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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13284/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture sulla base del fatto che la ditta Dong, con la quale l'imputato aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali, era risultata una mera "cartiera", essendo priva di sede operativa, di dipendenti e di mezzi, e, per di più, aveva un oggetto sociale diverso rispetto all'attività asseritamente intercorsa con la società del Cheng; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture sulla base del fatto che la ditta Dong, con la quale l'imputato aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali, era risultata una mera "cartiera", essendo priva di sede operativa, di dipendenti e di mezzi, e, per di più, aveva un oggetto sociale diverso rispetto all'attività asseritamente intercorsa con la società del Cheng; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/20
Sentenza Cassazione n. 13284/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris