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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 13191/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8617/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelle ria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2189/2018 depositata il 27.12.2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 21.5.2013 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver con essa intrattenuto i conti correnti bancari n.0255000 (aperto ante 1.1.1985 e chiuso il 9.11.2012) e n.0215406 (apertoil 1.1.2004 e chiuso il 6.5.2004) e chiedendo il ricalcolo dei relativi conteggi; a tal fine ha lamentato l’invalidità e la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, al tasso debitorio ultralegale, alle spese di tenuta conto, ai giorni valuta e alle commissioni di massimo scoperto (di seguito: c.m.s.).

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente la malafede di controparte e la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Verbania, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.) con sentenza del 24.3.2015 ha accertato l’invalidità degli interessi ultralegali, delle c.m.s. e della capitalizzazione trimestrale degli interessi e ha conseguentemente ricalcolato il saldo, portandolo a credito della correntista nella somma di € 126.057,74, che ha condannato la Banca a pagare con interessi e spese.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Torino con ordinanza del 21.7.2017 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, vista l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa (di seguito: l.c.a.) di [OSCURATO:PERSONA] in seguito al d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.99 e al conseguente decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (breviter MEF).

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la società era stata posta in l.c.a. e ha dichiarato interrotto il processo.

La causa è stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenuta ex art.111 cod.proc.civ. quale cessionaria del credito, chiedendo l’accertamento della propria titolarità del rapporto e l’accoglimento del gravame; [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’estinzione del giudizio; si è quindi costituita [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., dando atto della rituale notifica della riassunzione nei suoi confronti e instando per l’accoglimento dell’appello.

3. Con sentenza del 27.12.2018 la Corte di appello di Torino ha accolto il gravame, respingendo tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannandola a restituire a [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. quanto incassato in forza della sentenza di primo grado e ponendo a suo carico le spese dell’intero giudizio nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con la compensazione, tuttavia, delle spese nei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto che per effetto dell’apertura della procedura di l.c.a. e del successivo insediamento dei commissari liquidatori si fosse determinata l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art.43, comma 3, legge fall.; che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, nel caso collocabile al 19.9.2017 in cui l’evento era stato dichiarato dal difensore; che in conseguenza la riassunzione del 18.12.2017 ad opera di [OSCURATO:PERSONA] era stata tempestiva; che [OSCURATO:PERSONA] non fosse succeduta nel rapporto controverso, perché relativo a conti correnti ormai chiusi e quindi non riconducibili ad attività funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria; che comunque la riassunzione operata da [OSCURATO:PERSONA] avesse validamente prodotto l’effetto della tempestiva riattivazione del processo; che meritasse accoglimento il secondo motivo di gravame con cui si lamentava la violazione delle regole dell’onere probatorio poiché la c.t.u. era stata eseguita sulla base di una materiale istruttorio incompleto, mancando i contratti di conto corrente e parte degli estratti conto.

4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 15.3.2019, con atto notificato il 18.3.2019 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt.81, 100, 302,303 e 305 cod.proc.civ.

La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia considerato valida la riassunzione del processo operata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di legittimazione processuale e di interesse a far valere diritti altrui nonché a proseguire e riassumere il giudizio pendente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., che era invece l’unico soggetto legittimato a proseguire la controversia.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 299, 302,303 e 305 cod.proc.civ.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dichiarato estinto il processo nonostante che lo stesso fosse stato riassunto tardivamente da un soggetto estraneo alla vicenda processuale (e cioè [OSCURATO:PERSONA]) e dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto n.186 del 25.6.2017 del MEF.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ. e 2033 cod.civ.

La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver violato il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché avrebbe sostituito la domanda realmente proposta dal correntista di ripetizione dell’indebito oggettivo con quella di accertamento del saldo finale dei due rapporti di conto corrente, non pronunciandosi sulla prima.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod.civ., dell’art.117 d.lgs. 385/1993, e degli artt.1284, 3° comma e 1823 cod.civ.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato erroneamente la disciplina degli oneri probatori a carico del correntista attore in ripetizione di pagamenti indebiti per interessi, commissioni e spese.

4.5. Con atto notificato il 24.4.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, senza costituirsi nel giudizio di legittimità.

Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con ordinanza interlocutoria n.5969 del 2023 questa Corte ha recentemente rinviato alla pubblica udienza la questione della proseguibilità del giudizio nei confronti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa in forza del d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in legge n. 212 del 2017, controversa nella giurisprudenza più recente di questa Corte, in cui si fronteggiano due diversi orientamenti.

Da un lato, e proprio con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, si è sostenuto che nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione (sentenzadella Sez. 1, n. 9461 del 22.5.2020).

A tale orientamento non mancano riscontri, sia pure in fattispecie diverse da quella delle banche venete, nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 5662 del 9.3.2010; Sez.

L, n. 17327 del 11.10.2012; Sez. 3, n.24156 del 4.10.2018).

6. La giurisprudenza più recente di questa Sezione ha disatteso il predetto orientamento e ha ritenuto invece che il giudizio possa comunque procedere.

È stato infatti affermato che in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in legge n. 212 del 2017, per effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, è configurabile l'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.

Di conseguenza, secondo questo secondo indirizzo, il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99/2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva,mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. (Sez. 1, sentenza n. 8463 del 15.3.2022, Rv. 664364 - 01; nello stesso senso Sez.1, sentenza n.12948 del 22.4.2022, deliberata nella stessa udienza; Sez.1, ordinanza n. 19888 del 20.6.2022, che ha ritenuto che l’indirizzo della sentenza 9461/2020 fosse ormai superato).

7. Il contrasto ruota essenzialmente all’operatività o meno di un richiamo indiretto dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. per la liquidazione coatta amministrativa delle banche, non è stato ritenuto meramente diacronico dalla citata ordinanza interlocutoria, attiene a una norma processuale di frequente e trasversale applicazione e presenta perciò interesse nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8617/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelle ria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2189/2018 depositata il 27.12.2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 21.5.2013 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver con essa intrattenuto i conti correnti bancari n.0255000 (aperto ante 1.1.1985 e chiuso il 9.11.2012) e n.0215406 (apertoil 1.1.2004 e chiuso il 6.5.2004) e chiedendo il ricalcolo dei relativi conteggi; a tal fine ha lamentato l’invalidità e la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, al tasso debitorio ultralegale, alle spese di tenuta conto, ai giorni valuta e alle commissioni di massimo scoperto (di seguito: c.m.s.). Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente la malafede di controparte e la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Verbania, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.) con sentenza del 24.3.2015 ha accertato l’invalidità degli interessi ultralegali, delle c.m.s. e della capitalizzazione trimestrale degli interessi e ha conseguentemente ricalcolato il saldo, portandolo a credito della correntista nella somma di € 126.057,74, che ha condannato la Banca a pagare con interessi e spese. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Torino con ordinanza del 21.7.2017 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, vista l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa (di seguito: l.c.a.) di [OSCURATO:PERSONA] in seguito al d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.99 e al conseguente decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (breviter MEF). All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la società era stata posta in l.c.a. e ha dichiarato interrotto il processo. La causa è stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenuta ex art.111 cod.proc.civ. quale cessionaria del credito, chiedendo l’accertamento della propria titolarità del rapporto e l’accoglimento del gravame; [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’estinzione del giudizio; si è quindi costituita [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., dando atto della rituale notifica della riassunzione nei suoi confronti e instando per l’accoglimento dell’appello. 3. Con sentenza del 27.12.2018 la Corte di appello di Torino ha accolto il gravame, respingendo tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannandola a restituire a [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. quanto incassato in forza della sentenza di primo grado e ponendo a suo carico le spese dell’intero giudizio nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con la compensazione, tuttavia, delle spese nei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto che per effetto dell’apertura della procedura di l.c.a. e del successivo insediamento dei commissari liquidatori si fosse determinata l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art.43, comma 3, legge fall.; che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, nel caso collocabile al 19.9.2017 in cui l’evento era stato dichiarato dal difensore; che in conseguenza la riassunzione del 18.12.2017 ad opera di [OSCURATO:PERSONA] era stata tempestiva; che [OSCURATO:PERSONA] non fosse succeduta nel rapporto controverso, perché relativo a conti correnti ormai chiusi e quindi non riconducibili ad attività funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria; che comunque la riassunzione operata da [OSCURATO:PERSONA] avesse validamente prodotto l’effetto della tempestiva riattivazione del processo; che meritasse accoglimento il secondo motivo di gravame con cui si lamentava la violazione delle regole dell’onere probatorio poiché la c.t.u. era stata eseguita sulla base di una materiale istruttorio incompleto, mancando i contratti di conto corrente e parte degli estratti conto. 4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 15.3.2019, con atto notificato il 18.3.2019 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt.81, 100, 302,303 e 305 cod.proc.civ. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia considerato valida la riassunzione del processo operata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di legittimazione processuale e di interesse a far valere diritti altrui nonché a proseguire e riassumere il giudizio pendente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., che era invece l’unico soggetto legittimato a proseguire la controversia. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 299, 302,303 e 305 cod.proc.civ. La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dichiarato estinto il processo nonostante che lo stesso fosse stato riassunto tardivamente da un soggetto estraneo alla vicenda processuale (e cioè [OSCURATO:PERSONA]) e dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto n.186 del 25.6.2017 del MEF. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ. e 2033 cod.civ. La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver violato il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché avrebbe sostituito la domanda realmente proposta dal correntista di ripetizione dell’indebito oggettivo con quella di accertamento del saldo finale dei due rapporti di conto corrente, non pronunciandosi sulla prima. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod.civ., dell’art.117 d.lgs. 385/1993, e degli artt.1284, 3° comma e 1823 cod.civ. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato erroneamente la disciplina degli oneri probatori a carico del correntista attore in ripetizione di pagamenti indebiti per interessi, commissioni e spese. 4.5. Con atto notificato il 24.4.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, senza costituirsi nel giudizio di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con ordinanza interlocutoria n.5969 del 2023 questa Corte ha recentemente rinviato alla pubblica udienza la questione della proseguibilità del giudizio nei confronti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa in forza del d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in legge n. 212 del 2017, controversa nella giurisprudenza più recente di questa Corte, in cui si fronteggiano due diversi orientamenti. Da un lato, e proprio con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, si è sostenuto che nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione (sentenzadella Sez. 1, n. 9461 del 22.5.2020). A tale orientamento non mancano riscontri, sia pure in fattispecie diverse da quella delle banche venete, nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 5662 del 9.3.2010; Sez. L, n. 17327 del 11.10.2012; Sez. 3, n.24156 del 4.10.2018). 6. La giurisprudenza più recente di questa Sezione ha disatteso il predetto orientamento e ha ritenuto invece che il giudizio possa comunque procedere. È stato infatti affermato che in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito con modificazioni in legge n. 212 del 2017, per effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, è configurabile l'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Di conseguenza, secondo questo secondo indirizzo, il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99/2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva,mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. (Sez. 1, sentenza n. 8463 del 15.3.2022, Rv. 664364 - 01; nello stesso senso Sez.1, sentenza n.12948 del 22.4.2022, deliberata nella stessa udienza; Sez.1, ordinanza n. 19888 del 20.6.2022, che ha ritenuto che l’indirizzo della sentenza 9461/2020 fosse ormai superato). 7. Il contrasto ruota essenzialmente all’operatività o meno di un richiamo indiretto dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. per la liquidazione coatta amministrativa delle banche, non è stato ritenuto meramente diacronico dalla citata ordinanza interlocutoria, attiene a una norma processuale di frequente e trasversale applicazione e presenta perciò interesse nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rime
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