CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissata la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari in data 15 luglio 2020, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di omicidio aggravato dai futili motivi di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali della pistola usata per commetterlo, e ridotto la pena ad anni dodici di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, insieme alla già concessa diminuente del vizio parziale di mente, oltre alle pene accessorie di legge. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra indicati delitti sulla base delle convergenti dichiarazioni dei testi oculari, dei rilievi di polizia, delle parziali ammissioni dell'imputato, della perizia necroscopica e di quella balistica effettuata in appello. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere reiteratamente mostrato ai propri amici, minacciando di ucciderli con essa, la pistola a due colpi Derringer cal. 22 di proprietà del padre ed allo stesso sottratta, provvedeva a ricaricarla dei due proiettili, che erano stati in precedenza da essa estratti dall'amico [OSCURATO:PERSONA], e, armato il cane, esplodeva un colpo a distanza ravvicinata diretto al petto dell'amico Melone, determinandone il pressoché istantaneo decesso. 1.1. La materialità della condotta omicida non è contestata dall'imputato, che si limita a negare di avere avuto la consapevolezza che l'arma era carica così introducendo la questione della colpa, mentre il primo giudice ha ritenuto il "dolo alternativo eventuale" e il giudice di appello quello diretto non intenzionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia il vizio della motivazione, con «travisamento delle risultanze probatorie ... per invenzione» sul tema dell'avvenuta ricarica dell'arma da parte dell'imputato, dopo che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva scaricata in sua presenza. I giudici di appello omettono di rilevare, non ravvisando l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'orario in cui avrebbe lasciato da solo l'imputato, che [OSCURATO:PERSONA] non è in realtà mai stato lasciato solo dai propri amici che si sono alternati in sua compagnia dalle ore 15:30 fino all'ora del delitto, cosicché, tenuto conto che l'arma è rimasta incustodita per un certo periodo di tempo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non vi è prova che l'operazione di ricarica sia stata effettuata dal ricorrente. Ciò si riverbera sull'elemento soggettivo poiché si deve escludere il dolo, tanto eventuale quanto diretto, non risultando la consapevolezza della potenzialità offensiva della pistola, che [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere stata scaricata dall'amico [OSCURATO:PERSONA] nelle prime ore del pomeriggio, poi utilizzata per colpire l'amico Melone. È, perciò, ipotetica la ricostruzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rientrato nell'abitazione, ove era rimasta l'arma incustodita, l'avrebbe caricata e sarebbe nuovamente uscito per raggiungere gli amici e ricondurli nella propria abitazione ove è avvenuto il delitto. Il caricamento dell'arma potrebbe essere stato effettuato da Serra o Doppiu, che difatti dopo l'omicidio si sono dati alla fuga, o da altri sconosciuti che possono essersi introdotti nell'abitazione dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge con riguardo alla qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo diretto, mentre esso doveva essere qualificato come colpa cosciente. Anche qualora volesse ritenersi provato che il caricamento dei proiettili sia stato effettuato dall'imputato, resta comunque esclusa la rappresentazione del fatto; non curarsi delle proprie azioni ed agire con superficialità e disinvoltura, anche a causa dell'abuso di alcol e droghe, non caratterizza il dolo, neppure eventuale, semmai la colpa cosciente (SU, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). Secondo i giudici di appello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe talvolta voluto uccidere l'amico, mentre in altri momenti no; ciò in una condizione di obnubilamento che è però inconciliabile con il grado di nitidezza e lucidità necessario a integrare il momento rappresentativo del dolo diretto; secondo la formula di Frank «non è possibile affermare che il prevenuto non avrebbe desistito dall'azione neppure se avesse avuto perfetta contezza della verificazione dell'evento-morte quale conseguenza della propria condotta, accettando di sopportarne gli effetti collaterali quale prezzo da pagare per raggiungere il fine che si era prefisso (proseguire nel gioco scellerato !)». Proprio quanto avvenuto al momento dell'omicidio conferma la mancanza di consapevolezza della presenza dei proiettili nella camera di scoppio: [OSCURATO:PERSONA] puntava l'arma, ma diceva che era scarica, sicché il fatto che ha premuto il grilletto non dimostra alcuna volontà omicida, trattandosi semmai di condotta negligente. È, del resto, irrilevante che dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito su alcuni dettagli e sulla presenza dell'arma che gli venne rinvenuta addosso all'atto dell'ingresso in carcere. 2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche e del vizio parziale di mente. Il giudice di secondo grado ha ridotto la pena di circa un decimo rispetto alla pena base, senza fornire alcuna giustificazione (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Sono inammissibili le questioni che, nel tentativo di criticare la sentenza impugnata con riguardo all'elemento soggettivo, introducono delle non consentite doglianze sulla ricostruzione del fatto. 2.1. Risulta, infatti, concordemente accertato da entrambi i giudici di merito, contrariamente a quanto falsamente dichiarato dall'imputato a distanza di poche ore dal fatto, che: - l'arma era del padre, al quale l'aveva sottratta illecitamente; - le caratteristiche dell'arma erano ben note all'imputato che l'aveva maneggiata, caricata e scaricata nonché già utilizzata per minacciare alcuni amici nel pomeriggio; - l'arma era in suo possesso al momento dell'intervento della polizia, nonostante egli abbia dichiarato di non sapere dove fosse finita dopo avere ucciso l'amico (tanto che gli venne sequestrata all'atto dell'ingresso in carcere); - gli amici gli avevano intimato di non usarla; - nel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] aveva disarmato [OSCURATO:PERSONA] ed estratto i proiettili dalla pistola per impedire all'imputato di usarla;- nessun'altro ha avuto accesso alla sua abitazione e, in ogni caso, l'arma era nella diretta ed esclusiva disponibilità dell'imputato quando egli l'ha nuovamente estratta per indirizzarla al petto della vittima, che sedeva di fronte a lui, facendo immediatamente fuoco. 2.2. Sono in effetti, del tutto generiche, ipotetiche e prive di qualunque aderenza ai dati probatori le argomentazioni sviluppate dalla difesa nel ricorso per cassazione che, oltre a travalicare il contenuto dell'atto di appello e le dichiarazioni rese dall'imputato — che non mai ha ipotizzato l'azione di terzi a suo danno —, tendono ad attribuire ad altri la responsabilità di avere armato la pistola, dopo essersi illecitamente introdotti nell'abitazione dell'imputato; ciò in contrasto con la logica (chiunque entri in un'abitazione non lo fa di certo per armare una pistola, ma semmai per sottrarla) e il doppio accertamento di merito che, contrariamente a quanto assertivamente dedotto dal ricorso, ha specificamente individuato, sulla base dell'esame delle dichiarazioni testimoniali pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto dall'imputato, il lasso di tempo nel quale l'imputato ha fatto ritorno nell'abitazione, ha nuovamente armato la pistola (dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva estratto i proiettili per rendere inoffensivo l'imputato che già aveva minacciato di farne uso) e, nascosta sotto le vesti, è uscito per incontrare gli amici. 2.3. Il ricorso critica in modo assertivo la logica conclusione — alla quale sono giunti i giudici di merito sulla base della ricostruzione storica degli accadimenti del giorno dell'omicidio effettuata sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei testimoni — secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva volontariamente nuovamente inserito i proiettili nella pistola e, armato il cane, fatto fuoco all'indirizzo di Melone. Tale conclusione, motivatamente argomentata dai giudici di merito, si poggia: - sull'indiscussa estrazione dei proiettili dall'arma effettuata da parte di [OSCURATO:PERSONA] — che aveva redarguito [OSCURATO:PERSONA] perché nel pomeriggio l'aveva puntata sugli amici ben sapendo che era carica —; - sulla indiscussa circostanza che l'arma e i proiettili erano rimasti nell'abitazione dell'imputato al quale egli solo aveva accesso; - sulla logica affermazione secondo la quale nessuno, all'infuori dell'imputato, poteva avere fatto rientro nell'appartamento fino al momento dell'omicidio: sicché, tenuto presente che l'imputato era già in possesso dell'arma, poi usata per uccidere Melone, ancora prima di rientrare con gli amici nella propria abitazione, non può che dedursi che egli stesso inserì nuovamente i proiettili, secondo la non semplice procedura descritta dal perito, alzato il cane, con una volontaria e specifica azione di forza sul meccanismo di ritenzione, e indossato l'arma carica per estrarla e fare fuoco all'indirizzo del petto di Melone. 2.4. Del resto, la perizia balistica effettuata in secondo grado, che la difesa omette totalmente di considerare, ha consentito di accertare che: - l'arma, che è strutturalmente priva del caricatore, viene armata mediante una specifica e non banale procedura di inserimento nelle due canne dei relativi proiettili; - l'arma è in grado di sparare soltanto con il meccanismo cd. «a singola azione» (comune alla maggior parte delle pistole, a differenza di poche altre che funzionano anche in «doppia azione», come i revolver), cioè dopo avere volontariamente alzato il «cane» (meccanismo di percussione), non senza esercitare una diretta e significativa pressione all'indietro su di esso, pressione di gran lunga superiore a quella necessaria per armare le comuni pistole; - l'arma è dotata di un "meccanismo di sicura" che impedisce, ove inserita, l'attivazione accidentale del meccanismo di sparo. A fronte di tali indiscusse caratteristiche tecniche, che sono risultate ben note all'imputato che ha ripetutamente maneggiato, caricato e scaricato l'arma, è risultato accertato, senza che la difesa abbia sviluppato alcuna critica, che le azioni necessarie a rendere offensiva la pistola sono numerose, specifiche e necessariamente volontarie, specialmente con riguardo alla definitiva azione di armamento del «cane» (meccanismo di sparo) e alla rimozione della sicura. Del resto, anche la pressione da esercitare sul grilletto per esplodere il colpo è risultata significativa e superiore alla media delle altre pistole, sicché deve escludersi qualunque evento accidentale che, d'altra parte, neppure l'imputato allega. 2.5. Tali elementi sono stati logicamente posti a fondamento della piena consapevolezza e volontarietà della condotta che la Corte di secondo grado ha qualificato alla stregua del dolo diretto, superando la qualificazione in termini di dolo eventuale alla quale era giunto il primo giudice a causa della imprecisa descrizione del meccanismo di funzionamento dell'arma.2.6. Risulta, quindi, infondata la deduzione difensiva volta ad accreditare la natura colposa, con previsione, della condotta. Va anzitutto rilevato che l'ammissione difensiva circa la previsione dell'evento, seppure qualificato come colposo, dimostra l'infondatezza dell'impostazione del ricorso là dove si consideri l'illiceità della situazione in cui si è posto [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza ha chiarito che «in tema di elemento soggettivo del reato, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente rileva solo nel caso in cui la condotta dell'agente riguardi un'attività lecita seppure rischiosa, e non, invece, laddove si versi in ipotesi di attività illecita atteso che, in tal caso, è esclusa, alla base, la stessa configurabilità dell'osservanza o meno di regole cautelari» (Sez. 5, n. 4854 del 15/11/2021 - dep. 2022, Marchese, Rv. 282873). Che si trattasse di un'attività illecita è indubitabile e la stessa difesa lo dà per assodato, non foss'altro perché l'arma era illecitamente detenuta e portata nonché impiegata per minacciare varie persone. La difesa è, infatti, costretta ad ammettere che già nel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato con la pistola, che egli sapeva carica, i propri amici, puntandogliela contro e paventando di fare fuoco: tale circostanza dimostra, senza ombra di dubbio, l'inconsistenza della tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], la sera dell'omicidio, non aveva la consapevolezza che l'arma fosse carica, poiché proprio il contegno assunto poche ore prima dimostra che l'imputato non aveva scrupolo a puntare un'arma carica al petto di un amico. 2.7. È, in effetti, de-assiale la questione della colpa poiché, fermo restando che l'illiceità della condotta esclude in radice l'ipotesi della violazione di precetti cautelari che ne costituirebbe il fondamento, non può ravvisarsi alcuna negligenza, imprudenza o imperizia nell'utilizzo non accidentale di un'arma propria, cioè di uno strumento specificamente destinato a recare offesa alla persona, che sia stata caricata dei proiettili e armata nel suo meccanismo di sparo, così da rendere irrefutabile, alla semplice pressione del grilletto, l'esplosione di un colpo, quando essa sia diretta al bersaglio umano. Non può discettarsi della consapevolezza, da parte dell'omicida, della circostanza che l'arma, dallo stesso illegittimamente detenuta e portata nonché impiegata per minacciare altri uomini quando era carica, fosse carica oppure scarica al momento in cui ha premuto il grilletto, né, soprattutto, che la soggettiva incertezza circa la più favorevole eventualità possa qualificare la condotta in termini colposi, quando, come nel caso in esame, è richiesta una specifica e volontaria azione (sollevamento del cane) senza la quale la pistola (ma non il revolver) non è altro che un oggetto inerte, azione che prelude alla definitiva ulteriore azione micidiale costituita dalla pressione sul grilletto. 2.8. Non potendosi, quindi, neppure ipotizzare la natura colposa della condotta, non è neanche il caso di esaminare i principi giurisprudenziali (SU, Espenhahn, cit.) che presiedono alla distinzione dal dolo eventuale. È, tuttavia, sufficiente ricordare, come hanno correttamente evidenziato i giudici di merito, che: - la condotta tenuta dall'imputato è illecita ed incommensurabilmente lontana e distante da quella doverosa; - le pregresse esperienze dell'imputato circa il maneggio e l'uso di quell'arma sono indicative di una piena consapevolezza delle sue caratteristiche e del funzionamento; - la ripetizione dell'azione illecita e pericolosa in varie occasioni nello stesso giorno, nonostante le sollecitazioni ricevute a cessare un tale comportamento, è dimostrativa del dolo; - il comportamento successivo all'omicidio, improntato alla mistificazione di obiettivi elementi di fatto, depone per la volontarietà della condotta; - il contesto palesemente illecito in cui si è svolta l'azione dimostra l'elemento doloso della condotta; - la certezza, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie relative al comportamento tenuto in occasione delle gravi minacce a mano armate poste in essere nel pomeriggio, che [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe trattenuto dal fare fuoco su Melone neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cd. prima formula di Frank). 3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico, versato in fatto e comunque manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ampiamente valutato e descritto i parametri che sono stati impiegati per la determinazione della pena, anche con riguardo al bilanciamento delle circostanze, peraltro evidenziando che la semi infermità era stata riconosciuta con discutibile benevolenza, ferma l'intangibilità di essa per difetto di impugnazione della parte pubblica. I riferimenti alla gravità del fatto, al contegno mistificatorio dell'imputato, alla sua preoccupante personalità, oltre ad essere coerenti e logici, non sono sindacabili in questa sede, soprattutto con riguardo all'ampiezza delle riduzioni di pena che a tali elementi si riferiscono. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 6