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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1995

Cassazione n. 27105/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/07/1995 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato 3eddi Rachid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art.69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria„ è manifestamente infondato, poiché ai fini della sostituzione il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., ciò non implica però che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/07/1995 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato 3eddi Rachid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art.69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria„ è manifestamente infondato, poiché ai fini della sostituzione il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., ciò non implica però che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec
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