CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata/ con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità/ rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave per l'elevata intensità del dolo e per la protrazione della condotta fin dopo l'accesso della PG. La motivazione sul mancato pagamento della sanzione amministrativa non risulta determinante per l'esclusione della particolare tenuità risultando sufficienti i motivi sulla gravità della condotta; infatti, la pena irrogata risulta superiore al minimo edittale, come espressamente evidenziato dal Tribunale. Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il