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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35282/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando il valore dell'avvenuto riconoscimento dell'imputato come autore della rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e al tempo stesso denunciando la illogicità della motivazione sulla base dell' attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il giudizio sulla responsabilità penale sia fondato, oltre che sull'avvenuta identificazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, basata sul confronto fra le immagini prodotte dal servizio di videosorveglianza e i documenti dell'imputato, dalla circostanza che il numero di targa sia quello dell'automobile dell'imputato e che lo stesso non abbia fornito alcuna spiegazione relativa all'utilizzo del suo veicolo per la rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando il valore dell'avvenuto riconoscimento dell'imputato come autore della rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito e al tempo stesso denunciando la illogicità della motivazione sulla base dell' attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il giudizio sulla responsabilità penale sia fondato, oltre che sull'avvenuta identificazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, basata sul confronto fra le immagini prodotte dal servizio di videosorveglianza e i documenti dell'imputato, dalla circostanza che il numero di targa sia quello dell'automobile dell'imputato e che lo stesso non abbia fornito alcuna spiegazione relativa all'utilizzo del suo veicolo per la rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 set
Sentenza Cassazione n. 35282/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris