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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24504/2023

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onunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14741 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Oggetto: dazio antidumping –merci di origine cinese –prova - - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Liguria, n. 1446/6/2018, depositata in data8 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un avviso di rettifica dell’accertamento e un atto di irrogazione delle sanzioni nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con i quali era stata disconosciuta l’origine malese di ruote in lega da essa importate nell’anno 2011 in quanto ritenute importate dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio antidumping; avverso i suddetti atti la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; la Commissionetributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli atti impositivi erano privi di motivazione e carenti di prova, non essendo stati sufficientemente specificati i presupposti di fatto sulla base dei quali l’amministrazione doganale aveva provveduto alla revisione dell’accertamento; l’amministrazione doganale non poteva fornire in sede contenziosa gli elementi giustificativi della rettifica, sicchè non eravalida la produzione di documenti durante la pendenza del giudizio; al momento dell’emissione dell’atto impositivo l’indagine Olaf non era ancora conclusa, sicchéla relazione non poteva essere considerata elemento di prova; la società aveva agito con buona fede; ogni altra questione era da ritenersi assorbita;avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato che: con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, legge n.212/2000, per avere ritenuto che l’avviso di rettifica dell’accertamento non fosse correttamente motivato a causa della mancata allegazione dei documenti necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa tributaria, posto che al momento della notifica dell’atto impositivo l’amministrazione non è tenuta a fornire la prova della fondatezza della pretesa, ma a motivare sulle contestazioni prospettate in modo da consentire al contribuente di predisporre le proprie difese; il motivo è inammissibile; lo stesso, invero, non tiene conto della ratiodecidendi della pronuncia censurata; il ragionamento seguito dal giudice del gravame attiene più che al difetto di motivazione dell’atto impositivo alla carenza di provaed è in relazione a questa che, in realtà, ha ritenuto di pronunciare; invero, il giudice del gravame ha posto in evidenza la correttezza della statuizione del giudice di primo grado in quanto l’atto impositivo fondava la pretesa esclusivamente su un estratto di un file excel che risultava privo di ogni riferimento ufficiale e dal quale era impossibile una verifica in ordine alla provenienza della merce; sotto tale profilo, ha precisato che: “Come sostenuto dalla difesa (…) in casi come quello in esame può accadere che il profilo della motivazione degli atti si intrecci con quella della prova della fondatezza della maggiore pretesa tributaria.

Nel caso in esame il Giudice risulta avere valutato entrambi i profili, non ritenendo sufficientemente specificatii presupposti di fatto sulla base dei quali l’ufficio ha fondato la revisione dell’accertamento”; in sostanza, quel che è stato rilevato è la circostanza che gli elementi indicati nell’atto impositivo non potessero consentire di ritenere provatoche la merce, sebbene importata dalla Malesia, provenisse in realtà dalla Cina ed è per tale ragione che il giudice ha ritenuto illegittima la pretesa; il presente motivo di ricorso si orienta, in realtà, verso un profilo, quello del vizio di motivazione dell’atto impositivo, che il giudice del gravame ha considerato solo in stretta correlazione alla diversa questione della mancanza di prova ed è solo su tale profilo che, in realtà, si è basata la decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Reg.

UE n. 833/2013, dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 345, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che: era precluso all’amministrazione finanziaria di fornire in sede contenziosa la prova della fondatezza della pretesa e, quindi, che non era valida la produzione documentale in corso di giudizio; al momento dell’emissione dell’avviso di rettifica l’indagine Olaf non era ancora conclusa, sicchégli accertamenti erano basati su meri indizi; la relazione Olaf non poteva essere valutata quale prova a sostegno della pretesa dell’amministrazione doganale; il motivo è fondato; con riferimento al primo profilo di censura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 / 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ch e consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. civ., 21 ottobre 2021, n. 29470; Cass. civ., 28 giugno 2022, n. 20613); la pronuncia del giudice del gravame non è conforme al suddetto principio, avendo ritenuto, non correttamente, che fosse inammissibile la produzione in appello del documento non prodotto nel precedente grado di giudizio; con riferimento al secondo e terzo profilo di censura, gli stess i sono rivolti contro la statuizione del giudice del gravame con la quale ha ritenuto che l’indagine Olaf, non essendo conclusa, non poteva costituire elemento di prova; secondo l’orientamento di questa Corte( C ass. civ., 28 luglio 2022, n. 23686), in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria; inoltre, si è precisato che, in tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'Olaf all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo, sicché su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva;giova sottolineare, sul punto, quanto alla valenza probatoria, che si possono distinguere tre diversi livelli di attendibilità "a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi" (Cass.civ., 21 marzo 2019, n. 7993), ma va esclusa la loro irrilevanzain radice; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700, cod. civ., degli artt. 12 e 45, Reg.

Cee n. 515/1997, dell’art. 9, Reg.

Cee n. 1073/99, per non avere riconosciuto alle risultanze delle indagini Olaf piena valenza probatoria; le considerazioni espresse in sede di esame del secondo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), Reg.

Cee n. 2913/1992, per avere erroneamente ritenuto che sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali; evidenzia parte ricorrente che la statuizione del giudice del gravame si è basata unicamente sulla condizione di buona fede della società, in particolare sul fatto che l’originario importatore si era at tivato per avere la prova dell’origine malese dei prodotti ed aveva ricevuto dal soggetto venditore l’atto di conferma della Camera di commercio di Penang che i certificati di origine erano regolari, ma tale circostanza non può assumere rilevanza, posto che la sola buona fede dell’importatore non lo esime da responsabilità, occorrendo la sussistenza di tutti i presupposti configurati dalla previsione di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), cit., in particolare l’errore delle autorità emittenti non riconoscibile dal debitore in buona fede;il motivo è fondato; secondo l'art. 220 CDC, comma 2, lett. b, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che: i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse; l'errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; quest'ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Cass. civ., 5 novembre 2019, n. 28359); la Corte di Giustizia, invero, è costante nell'affermare la necessaria ricorrenza di tutte e tre le condizioni, affermazione che integra un orientamento da lungo tempo assolutamente consolidato (v.

Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, in C-161/88, Binder, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, in C173/06, [OSCURATO:PERSONA], punto 30; sentenza 17 dicembre 2014, in C3/13, [OSCURATO:PERSONA] AS, punto 35; sentenza 26 ottobre 2017, in C407/16, "[OSCURATO:PERSONA]" SIA), e stabilmente seguito dalla Corte di cassazione (v. da ultimo Cass. n. 6131 del 01/03/2019; Cass. n. 7775 del 20/03/2019); in talune decisioni, invero, la Corte del Lussemburgo ha con chiarezza e puntualità ulteriormente specificato i presupposti e le situazioni fattuali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'istituto; particolarmente significative sono, ai nostri fini, le precisazioni affermate dalla Corte nella sentenza 16 maggio 2017, in C-47/16, Valsts ienemumu dienests; la Corte, in primo luogo, nell'esaminare la questione "se un importatore possa avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 220 codice doganale, paragrafo 2, lett. b), eccependo la propria buona fede, non soltanto quando l'esportatore abbia fornito informazioni inesatte alle autorità doganali dello Stato di esportazione,... ma anche quando dette autorità abbiano esse stesse commesso un errore rilasciando il certificato di origine "modulo A" di cui trattasi", dopo aver ribadito che "solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori" ha precisato che "dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 220 codice doganale, comma 3, paragrafo 2, lett. b), non può essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine "modulo A" inesatto costituisce un errore commesso dalle autorità "medesime", qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore, a meno che, in particolare, non sia evidente che dette autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale"; proseguendo nel ragionamento, poi, la Corte ha affermato che "qualora risulti che l'irregolarità di un certificato di origine "modulo A" derivi da un comportamento illecito dell'esportatore e che le autorità competenti dello Stato di esportazione non avrebbero potuto, nè dovuto, rilevare che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale, è l'importatore che sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso, cosicchè tale importatore non può, in un'ipotesi del genere, opporsi al recupero a posteriori dei dazi doganali"; pertanto, l'importatore, in una simile situazione non può invocare la propria buona fede a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci di cui trattasi non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;la pronuncia censurata, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, avendo ritenuto che, di per sé solo, la circostanza che l’autorità malese avesse confermato, in un primo momento, la veridicità della dichiarazione di importazione, costituisse errore attivo rilevante ai fini della esclusione da responsabilità dell’importatore di buona fede; in conclusione, è infondato il primo motivo, sono fondati il secondo ed il quarto, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo e quarto motivo, infondato il primo ed assorbito il terzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente -Consigliere relatore - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14741 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Oggetto: dazio antidumping –merci di origine cinese –prova - - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Liguria, n. 1446/6/2018, depositata in data8 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un avviso di rettifica dell’accertamento e un atto di irrogazione delle sanzioni nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con i quali era stata disconosciuta l’origine malese di ruote in lega da essa importate nell’anno 2011 in quanto ritenute importate dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio antidumping; avverso i suddetti atti la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; la Commissionetributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che gli atti impositivi erano privi di motivazione e carenti di prova, non essendo stati sufficientemente specificati i presupposti di fatto sulla base dei quali l’amministrazione doganale aveva provveduto alla revisione dell’accertamento; l’amministrazione doganale non poteva fornire in sede contenziosa gli elementi giustificativi della rettifica, sicchè non eravalida la produzione di documenti durante la pendenza del giudizio; al momento dell’emissione dell’atto impositivo l’indagine Olaf non era ancora conclusa, sicchéla relazione non poteva essere considerata elemento di prova; la società aveva agito con buona fede; ogni altra questione era da ritenersi assorbita;avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato che: con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, legge n.212/2000, per avere ritenuto che l’avviso di rettifica dell’accertamento non fosse correttamente motivato a causa della mancata allegazione dei documenti necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa tributaria, posto che al momento della notifica dell’atto impositivo l’amministrazione non è tenuta a fornire la prova della fondatezza della pretesa, ma a motivare sulle contestazioni prospettate in modo da consentire al contribuente di predisporre le proprie difese; il motivo è inammissibile; lo stesso, invero, non tiene conto della ratiodecidendi della pronuncia censurata; il ragionamento seguito dal giudice del gravame attiene più che al difetto di motivazione dell’atto impositivo alla carenza di provaed è in relazione a questa che, in realtà, ha ritenuto di pronunciare; invero, il giudice del gravame ha posto in evidenza la correttezza della statuizione del giudice di primo grado in quanto l’atto impositivo fondava la pretesa esclusivamente su un estratto di un file excel che risultava privo di ogni riferimento ufficiale e dal quale era impossibile una verifica in ordine alla provenienza della merce; sotto tale profilo, ha precisato che: “Come sostenuto dalla difesa (…) in casi come quello in esame può accadere che il profilo della motivazione degli atti si intrecci con quella della prova della fondatezza della maggiore pretesa tributaria. Nel caso in esame il Giudice risulta avere valutato entrambi i profili, non ritenendo sufficientemente specificatii presupposti di fatto sulla base dei quali l’ufficio ha fondato la revisione dell’accertamento”; in sostanza, quel che è stato rilevato è la circostanza che gli elementi indicati nell’atto impositivo non potessero consentire di ritenere provatoche la merce, sebbene importata dalla Malesia, provenisse in realtà dalla Cina ed è per tale ragione che il giudice ha ritenuto illegittima la pretesa; il presente motivo di ricorso si orienta, in realtà, verso un profilo, quello del vizio di motivazione dell’atto impositivo, che il giudice del gravame ha considerato solo in stretta correlazione alla diversa questione della mancanza di prova ed è solo su tale profilo che, in realtà, si è basata la decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Reg. UE n. 833/2013, dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 345, cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto che: era precluso all’amministrazione finanziaria di fornire in sede contenziosa la prova della fondatezza della pretesa e, quindi, che non era valida la produzione documentale in corso di giudizio; al momento dell’emissione dell’avviso di rettifica l’indagine Olaf non era ancora conclusa, sicchégli accertamenti erano basati su meri indizi; la relazione Olaf non poteva essere valutata quale prova a sostegno della pretesa dell’amministrazione doganale; il motivo è fondato; con riferimento al primo profilo di censura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 / 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ch e consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. civ., 21 ottobre 2021, n. 29470; Cass. civ., 28 giugno 2022, n. 20613); la pronuncia del giudice del gravame non è conforme al suddetto principio, avendo ritenuto, non correttamente, che fosse inammissibile la produzione in appello del documento non prodotto nel precedente grado di giudizio; con riferimento al secondo e terzo profilo di censura, gli stess i sono rivolti contro la statuizione del giudice del gravame con la quale ha ritenuto che l’indagine Olaf, non essendo conclusa, non poteva costituire elemento di prova; secondo l’orientamento di questa Corte( C ass. civ., 28 luglio 2022, n. 23686), in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria; inoltre, si è precisato che, in tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'Olaf all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo, sicché su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva;giova sottolineare, sul punto, quanto alla valenza probatoria, che si possono distinguere tre diversi livelli di attendibilità "a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi" (Cass.civ., 21 marzo 2019, n. 7993), ma va esclusa la loro irrilevanzain radice; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700, cod. civ., degli artt. 12 e 45, Reg. Cee n. 515/1997, dell’art. 9, Reg. Cee n. 1073/99, per non avere riconosciuto alle risultanze delle indagini Olaf piena valenza probatoria; le considerazioni espresse in sede di esame del secondo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), Reg. Cee n. 2913/1992, per avere erroneamente ritenuto che sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali; evidenzia parte ricorrente che la statuizione del giudice del gravame si è basata unicamente sulla condizione di buona fede della società, in particolare sul fatto che l’originario importatore si era at tivato per avere la prova dell’origine malese dei prodotti ed aveva ricevuto dal soggetto venditore l’atto di conferma della Camera di commercio di Penang che i certificati di origine erano regolari, ma tale circostanza non può assumere rilevanza, posto che la sola buona fede dell’importatore non lo esime da responsabilità, occorrendo la sussistenza di tutti i presupposti configurati dalla previsione di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), cit., in particolare l’errore delle autorità emittenti non riconoscibile dal debitore in buona fede;il motivo è fondato; secondo l'art. 220 CDC, comma 2, lett. b, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che: i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse; l'errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; quest'ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Cass. civ., 5 novembre 2019, n. 28359); la Corte di Giustizia, invero, è costante nell'affermare la necessaria ricorrenza di tutte e tre le condizioni, affermazione che integra un orientamento da lungo tempo assolutamente consolidato (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, in C-161/88, Binder, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, C-153/94 e C-204/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, in C173/06, [OSCURATO:PERSONA], punto 30; sentenza 17 dicembre 2014, in C3/13, [OSCURATO:PERSONA] AS, punto 35; sentenza 26 ottobre 2017, in C407/16, "[OSCURATO:PERSONA]" SIA), e stabilmente seguito dalla Corte di cassazione (v. da ultimo Cass. n. 6131 del 01/03/2019; Cass. n. 7775 del 20/03/2019); in talune decisioni, invero, la Corte del Lussemburgo ha con chiarezza e puntualità ulteriormente specificato i presupposti e le situazioni fattuali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'istituto; particolarmente significative sono, ai nostri fini, le precisazioni affermate dalla Corte nella sentenza 16 maggio 2017, in C-47/16, Valsts ienemumu dienests; la Corte, in primo luogo, nell'esaminare la questione "se un importatore possa avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 220 codice doganale, paragrafo 2, lett. b), eccependo la propria buona fede, non soltanto quando l'esportatore abbia fornito informazioni inesatte alle autorità doganali dello Stato di esportazione,... ma anche quando dette autorità abbiano esse stesse commesso un errore rilasciando il certificato di origine "modulo A" di cui trattasi", dopo aver ribadito che "solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori" ha precisato che "dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 220 codice doganale, comma 3, paragrafo 2, lett. b), non può essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine "modulo A" inesatto costituisce un errore commesso dalle autorità "medesime", qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore, a meno che, in particolare, non sia evidente che dette autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale"; proseguendo nel ragionamento, poi, la Corte ha affermato che "qualora risulti che l'irregolarità di un certificato di origine "modulo A" derivi da un comportamento illecito dell'esportatore e che le autorità competenti dello Stato di esportazione non avrebbero potuto, nè dovuto, rilevare che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale, è l'importatore che sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso, cosicchè tale importatore non può, in un'ipotesi del genere, opporsi al recupero a posteriori dei dazi doganali"; pertanto, l'importatore, in una simile situazione non può invocare la propria buona fede a meno che non sia evidente che le autorità doganali dello Stato di esportazione sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci di cui trattasi non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;la pronuncia censurata, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, avendo ritenuto che, di per sé solo, la circostanza che l’autorità malese avesse confermato, in un primo momento, la veridicità della dichiarazione di importazione, costituisse errore attivo rilevante ai fini della esclusione da responsabilità dell’importatore di buona fede; in conclusione, è infondato il primo motivo, sono fondati il secondo ed il quarto, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo e quarto motivo, infondato il primo ed assorbito il terzo
Sentenza Cassazione n. 24504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris