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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Trapani che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose commesso dal 14 aprile al 5 dicembre 2016 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannata alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale e mancanza di motivazione.

La Corte di appello, segnala la ricorrente, si è limitata ad affermare che l'immobile era dotato di un allaccio abusivo alla rete elettrica e che esso era condotto in locazione dall'imputata, che vi abitava, e che era irrilevante che la Margagliotti fosse stata intestataria del contratto solo a partire dal mese di settembre e non dal mese di aprile del 2016, che l'immobile fosse abitato da altri familiari, che l'imputata avesse tenuto un atteggiamento collaborativo durante le indagini e che successivamente il contratto di fornitura dell'energia elettrica fosse stato stipulato dal suo convivente.

L'affermazione di penale responsabilità si fondava su elementi indiziari privi di univocità e convergenza, cosicché non potevano escludersi ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quella accolta dai giudici del merito.

In particolare, la Corte di appello non aveva considerato che era provato che l'imputata fosse stata immessa nella disponibilità dell'immobile solo due mesi prima della verifica del 5 dicembre 2016 che aveva consentito di accertare l'allaccio abusivo.

Tale circostanza risultava dal contratto di locazione, dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Piacentino e dal certificato storico di residenza.

Dalla analisi dei consumi era, invece, emerso che la sottrazione abusiva di energia elettrica era iniziata già ad aprile del 2016, ossia diversi mesi prima della stipula del contratto di locazione e del trasferimento dell'imputata in quella abitazione, avvenuto alla fine del mese di settembre.

Peraltro, segnala la ricorrente, l'immobile era stato abitato anche da altri suoi familiari e precisamente i suoi genitori ed i suoi figli, oltre al suo compagno [OSCURATO:PERSONA], tanto che proprio quest'ultimo aveva stipulato il contratto di fornitura successivamente al controllo dei tecnici dell'azienda erogatrice.

Neppure era sostenibile che, in virtù del risparmio conseguito attraverso l'allaccio abusivo, ricorresse il dolo in capo all'imputata, atteso che, in virtù del brevissimo lasso di tempo durante il quale la stessa aveva abitato nell'immobile prima dell'accertamento dell'allaccio abusivo, la Margagliotti non aveva potuto avere alcuna contezza di quali fossero i consumi elettrici dell'abitazione, considerato anche che la bolletta veniva inviata con cadenza bimestrale.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, non poteva affermarsi l'irrilevanza delle circostanze sopra indicate e la motivazione della sentenza qui impugnata risulta illogica ed in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

A tale proposito la Corte di appello ha affermato che la condotta deve ritenersi protratta per tutto il tempo in cui la casa è stata abitata, ritenendo non minimo il danno patito pari ad euro 466,80 euro.

In realtà, quest'ammontare è pari all'importo dei consumi abusivi di energia elettrica per il periodo da aprile a dicembre del 2016; poiché risulta provato, per quanto sopra esposto, che l'imputata aveva abitato l'immobile solo per due mesi, il danno doveva ritenersi non superiore ad euro 100,00, cosicché l'attenuante risulta applicabile.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. il contatore non presentava segni di manomissione e comunque poiché l'imputata era entrata nell'immobile appena due mesi prima della verifica dei tecnici ENEL, mentre i consumi abusivi erano iniziati già ad aprile, doveva ritenersi che la imputata non fosse l'autrice dell'allaccio attraverso il quale il furto era stato commesso.

Poiché l'allaccio abusivo non era conosciuto dalla Margagliotti e nemmeno la stessa lo aveva colposamente ignorato, non le poteva essere applicata l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendo il fatto ritenersi particolarmente tenue e la condotta non abituale ai sensi della citata disposizione.

2.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello ha ritenuto di formulare un giudizio prognostico in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputata non favorevole a quest'ultima.

L'imputata era gravata da soli due precedenti penali, uno per una contravvenzione e l'altro per un delitto, per i quali erano state inflitte pene solo pecuniarie.

Peraltro, per la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. era stato emesso decreto penale, cosicché il reato doveva ritenersi estinto, essendo ormai trascorsi due anni dall'irrevocabilità della condanna.

Il negativo giudizio prognostico non poteva basarsi solo sull'omesso risarcimento del danno e comunque, per l'esiguità del danno, doveva pervenirsi ad un giudizio favorevole.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti.

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).

Dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito risulta che l'immobile abitato dall'imputata e dai suoi familiari non era dotato di una regolare fornitura di energia elettrica non risultando essere stato stipulato alcun contratto con la società erogatrice, in quanto l'utenza era cessata.

Gli occupanti dell'immobile potevano usufruire dell'energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete pubblica.

Sotto il profilo oggettivo deve, quindi, ritenersi sussistente il reato di furto contestato all'imputata.

Quanto all'elemento soggettivo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato che l'imputata ha sottoscritto il contratto di locazione dell'immobile.

Chi conclude un contratto di locazione generalmente provvede a volturare a proprio nome l'utenza già esistente e comunque controlla quali siano i pregressi consumi risultanti dal contatore, onde evitare che gli vengano addebitati i consumi del proprietario o del precedente inquilino dell'immobile.

Correttamente e del tutto logicamente è stato, quindi, ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza dell'inesistenza di un rapporto contrattuale con la società erogatrice dell'energia elettrica, a nulla rilevando la modesta durata della sua occupazione.

Tuttavia, la stessa risulta condannata per il furto di energia elettrica eseguito dal 14 aprile al 5 dicembre 2016 e, quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non può dirsi irrilevante la circostanza che l'imputata abbia iniziato ad occupare l'immobile solo a partire dalla fine del mese di settembre 2016.

Laddove tale circostanza fosse provata, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta dal delitto di furto di energia elettrica relativo ai consumi dal 14 aprile sino al momento in cui ha iniziato ad occupare l'immobile.

Ne deriva l'illogicità della motivazione che, in relazione a detto periodo, ha ritenuto non rilevante la circostanza di fatto denunciata dalla ricorrente.

2. La fondatezza, sia pure parziale, del primo motivo di ricorso impone di accertare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'eventuale sussistenza delle cause di proscioglimento di cui alla disposizione appena citata.

Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputata è divenuto procedibile a querela.

Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello stesso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Nel caso di specie, dagli atti risulta che non è stata sporta querela dalla persona offesa, neppure entro il 30 marzo 2023, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Trapani che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose commesso dal 14 aprile al 5 dicembre 2016 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale e mancanza di motivazione. La Corte di appello, segnala la ricorrente, si è limitata ad affermare che l'immobile era dotato di un allaccio abusivo alla rete elettrica e che esso era condotto in locazione dall'imputata, che vi abitava, e che era irrilevante che la Margagliotti fosse stata intestataria del contratto solo a partire dal mese di settembre e non dal mese di aprile del 2016, che l'immobile fosse abitato da altri familiari, che l'imputata avesse tenuto un atteggiamento collaborativo durante le indagini e che successivamente il contratto di fornitura dell'energia elettrica fosse stato stipulato dal suo convivente. L'affermazione di penale responsabilità si fondava su elementi indiziari privi di univocità e convergenza, cosicché non potevano escludersi ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quella accolta dai giudici del merito. In particolare, la Corte di appello non aveva considerato che era provato che l'imputata fosse stata immessa nella disponibilità dell'immobile solo due mesi prima della verifica del 5 dicembre 2016 che aveva consentito di accertare l'allaccio abusivo. Tale circostanza risultava dal contratto di locazione, dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Piacentino e dal certificato storico di residenza. Dalla analisi dei consumi era, invece, emerso che la sottrazione abusiva di energia elettrica era iniziata già ad aprile del 2016, ossia diversi mesi prima della stipula del contratto di locazione e del trasferimento dell'imputata in quella abitazione, avvenuto alla fine del mese di settembre. Peraltro, segnala la ricorrente, l'immobile era stato abitato anche da altri suoi familiari e precisamente i suoi genitori ed i suoi figli, oltre al suo compagno [OSCURATO:PERSONA], tanto che proprio quest'ultimo aveva stipulato il contratto di fornitura successivamente al controllo dei tecnici dell'azienda erogatrice. Neppure era sostenibile che, in virtù del risparmio conseguito attraverso l'allaccio abusivo, ricorresse il dolo in capo all'imputata, atteso che, in virtù del brevissimo lasso di tempo durante il quale la stessa aveva abitato nell'immobile prima dell'accertamento dell'allaccio abusivo, la Margagliotti non aveva potuto avere alcuna contezza di quali fossero i consumi elettrici dell'abitazione, considerato anche che la bolletta veniva inviata con cadenza bimestrale. Tenuto conto di quanto sopra esposto, non poteva affermarsi l'irrilevanza delle circostanze sopra indicate e la motivazione della sentenza qui impugnata risulta illogica ed in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. A tale proposito la Corte di appello ha affermato che la condotta deve ritenersi protratta per tutto il tempo in cui la casa è stata abitata, ritenendo non minimo il danno patito pari ad euro 466,80 euro. In realtà, quest'ammontare è pari all'importo dei consumi abusivi di energia elettrica per il periodo da aprile a dicembre del 2016; poiché risulta provato, per quanto sopra esposto, che l'imputata aveva abitato l'immobile solo per due mesi, il danno doveva ritenersi non superiore ad euro 100,00, cosicché l'attenuante risulta applicabile. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. il contatore non presentava segni di manomissione e comunque poiché l'imputata era entrata nell'immobile appena due mesi prima della verifica dei tecnici ENEL, mentre i consumi abusivi erano iniziati già ad aprile, doveva ritenersi che la imputata non fosse l'autrice dell'allaccio attraverso il quale il furto era stato commesso. Poiché l'allaccio abusivo non era conosciuto dalla Margagliotti e nemmeno la stessa lo aveva colposamente ignorato, non le poteva essere applicata l'aggravante della violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendo il fatto ritenersi particolarmente tenue e la condotta non abituale ai sensi della citata disposizione. 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha ritenuto di formulare un giudizio prognostico in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputata non favorevole a quest'ultima. L'imputata era gravata da soli due precedenti penali, uno per una contravvenzione e l'altro per un delitto, per i quali erano state inflitte pene solo pecuniarie. Peraltro, per la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. era stato emesso decreto penale, cosicché il reato doveva ritenersi estinto, essendo ormai trascorsi due anni dall'irrevocabilità della condanna. Il negativo giudizio prognostico non poteva basarsi solo sull'omesso risarcimento del danno e comunque, per l'esiguità del danno, doveva pervenirsi ad un giudizio favorevole.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti. Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). Dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito risulta che l'immobile abitato dall'imputata e dai suoi familiari non era dotato di una regolare fornitura di energia elettrica non risultando essere stato stipulato alcun contratto con la società erogatrice, in quanto l'utenza era cessata. Gli occupanti dell'immobile potevano usufruire dell'energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete pubblica. Sotto il profilo oggettivo deve, quindi, ritenersi sussistente il reato di furto contestato all'imputata. Quanto all'elemento soggettivo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato che l'imputata ha sottoscritto il contratto di locazione dell'immobile. Chi conclude un contratto di locazione generalmente provvede a volturare a proprio nome l'utenza già esistente e comunque controlla quali siano i pregressi consumi risultanti dal contatore, onde evitare che gli vengano addebitati i consumi del proprietario o del precedente inquilino dell'immobile. Correttamente e del tutto logicamente è stato, quindi, ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza dell'inesistenza di un rapporto contrattuale con la società erogatrice dell'energia elettrica, a nulla rilevando la modesta durata della sua occupazione. Tuttavia, la stessa risulta condannata per il furto di energia elettrica eseguito dal 14 aprile al 5 dicembre 2016 e, quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non può dirsi irrilevante la circostanza che l'imputata abbia iniziato ad occupare l'immobile solo a partire dalla fine del mese di settembre 2016. Laddove tale circostanza fosse provata, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta dal delitto di furto di energia elettrica relativo ai consumi dal 14 aprile sino al momento in cui ha iniziato ad occupare l'immobile. Ne deriva l'illogicità della motivazione che, in relazione a detto periodo, ha ritenuto non rilevante la circostanza di fatto denunciata dalla ricorrente. 2. La fondatezza, sia pure parziale, del primo motivo di ricorso impone di accertare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'eventuale sussistenza delle cause di proscioglimento di cui alla disposizione appena citata. Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputata è divenuto procedibile a querela. Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello stesso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Nel caso di specie, dagli atti risulta che non è stata sporta querela dalla persona offesa, neppure entro il 30 marzo 2023, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnat
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