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori» al settimo trattino dell’articolo 156, primo comma, TFUE si può dedurre che, ai fini di tale articolo, gli autori dei Trattati hanno inteso operare una distinzione tra le materie coperte da ciascuna di queste due nozioni. Infine, la Carta dei diritti sociali e la Carta sociale europea, in quanto strumenti espressamente menzionati all’articolo 151, primo comma, TFUE, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, trattano separatamente il diritto di associazione e il diritto di contrattazione collettiva. Pertanto, la nozione di «diritto di associazione» di cui all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE dev’essere interpretata nel senso che essa rinvia alla libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire o sciogliere organizzazioni, compresi i sindacati, o di aderirvi o meno, senza tuttavia ricomprendere misure che disciplinano il diritto di contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. Per quanto attiene al criterio giuridico applicabile all’esame del rispetto dell’esclusione relativa al diritto di associazione prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la Corte considera che l’esclusione di competenza relativa a tale diritto non comprende qualsiasi misura che presenti un nesso con quest’ultimo, ma soltanto le misure che comportano un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione o nel suo esercizio. Nel verificare se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata, più specificamente trattati dagli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, comportino un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione, la Corte rileva che la prima di tali disposizioni mira a proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione. La tutela che tale disposizione mira a conferire contro gli atti di ingerenza riguarda l’istituzione, il funzionamento e l’amministrazione dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, materie rientranti nel diritto di associazione, sia nel suo aspetto positivo che nel suo aspetto negativo, ossia il diritto di costituire organizzazioni, compresi i sindacati, e di organizzarle. Orbene, il rispetto dell’esclusione di competenza relativa al diritto di associazione, prevista all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, presuppone che né l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata né le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per garantire il recepimento, nel loro diritto interno, di tale disposizione, comportino un’ingerenza diretta nell’istituzione, nel funzionamento e nell’amministrazione delle associazioni. A tale proposito, dal tenore letterale stesso dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata risulta che quest’ultimo, pur presentando un nesso con il diritto di associazione, mira a promuovere il diritto di libera partecipazione alla contrattazione collettiva. Tale articolo 4, paragrafo 1, lettera d), non interferisce con la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare misure che disciplinano direttamente il diritto di associazione, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono necessariamente tenuti ad adottare «misure» ai sensi di tale disposizione e possono, in ogni caso, farlo solo nei limiti consentiti dal loro diritto e dalle loro prassi nazionali. Tale disposizione neppure armonizza il contenuto delle misure prescritte. Inoltre, essa deve essere interpretata alla luce dell’articolo 152, primo comma, TFUE, che sancisce il rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva impugnata non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell’Unione nel diritto di associazione. La Corte giunge a una constatazione analoga riguardo all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata. Essa sottolinea in tale contesto, tra l’altro, che tale disposizione, interpretata tenendo conto dell’autonomia delle parti sociali a cui fa riferimento l’articolo 152, primo comma, TFUE, non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a imporre l’adesione di un maggior numero di lavoratori a un’organizzazione sindacale né di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. In secondo luogo, nell’ambito dell’esame del secondo motivo vertente sull’asserita impossibilità di adottare la direttiva impugnata sul fondamento dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, la Corte ricorda, da un lato, che tale disposizione, che riguarda le condizioni di lavoro, può ricomprendere misure relative al miglioramento dell’adeguatezza dei salari minimi e, in tal modo, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell’Unione. Essa sottolinea, dall’altro, che l’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE, che riguarda la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, può comprendere misure relative alla promozione della contrattazione collettiva, purché le misure così adottate rispettino l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Alla luce delle sue disposizioni principali costituite dagli articoli da 4 a 8, la direttiva impugnata rientra effettivamente nel settore di competenza previsto all’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE e non in quello previsto all’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE. Di conseguenza, la Corte annulla la parte di frase «compresi gli elementi di cui al paragrafo 2», contenuta nella quinta frase dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva impugnata, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva nonché la parte di frase «a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale», contenuta nell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa. Il ricorso è respinto quanto al resto. ( 1 ) Direttiva (UE) 2022/2041 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea ( GU 2022, L 275, pag. 33 ; in prosieguo: la «direttiva impugnata»). ( 2 ) Tale principio è sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE. Pertanto, in applicazione di tale principio, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 4, intitolato «Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari»: «1. Al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva e facilitare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, con la partecipazione delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali: a) promuovono lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, in particolare a livello settoriale o intersettoriale; b) incoraggiano negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali, su un piano di parità, in cui entrambe le parti abbiano accesso a informazioni adeguate per svolgere le loro funzioni in materia di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari; c) adottano, se del caso, misure volte a tutelare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e a proteggere i lavoratori e i rappresentanti sindacali da atti che li discriminino nel loro impiego per il fatto di partecipare o di voler partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari; d) al fine di promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, adottano misure, se del caso, per proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione. 2. Inoltre, ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80%, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione, ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione». ( 4 ) In forza di tale disposizione: «[OSCURATO:PERSONA] membri in cui sono previsti salari minimi legali istituiscono le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali. Tale determinazione e aggiornamento sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto e ridurre il divario retributivo di genere. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nel pertinente diritto nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri sono definiti in modo chiaro. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere il peso relativo di tali criteri, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle rispettive condizioni socioeconomiche nazionali». ( 5 ) Tale disposizione prevede: «I criteri nazionali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti: a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita; b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione; c) il tasso di crescita dei salari; d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività». ( 6 ) Tale disposizione recita: «Fatti salvi gli obblighi stabiliti al presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale».
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris