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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29577/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] POLVERINO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità di tutti i ricorsi presentati, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno dei motivi proposti per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- dep. 15/12/2021 la CORTE di APPELLO di NAPOLIdisponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, in data 12/01/2021 aveva condannato, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (n. 1991), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e POLVERINO Salvatore ciascuno a pena di giustizia per i reati, per tutti (tranne che per POLVERINO, condannato per una sola imputazione) riuniti per continuazione, di associazione per delinquere, ricettazioni, rapine, furti e ricettazione, commessi a NAPOLI a partire da febbraio 2017.

La CORTEterritoriale rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, nei termini concordati fra le parti, dopo che i difensori dei predetti imputati avevano rinunciato a tutti i motivi, tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, e confermava invece la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia:

2.1. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Premesso di essere stata condannata per il reato associativo (capo 1), per fatti commessi fino al 31/12/2017, e per ricettazione (capo 22), la ricorrente sostiene la propria estraneità al primo delitto: di tutti i componenti dell'organizzazione lei era in relazione col solo [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto perché ne era coniuge, sì che era più che logico che ne conoscesse gli spostamenti.

La sentenza non aveva poi indicato le modalità concrete di collaborazione alle attività illecite comuni, né aveva esteso la sua condanna a taluna delle numerose rapine contestate agli altri partecipi, posto che l'illecito della rapina costituiva la principale connotazione operativa del gruppo criminale.

L'attribuzione a lei del concorso nella ricettazione, poi, non avrebbe tenuto conto che per tale reato il TRIBUNALE del riesame aveva annullato il sequestro, effettuato nei confronti di lei, di due orologi dei quali era stata ipotizzata la provenienza illecita, peraltro ancora oggi non accertata, sì che quei beni non sono qualificabili né corpo di reato né cosa pertinente al reato.

Contesta altresì la ritenuta sproporzione fra i redditi lecitamente percepiti e il possesso dei due orologi, e sostiene al contrario che il possesso di essi aveva trovato corretta giustificazione nelle risorse economiche di cui ella disponeva;

2.2. in modo distinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, e ciascuno deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione da parte della CORTE territoriale di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

2.3. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione da parte della CORTE territoriale di circostanze che avrebbero indotto alla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;

2.4. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Premesso di essere stato condannato per il reato associativo (capo 1), per fatti commessi fino al 31/12/2017, per concorso in furto aggravato, così qualificato il delitto di rapina contestato al capo 13, e per lesioni personali aggravate (capo 14), il ricorrente sostiene che fin dall'inizio la sua vicenda processuale era apparsa connotata da un evidente deficit probatorio, tanto che questa stessa Sezione della S.C., con la sentenza n. 37071/2020 del 13/11/2020 aveva annullato con rinvio per carenza indiziaria l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti: tuttavia il GUP aveva emesso la decisione di condanna prima che il Giudice di legittimità si pronunciasse, come successivamente era avvenuto.

Sollecita pertanto un confronto fra la sentenza della CORTEpartenopea e quella, appena menzionata, della Cassazione, e contesta la prima anche quanto all'avvenuto accertamento in altro giudizio dei reati sub 13 e 14, essendo invece quel processo ancora in trattazione in primo grado;

2.5. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del delitto sub 16, trattandosi di un furto e non invece di una rapina. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili.

1. Sono certamente tali quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, perché, come da consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".

I motivi proposti, come si è visto, deducono per gran parte dei ricorrenti, peraltro in termini di assoluta genericità, presunti vizi attinenti alla affermazione di responsabilità; uno censura il giudizio di mancata prevalenza delle generiche, e altro la mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto.

2. Manifestamente infondati sono anche i motivi posti a base dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] poiché, articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che ella non si fosse limitata a una mera connivenza, in quanto tale non punibile, col marito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma - quanto all'imputazione associativa - avesse accompagnato quest'ultimo nei giri finalizzati a individuare le vittime cui sottrarre gli orologi, avesse suggerito i nomi di coloro che avrebbero dovuto realizzare le rapine, si fosse rammaricata per l'arresto di taluno dei partecipi, in quanto non più operativi, avesse apprezzato la 'correttezza' di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto idoneo a espletare gli incarichi ricevuti dall'organizzazione, e avesse fatto da intermediaria coi familiari di altri sodali.

I Giudici di secondo grado hanno raggiunto tali conclusioni attraverso una lettura ragionata dei colloqui intercettati, sintetizzati a fg. 36, con cui il ricorso omette di confrontarsi o di prospettare le ragioni per le quali quegli esiti sarebbero illogici.

Parimenti congrua e logica è la motivazione riguardante la ricettazione, poiché la contestata provenienza illecita degli orologi rinvenuti nella disponibilità della ricorrente, e la consapevolezza di essa, sono state collegate all'occultamento di quegli oggetti sul corpo della donna, all'atto della perquisizione domiciliare, unitamente a una somma in contanti, alla esibizione di certificati di garanzia degli orologi, e alla mancanza di risorse per acquistare oggetti così costosi, se è vero che [OSCURATO:PERSONA] risulta fruitrice del reddito di cittadinanza: anche su tale versante le repliche difensive non intaccano la coerenza della ricostruzione, evidenziando peraltro elementi in fatto, come donazioni ricevute da parenti, rimasti privi di riscontro.

3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il preteso contrasto fra la sentenza impugnata e quella pronunciata in sede cautelare da questa Sezione della S.C. è nella realtà insussistente.

La CORTE napoletana ha fornito argomentazione congrua, premessa la identificazione del ricorrente col soggetto avente il soprannome di "o cinese", in base a un colloquio intercettato fra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sulla ricostruzione dei reati di cui ai capi 13 e 14, muovendo dalla medesima conversazione captata e dal contenuto di essa, riportato nei suoi passaggi essenziali ai fg. 31 e 32, e individuando il riscontro nelle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria.

La vicenda così delineata nella sua articolazione fattuale in modo conforme e coerente dalle sentenze dei due Giudici del merito non tollera di essere posta a confronto con la valutazione operata sul quadro indiziario legittimante la custodia cautelare, trattandosi di fasi differenti del processo.

Egualmente congrua e logica è la motivazione posta a base della condanna per il delitto associativo, individuata nella 'certificazione' di affidabilità per la consumazione dei reati fine, in particolare delle rapine, emersa dal colloquio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e dalla riscontrata vicinanza con altri partecipi pure condannati, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] POLVERINO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità di tutti i ricorsi presentati, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno dei motivi proposti per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- dep. 15/12/2021 la CORTE di APPELLO di NAPOLIdisponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, in data 12/01/2021 aveva condannato, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (n. 1991), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e POLVERINO Salvatore ciascuno a pena di giustizia per i reati, per tutti (tranne che per POLVERINO, condannato per una sola imputazione) riuniti per continuazione, di associazione per delinquere, ricettazioni, rapine, furti e ricettazione, commessi a NAPOLI a partire da febbraio 2017. La CORTEterritoriale rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, nei termini concordati fra le parti, dopo che i difensori dei predetti imputati avevano rinunciato a tutti i motivi, tranne quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, e confermava invece la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Premesso di essere stata condannata per il reato associativo (capo 1), per fatti commessi fino al 31/12/2017, e per ricettazione (capo 22), la ricorrente sostiene la propria estraneità al primo delitto: di tutti i componenti dell'organizzazione lei era in relazione col solo [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto perché ne era coniuge, sì che era più che logico che ne conoscesse gli spostamenti. La sentenza non aveva poi indicato le modalità concrete di collaborazione alle attività illecite comuni, né aveva esteso la sua condanna a taluna delle numerose rapine contestate agli altri partecipi, posto che l'illecito della rapina costituiva la principale connotazione operativa del gruppo criminale. L'attribuzione a lei del concorso nella ricettazione, poi, non avrebbe tenuto conto che per tale reato il TRIBUNALE del riesame aveva annullato il sequestro, effettuato nei confronti di lei, di due orologi dei quali era stata ipotizzata la provenienza illecita, peraltro ancora oggi non accertata, sì che quei beni non sono qualificabili né corpo di reato né cosa pertinente al reato. Contesta altresì la ritenuta sproporzione fra i redditi lecitamente percepiti e il possesso dei due orologi, e sostiene al contrario che il possesso di essi aveva trovato corretta giustificazione nelle risorse economiche di cui ella disponeva; 2.2. in modo distinto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, e ciascuno deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione da parte della CORTE territoriale di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 2.3. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione da parte della CORTE territoriale di circostanze che avrebbero indotto alla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate; 2.4. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Premesso di essere stato condannato per il reato associativo (capo 1), per fatti commessi fino al 31/12/2017, per concorso in furto aggravato, così qualificato il delitto di rapina contestato al capo 13, e per lesioni personali aggravate (capo 14), il ricorrente sostiene che fin dall'inizio la sua vicenda processuale era apparsa connotata da un evidente deficit probatorio, tanto che questa stessa Sezione della S.C., con la sentenza n. 37071/2020 del 13/11/2020 aveva annullato con rinvio per carenza indiziaria l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti: tuttavia il GUP aveva emesso la decisione di condanna prima che il Giudice di legittimità si pronunciasse, come successivamente era avvenuto. Sollecita pertanto un confronto fra la sentenza della CORTEpartenopea e quella, appena menzionata, della Cassazione, e contesta la prima anche quanto all'avvenuto accertamento in altro giudizio dei reati sub 13 e 14, essendo invece quel processo ancora in trattazione in primo grado; 2.5. [OSCURATO:PERSONA], e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del delitto sub 16, trattandosi di un furto e non invece di una rapina. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili. 1. Sono certamente tali quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e POLVERINO, perché, come da consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge". I motivi proposti, come si è visto, deducono per gran parte dei ricorrenti, peraltro in termini di assoluta genericità, presunti vizi attinenti alla affermazione di responsabilità; uno censura il giudizio di mancata prevalenza delle generiche, e altro la mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto. 2. Manifestamente infondati sono anche i motivi posti a base dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] poiché, articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che ella non si fosse limitata a una mera connivenza, in quanto tale non punibile, col marito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma - quanto all'imputazione associativa - avesse accompagnato quest'ultimo nei giri finalizzati a individuare le vittime cui sottrarre gli orologi, avesse suggerito i nomi di coloro che avrebbero dovuto realizzare le rapine, si fosse rammaricata per l'arresto di taluno dei partecipi, in quanto non più operativi, avesse apprezzato la 'correttezza' di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto idoneo a espletare gli incarichi ricevuti dall'organizzazione, e avesse fatto da intermediaria coi familiari di altri sodali. I Giudici di secondo grado hanno raggiunto tali conclusioni attraverso una lettura ragionata dei colloqui intercettati, sintetizzati a fg. 36, con cui il ricorso omette di confrontarsi o di prospettare le ragioni per le quali quegli esiti sarebbero illogici. Parimenti congrua e logica è la motivazione riguardante la ricettazione, poiché la contestata provenienza illecita degli orologi rinvenuti nella disponibilità della ricorrente, e la consapevolezza di essa, sono state collegate all'occultamento di quegli oggetti sul corpo della donna, all'atto della perquisizione domiciliare, unitamente a una somma in contanti, alla esibizione di certificati di garanzia degli orologi, e alla mancanza di risorse per acquistare oggetti così costosi, se è vero che [OSCURATO:PERSONA] risulta fruitrice del reddito di cittadinanza: anche su tale versante le repliche difensive non intaccano la coerenza della ricostruzione, evidenziando peraltro elementi in fatto, come donazioni ricevute da parenti, rimasti privi di riscontro. 3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il preteso contrasto fra la sentenza impugnata e quella pronunciata in sede cautelare da questa Sezione della S.C. è nella realtà insussistente. La CORTE napoletana ha fornito argomentazione congrua, premessa la identificazione del ricorrente col soggetto avente il soprannome di "o cinese", in base a un colloquio intercettato fra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sulla ricostruzione dei reati di cui ai capi 13 e 14, muovendo dalla medesima conversazione captata e dal contenuto di essa, riportato nei suoi passaggi essenziali ai fg. 31 e 32, e individuando il riscontro nelle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria. La vicenda così delineata nella sua articolazione fattuale in modo conforme e coerente dalle sentenze dei due Giudici del merito non tollera di essere posta a confronto con la valutazione operata sul quadro indiziario legittimante la custodia cautelare, trattandosi di fasi differenti del processo. Egualmente congrua e logica è la motivazione posta a base della condanna per il delitto associativo, individuata nella 'certificazione' di affidabilità per la consumazione dei reati fine, in particolare delle rapine, emersa dal colloquio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e dalla riscontrata vicinanza con altri partecipi pure condannati, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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