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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 20028/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 dicembre 1976 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo del 9 aprile 2019 reso in forza della sentenza penale emessa dal Tribunale di Aix en Provence in data 12 aprile 2018.

2. Propone ricorso la difesa del consegnando e lamenta violazione dell'art. 24 della legge n. 69 del 2005 .

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 4.Giova premettere che nel caso il provvedimento, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 6, legge n. 69 del 2006, non risulta deciso con contestuale lettura della motivazione.

Ciò malgrado, le modalità di proposizione del ricorso di legittimità (tramite deposito presso la cancelleria della Corte che emesso il provvedimento gravato in deroga esplicita a quanto consentito dall'ad 582 comma 2, cod. proc. pen.) e i termini per impugnare (in misura di cinque giorni) restano sempre quelli definiti dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005; piuttosto, il caso a giudizio devia esclusivamente in relazione alla sola decorrenza del termine per impugnare, non potendo trovare applicazione nella specie la specifica disciplina prevista nella materia che occupa alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6, legge n. 69 del 2005 e 585 , comma 2 , lettera b), cod. proc. pen. e dovendosi invece fare riferimento alle indicazioni generali offerte dall'art. 585, comma 2, lettera a) del codice di rito.

Tanto premesso, il provvedimento impugnato, depositato 1'11 Aprile 2022, è stato notificato al difensore in pari data e al consegnando il giorno successivo.

Il termine ultimo per impugnare, dunque cadeva il 17 aprile 2022, differito al successivo 19 aprile 2022 ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso è stato depositato (non presso la cancelleria della Corte di appello che ha reso la decisione gravata bensì) presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 15 aprile 2019 ed è pervenuto presso quella della Corte di appello competente alla ricezione il 20 aprile 2022.

Anche a voler trascurare il primo profilo (che questa Corte ha ritenuto di per sé causa di inammissibilità dell'impugnazione anche prima della novella apportata dal d.lgs. n. 10 del 2021: si veda da ultimo Sez. 2 n. 47125 del 22/12/2021, Rv. 282810), resta da dire che ai fini della tempestività del ricorso non rileva la data di deposito presso il Tribunale di Milano ma solo quella di avvenuta ricezione dello stesso presso la Corte di appello di Torino, atteso che, come anticipato, in materia, la regola di cui al comma 2 dell'art.582 cod. proc. pen. risulta superata dalla specifica disciplina dettata dall'ad 22 della legge n. 69 del 2005, così che grava sul ricorrente il rischio di incorrere nella inammissibilità dell'impugnazione in caso di ritardata trasmissione dell'atto.

5. Da qui l'inammissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale conseguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1, stesso codice.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 19/5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 dicembre 1976 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo del 9 aprile 2019 reso in forza della sentenza penale emessa dal Tribunale di Aix en Provence in data 12 aprile 2018. 2. Propone ricorso la difesa del consegnando e lamenta violazione dell'art. 24 della legge n. 69 del 2005 . 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 4.Giova premettere che nel caso il provvedimento, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 6, legge n. 69 del 2006, non risulta deciso con contestuale lettura della motivazione. Ciò malgrado, le modalità di proposizione del ricorso di legittimità (tramite deposito presso la cancelleria della Corte che emesso il provvedimento gravato in deroga esplicita a quanto consentito dall'ad 582 comma 2, cod. proc. pen.) e i termini per impugnare (in misura di cinque giorni) restano sempre quelli definiti dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005; piuttosto, il caso a giudizio devia esclusivamente in relazione alla sola decorrenza del termine per impugnare, non potendo trovare applicazione nella specie la specifica disciplina prevista nella materia che occupa alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 6, legge n. 69 del 2005 e 585 , comma 2 , lettera b), cod. proc. pen. e dovendosi invece fare riferimento alle indicazioni generali offerte dall'art. 585, comma 2, lettera a) del codice di rito. Tanto premesso, il provvedimento impugnato, depositato 1'11 Aprile 2022, è stato notificato al difensore in pari data e al consegnando il giorno successivo. Il termine ultimo per impugnare, dunque cadeva il 17 aprile 2022, differito al successivo 19 aprile 2022 ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato depositato (non presso la cancelleria della Corte di appello che ha reso la decisione gravata bensì) presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 15 aprile 2019 ed è pervenuto presso quella della Corte di appello competente alla ricezione il 20 aprile 2022. Anche a voler trascurare il primo profilo (che questa Corte ha ritenuto di per sé causa di inammissibilità dell'impugnazione anche prima della novella apportata dal d.lgs. n. 10 del 2021: si veda da ultimo Sez. 2 n. 47125 del 22/12/2021, Rv. 282810), resta da dire che ai fini della tempestività del ricorso non rileva la data di deposito presso il Tribunale di Milano ma solo quella di avvenuta ricezione dello stesso presso la Corte di appello di Torino, atteso che, come anticipato, in materia, la regola di cui al comma 2 dell'art.582 cod. proc. pen. risulta superata dalla specifica disciplina dettata dall'ad 22 della legge n. 69 del 2005, così che grava sul ricorrente il rischio di incorrere nella inammissibilità dell'impugnazione in caso di ritardata trasmissione dell'atto. 5. Da qui l'inammissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale conseguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1, stesso codice. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 19/5
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