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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08844/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sulla base di un unico precedente penale, peraltro non omogeneo e risalente a ventisei anni orsono.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va data continuità all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016 - dep. 31/08/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015 - dep. 17/09/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015 - dep. 11/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534).

4. Uniformandosi a tale orientamento, la Corte territoriale ha correttamente valutato, quale elementi ostativi a una prognosi di astensione di dalla commissione di ulteriori reati, i tre precedenti penali di cui è gravato l'imputato (puntualmente elencati a p. 4 della sentenza impugnata), i quali, seppur datati, restituiscono la figura di un soggetto incline ad eludere i principi di lealtà fiscale, come di desume dalla precedenti condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali dal dicembre 1989 al giugno 1991 e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Si tratta di un giudizio di fatto non manifestamente illogico che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sulla base di un unico precedente penale, peraltro non omogeneo e risalente a ventisei anni orsono. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va data continuità all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016 - dep. 31/08/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015 - dep. 17/09/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015 - dep. 11/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534). 4. Uniformandosi a tale orientamento, la Corte territoriale ha correttamente valutato, quale elementi ostativi a una prognosi di astensione di dalla commissione di ulteriori reati, i tre precedenti penali di cui è gravato l'imputato (puntualmente elencati a p. 4 della sentenza impugnata), i quali, seppur datati, restituiscono la figura di un soggetto incline ad eludere i principi di lealtà fiscale, come di desume dalla precedenti condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali dal dicembre 1989 al giugno 1991 e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Si tratta di un giudizio di fatto non manifestamente illogico che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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