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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36460/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.E' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che, pronunciandosi sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, l'ha rigettata.

2. L'impugnativa è affidata a quattro motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e quindi la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado emessa in data 18.11.2021 dal Tribunale di Milano.

3. Con atto ricevuto il 16.5.2023, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.E' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che, pronunciandosi sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, l'ha rigettata. 2. L'impugnativa è affidata a quattro motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e quindi la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado emessa in data 18.11.2021 dal Tribunale di Milano. 3. Con atto ricevuto il 16.5.2023, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36460/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris