CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 26 settembre 2013 sino al 30 novembre 2014 nella forma della custodia in carcere e sino al 2 ottobre 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56-624 e 625 n.3, 81, 61 n.2, 56-575 e 576 nn.1 e 5 bis, 337 cod. pen. e 2, 4,7 legge 2 ottobre 1967 r1.895. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. in quanto la Corle territoriale si è spinta oltre la propria competenza affermando che la domanda era destituita di fondamento in quanto i dati di fatto emergenti dalla ricostruzione cautelare, prima, e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, poi, sembrano diversi da come valutati dalla Corte di appello, almeno con riferimento alla valutazione ex art. 315 cod. proc. pen. 2.1. Con ih secondo motivo deduce violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione al rigetto del richiesto inderinizzo per ingiusta detenzione. La motivazione, si assume, è contraddittoria in quanto si riferisce alla ricostruzione della fase cautelare e del giudizio di primo grado smentita ed eliminata dalla sentenza assolutoria emessa dalla Corte di appello di Bari; i giudici della riparazione hanno rivalutato la condotta del Misei a proprio libero convincimento, dando per scontate situazioni e condotte già'Valutate e considerate come non attribuibili all'imputato; la Corte territoriale ha rivalutato anche il contenuto delle intercettazioni riferendosi al provvedimentú cautelare e alla sentenza di primo grado, smentiti dalla Corte di appello nella 'sentenza assolutoria. Lo stesso tribunale del riesame aveva condiviso l'osservazione difensiva in ordine all'impossibilità di individuare specificamente l'attività che l'odierno ricorrente e i suoi complici erano intenzionati a 'porre in essere nel cuore della notte nei pressi dello svincolo stradale e ancOra in merito al fatto che non fosse certezza che si trattasse di un'azione armàta in danno di autotrasportatori, non emergendo chiaramente tale eventualità dalle intercettazioni versate in atti. La Corte territoriale ha, dunque, tratto il proprio convincimento da una valutazione superata e smentita dalle risultanze proessuali mentre avrebbe dovuto valutare la condotta del Moisei sulla base dell ia sentenza di assoluzione. Il ricorrente, sin dall'interrogatorio di garanzia del 7 r•riaggio 2014, ha sempre dichiarato la propria estraneità ai fatti contestati e ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile. 2.2. Con terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per difett di motivazione. La motivazione è viziata anche in considerazione dell'evidente cópia-incolla utilizzato dalla Corte, che fa riferimento a «gravi indizi li a carico della [OSCURATO:PERSONA]», così dimostrando l'omessa valutazione della specifica posizione del floisei. ,i 2.3. Con i quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett.e) cod. proc. 1! pen. per Contr 'ddittorietà della motivazione in relazione alla condotta del Moisei così come valtata. La motivazione è contraddittoria perché la Corte ha ritenuto che la condott1i posta in essere dal richiedente fosse idonea a svolgere un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria, in contraddizione« con quanto evideriziato nella sentenza di assoluzione; i giudici della riparazione hanno, inoltre ritenuto che il gruppo del Moisei fosse responsabile di aver esploso colpi ci arma da fuoco sebbene la circostanza fosse già smentita dalla sentenza assolutoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] uratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilit del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, esaminato, in quanto logicamente antecedente, il terzo motivo di ricorso. Si tratta di motivo manifestamente infondato. In esso si sostiene che riferimento a soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) estraneo al presente giudizio rivelertebbe l'omessa disamina 'della posizione del richiedente da parte s della Corte te ritoriale. Ma dall'esame complessivo dell'ordinanza si evincono plurimi e dett gliati riferimenti alla vicenda che ha interessato il ricorrente, cosi da rendere evi ente che si tratti di un mero refuso che non determina alcun vizio motivazionale. I 2. Il primd, il secondo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto inerenti a un medesimo spunto critico, ossia al rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giiAlizio di cognizione.2.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, per stessa ammissione del Moisei, lo stesso si è trovato con alcuni connazionali in territorio di Barletta, la notte del 17 settembre 2013, al fine di caricare pneumatici da un TIR per simulare un fiirto e quindi procedere alla successiva commercializzazione. Tale l! condotta è sta a ritenuta inizialmente indicativa della responsabilità per il reato di ricettazione in quanto connesso al delitto di simulazione di reato che avrebbe dovuto comm tere l!autista del TIR, pOi non arrivato, ed è stata valutata come idonea a legit imare 'l'emissione nel confronti del Moisei di un provvedimento restrittivo, es rido evidenti gli elementi di un'organizzazione dedita a furti e rapine di TIR. 2.2. La cojnclotta ostativa è stata individuata nel coinvolgimento dell'istante in un contesto criminale dedito a traffici illeciti attestato da intercettazioni esposte in sintesi nel provvedimento cautelare e nella sentenza di primo grado così da potersi 1.affermare, secondo i giudici della riparazione, c:he la compresenza di soggetti pregiudicati e soggetti altrettanto coinvolti in attività criminali fosse elemento indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in quanto qualificabile quale condotta connivente. 2.3. Sebbene i giudici della riparazione si siano concentrati soverchiamente sulla valenza hdiziaria degli elementi a disposizione del giudice della cautela, tuttavia non s sono sottratti all'obbligo di valutare sulla base di quali elementi potesse ritenerrsi sussistente una condotta ostativa all'indennizzo, specificamente individuata n la presenza del Moisei :in un contesto notturno nel quale più persone alle cpndqnze del duo Biscéglia-Diana (indagati per rapina e altro, soggetti a inte cettazioni dalla Procura di Padova), tra cui l'odierno istante, erano in procinto di fermare un TIR e svuotarlo del carico in un medesimo contesto in cui soggetti ignoti avevano esploso colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei militari intervenuti. 2.4. Indipendentemente dal valore attribuibile ai fini penali a tali condotte, sui quali il gi4dice della riparazione non deve soffermarsi in quanto estraneo all'oggetto del 'giudizio, la motivazione non può ritenersi carente sotto ilprofilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la presenza del richiedente si luogo insieme a un gruppo di soggetti coinvolti in attività criminose fossé indicativa di colpa grave. 2.5. L'o inanza risulta, in tal modo, pienamente rispettosa di quell'orientam nto interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazion di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportament gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenj ione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Se . 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001;Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/4.0/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). 3. E' sena dubbio vero che nell'ordinanza impugnata si è erroneamente impostata la rniotivazione indicando come punto focale aspetti del fatto che sono di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale, sostanzialmente ignorando il Ovuto confronto con l'esito assolutorio; occorre tuttavia riscontrare la genericità dei motivi di ricorsq laddove non è riscontrabile nelle argomentazior diferOve alcun riferimento,a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa vincerle che la condotta rea in esame come ostativa dal giudice della riparazio e sia stata esclusa ,dal giudlice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetu mente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi cop l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cOgnizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamentO dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dele spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono ele enti per ritenere che 4ila parte abbia proposto il ricorso senza versare in col nella determinazione dalla causa di inammissibilità», il ricorrente va condannat al pa4amento di una sOmma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 iascAO in favore della Cassa delle ammende. Non si riti ne di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resisente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi cdn i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia eflettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 1407/2022 dep. 2023, Sacchettinc), Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3 n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). Dichiara -iammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di duro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nul a per le spese al Ministero resistente. Così de