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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22526/2026

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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n.9907/2018depositata il 19/11/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese delgiudizio; P.Q.MNumero registro generale 6708/2020Numero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22526/2026Data pubblicazione 01/07/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n.9907/2018depositata il 19/11/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese delgiudizio; P.Q.MNumero registro generale 6708/2020Numero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22526/2026Data pubblicazione 01/07/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 22526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris