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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04965/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21954/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giust e procur e allegate al ricorso , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Premuda n. 6; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Emilia n. 86/90 ; –controricorrente– Oggetto: LOCAZIONE – Danni conseguenti a rilascio di immobile a seguito di precetto successivamente dichiarato illegittimo –Insussistenza del danno.

C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 861 /201 9 , pubblicata il 28 maggio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Rilevato che 1.Con un primo atto di precetto del luglio 2001 , [OSCURATO:SOCIETA]intimava a [OSCURATO:PERSONA] in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1067/94 del Tribunale di Bergamo il rilascio del capannone da costui occupato,sito in Grassobbio , di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], immobile detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e da questi concesso in locazione con contratto del maggio 2001 alla società [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto dinanzi allo stesso Tribunale e in quel giudizio, interveniva anche la [OSCURATO:SOCIETA]. che chiedeva, in sede di precisazione delle conclusioni , la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] peressere risarcita di tutti i danni, da quantificarsi in separato giudizio, che asseriva esserle derivati dall’esecuzione dello sfratto intimato a [OSCURATO:PERSONA] con il suddetto precetto. 2.Allo stesso tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano un ulteriore giudizio di opposizione all’esecuzione sempre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale di Bergamo che veniva conciliato con verbale sottoscrittocon cui le parti concordavano che il capannone fosse rilasciato entro la data del 15 marzo 2002 e rinunciavano alle rispettive pretese, impregiudicate le questioni fatte valere con i giudizi ancora pendenti tra le medesime parti, e tra essi,anche quello di opposizione al citatoprecetto.

3. Nel febbraio 2002 i n forza di nuovo titolo costituito dal verbale di conciliazione,[OSCURATO:SOCIETA] notificava un secondo atto di precetto con cui intimava a [OSCURATO:SOCIETA]. il rilascio del capannone e questa, in data 20 marzo2002, tramite accesso dell’Ufficiale giudiziario , rilasciava l’immobile.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi 4.Le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di opposizione al primoprecetto venivano respinte dal Tri bunale di Bergamo con sentenza 10 giugno 2006.

5. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello che veniva accolto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 327 del 2007,passata in giudicato, con cui dichiarava inesi stente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di ottenere il rilascio dell’immobile intimato con l’atto di precetto opposto,in esecuzione de lla sentenza n. 1067 del 1994 del Tribunale di Bergamo e pronunciava a carico della [OSCURATO:SOCIETA] condanna generica al risarcimento dei danni.

6. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. instaurava un nuovo giudizio avanti al Tribunale di Bergamo convenendo la [OSCURATO:SOCIETA] e chiedendo fossero liquidati tutti i danni subiti a seguito del rilascio del capannone indicando l’importo di Euro 944.897,24 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della società convenuta al pagamento della somma liquidata.

La convenu t a società , costituit a s i in giudizio , contestava come non provato l’importo di risarcimento dei danni richiesto derivante dall’atto di precetto originario del 2001 tenuto conto che era stato notificato soltanto a [OSCURATO:PERSONA] e che il rilascio dell’immobile era stato previstodal verbale di conciliazione sottoscritto successivamente dalle parti e posto in esecuzione con nuovo atto di precetto notificato nel 2002.

Il Tribunale di Brescia rigettava la domanda, ritenendo che alcun danno, tantomeno derivante dal precetto del 2001, fosse derivato alla parte attrice che condannavaalle spese di lite. 7.Avverso questa sentenza proponevano appello congiunto [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la riforma integrale della sentenza .

C ostituit a si la società appellata chiedeva il rigetto dell’appello.

L a Corte di appello di Brescia con sentenza n. 861/2019 respingeva l’appello e conferm ava la sentenza di prime cure.

8. Avverso la sentenza di appello , [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi accomandatario, e il signor [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , i ricorrenti lamenta no la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c . dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.” e sost engono che la decisione della Corte territoriale sia apparente perché non avrebbe compiutoalcun esame critico della sentenza di prime cure in base ai motivi di gravame, trattandosi in sostanza di sentenza “fotocopia” di quella di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta no la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 3c.p.c. degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Brescia n. 325 del 2007 che aveva ritenuto inesistente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società come la [OSCURATO:SOCIETA] e sercitante attività di impresa.In particolare, contestano che : a) la sentenza 325/2007 della Corte di appello di Brescia fosse limitata ai danni conseguenti al primo atto di precetto notificato nel luglio 2001, essendo evidente che il secondo atto di precetto del febbraio 2002 fosse diretta conseguenza del primo e produttivo anch’esso di conseguenze dannose per la società esecutata; a parere dei ricorrenti,l’illegittimità dell’esecuzione promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe comunque stata accertata con forza di giudicato anche in considerazione delle specifiche circostanz e valutate,invece, dalla Corte territoriale per escludere il risarcimento dei danni edin particolare, che l’esecuzione non era avvenuta secondo il titolo originario ma a seguito di verbale di conciliazione che ebbe a definire il giudizio di C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi opposizione ulteriormente promosso da [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D. Pietroe che il primo atto di precetto erastato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e non alla società [OSCURATO:SOCIETA]; b) il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del figlio Mauro fosse stato stipulatoil 26 maggio 2001 (ovvero solo qualche settimana prima della rottura dei rapporti tra le parti); c)stante il rapporto genitoriale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la società (facente capo a questi) fosse consapevole della detenzione a titolo precario dell’immobile; d) nel verbale di concilia zi one le parti ave ssero concordato la data di rilascio (fissato dopo 4 mesi),pertanto le spese di trasloco erano preventivate e non fosse stato dimostrato che furono super iori a quelle di un normale trasferimento.

Pertanto, la Corte di appello, a parere dei ricorrenti, avrebbe compiuto “una grossolana violazione” del giudicato ritenendo la non sussistenza del nesso causale tra la notifica dell’atto di precetto del 2001 e i danni lamentati per il rilascio avvenuto l’anno successivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso , denunciano la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. degli artt.112-115-116 c.p.c. e 2697 -2729 e 1226 c.c.”; in particolare, lamentano la mancata e erronea considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] , a seguito del rilascio dell’immobile, dovette trasferirsi in altra sede di cui era proprietaria dove poté operare solo a “scartamento ridotto” in quanto parte delle attrezzature furono depositate presso terzi, essendo il nuovo locale con destinazione ad uso soltanto magazzino e altre attrezzature dovettero forzatamente restare nell’immobile rilasciato perché fu impedito financo l’ingresso in esso, dopo il 1°aprile 2002, con disagi, spese maggiori e rendimenti nettamente inferiori; la situazione cambiò poi nel dicembre 2002, allorquando fu rinvenuto un immobile adeguato; lamentano dunque una serie di spese e oner i analiticamente elencati.

C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] gli assunti della Corte territoriale secondo cui le spese di trasloco fossero “preventivate”e che il doppio trasloco effettuato non poteva imputarsi alla controparte, tenuto conto che l’invocato giudicato, viceversa, aveva accertato che il breve tempo in cui la [OSCURATO:SOCIETA] si era trovataa trasferire l’attività produttiva era “fatto idoneoa cagionare un danno meritevole di tutela risarcitoria”.

Contestano altresì come errata la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai seguenti punti : - alla differenza tra i canoni di locazione e del canone leasing dell’immobile locato in via definitiva perché non assimilabili in quanto il leasing finanziario ha natura differente; - alla quota di ammortamento annuale che non si sospende per la temporanea inutilizzabilità del bene; - che non era documentato e provato il mancato o minor utile duranteil perio do di attività ridotta per il trasferimento ; - al fatto che i beni lasciati e reperiti nel locale rilasciato risultavano elencati per dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e non vi era corrispondenza con quelli che la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava di non aver potuto portare via (non si tratterebbe delle stesse attrezzature e detta affermazione della Corte di appellosarebbe in contrasto con quanto affermato dal perito di parte, senza che in proposito si fosse nominato un CTU).

Sarebbero state infine trascurate dalla Corte territoriale le risultanze istruttorie siadocumentali che testimoniali al riguardo .

4. Con il quarto motivo , la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la “Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c.degli artt. 106, 91 e 324 c.p.c. e 2909c.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. anche le spese del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado di giudizioposto che la citata sentenza passata in giudicato aveva invece condannato soltanto la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e ciò anche se in quel giudizio fosse parte anche [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il quinto motivo di ricorso , il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2909 C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi 7 c.c. e 324 c.p.c.” e ribadisce le argomentazioni avverso la motivazione della sentenza impugnata, già censuratacon il motivo precedente .

6. Il primo motivo del ricorso così come prospettato e sopra sinteticamente riassuntoè inammissibile.

I ricorrenti si limitano a richiamare l’orientamento consolidato espresso in via generale da questa Corte in tema di ricorso per cassazione secondo cui è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale è la sentenza di appello motivata per relationemalla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (in tal senso:Cass.

Sez.

L, 25/10/2018 n. 27112).

La violazione paventata dai ricorrenti non sussistenel caso di specie in quanto la sentenza impugnata non può ritenersi affetta da motivazione apparente e la censura formulata in proposito è del tutto generica e non appare conforme al principio posto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. che prescrive la specificazione in quale sede l’atto processuale (come nella specie, l’atto di appello), pur individuato dal ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile.

La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n.6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza 2/12/2008 n. 28547).

Nel caso in esame, i ricorrenti apoditticamente richiama no il contenuto di un atto processuale neppure allegato.

C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] censura neppure si pone in linea rispetto a quanto affermato da questa Corte in tema di elusione del dovere motivazionale da parte del giudice d’appello; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che le doglianze debbanoidentificare il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, così daindividuare ed evidenziare comeil giudice di secondo grado abbia, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali(Cass. Sez.

U, 20/03/2017 n. 7074).

Venendo al caso in esame - diversamente da quanto affermato dai ricorrenti- la Corte territoriale ha ritenuto di condividere la motivazione del giudice di prime cure e,sulla base dei motivi formulati in appello, ha reso una motivazione affatto da considerarsi per relationem,bensì specifica e puntuale.

La Corte territoriale ha difatti ripercorso i pacifici fatti emersi dall’istruttoria: ilrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e L’[OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto l a detenzione de l l’immobile (capannone) da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un accordo bonariointercorso tra le parti sin dal 1998 ; il fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto di locazione nelmaggio 2001, cioè solo qualche settimana prima che i rapporti con l’[OSCURATO:SOCIETA] si incrinassero (cioè ai primi di giugno dello stesso anno).

Il giudice d’appello ha quindiritenuto che detti fatti «confermano che i danni asseritamente patiti ed inerenti al trasferimento dell’attività presso altra sede non sono causalmente riconducibili, in maniera diretta e immediata ex art. 1223 c.c. alla notifica del precetto del 3 luglio 2001 effettuato, lo si ribadisce nei confronti del solo [OSCURATO:SOCIETA].

Invero, in ragione del rapporto genitoriale che lega [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società attrice, quest’ultima era perfettamente consapevole della assoluta precarietà della sua detenzione del capannone.

Precarietà che non poteva essere nemmeno superata da un incolpevole affidamento sull‘obbligo gravante contrattualmente sul locatore di garantirle il pacifico godimento del bene per tutta la durata del contratto (peraltro,nemmeno registrato e privo di data certa) perché la conduttrice non poteva ignorare il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi non aveva alcun titolo di legittimazione per concederle in locazione il capannone»(cfr. sentenza impugnata pagg. 4-5). 7.Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso, sopra meglio sintetizzato.

In primo luogo,perché proposto anch’esso in violazione dell’art. 366 n. 6 .p.c., giacché si fonda sulla sentenza di appello di Brescia e su altri atti, riguardo ai quali si omette la localizzazione in questo giudizio di legittimità, sicché questa Corte non è messa in grado di esaminare gli atti;in particolare, l’indicazione della documentazione con un numero non viene correlata alla sede del luogo della numerazione, mentre per altri atti cui si fa riferimento nemmeno si usa tale irrituale ed insufficiente modalità individuativa.

In secondo luogo, poiché alcuna violazione del giudicato è stata commessa nel caso in esame stanteche la sentenza impugnata ha motivato tenendo conto del precedente giudicato intercorso tra le medesime parti , costituito dalla sentenza n. 325 del 2007 con cui la stessa Corte territoriale aveva emesso condanna generica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha motivato in modo armonico rispetto al costante orientamento di questa Corte secondo cui la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verificadella sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. ( Cass.Sez. 2, 13/09/2012 n. 15335 ; in senso conforme, da ultimo, Cass.Sez. 3, 14/09/2022 n. 27016 ).

Nella vicenda in esame,correttamente la Corte di appello ha chiarito l’ambito del giudicato intercorso tra le parti che aveva accertato la illegittimità della esecuzione promossa con il primo atto di precetto nel luglio 2001 nonché il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il risarcimento dei danni cagionatele come conseguenza della intimazione di rilascio dell’immobile de quo.

E d in proposito,ha ritenuto condivisibilmente «merita precisare che la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato ad una successiva fase, con la conseguenza che al giudice è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'an (Cassazione n. 15335/2012; n. 15595/2014)» (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Pertanto, con il motivo in esame i ricorrenti mostra no di non aver neppure colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e non offr ono argomentazioni idonee a superare gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla sentenza impugnata richiamati in senso conforme. 8.Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso .

Anch’esso viene prospettatoin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; non deduce nell’illustrazione la violazione delle norme che indica, che nemmeno vengono evocate, ma sollecita mediante una prospettazione alternativa un diverso apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del giudizio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre, sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. non vengono rispettatii criteri dettati dall’orientamento consolidato di questa Corte per la deducibilità di dette censure qualivizi di legittimità (Cass.

S ez .

U. 30/09/2020 n. 20867 eSez.

U. 24/01/2018 n. 1785 ) .

Nell’esercizio del suo legittimo potere, la Corte di appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado ed integrandole alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Nello specifico, ha escluso la sussistenza di un danno ingiusto a proposito delle spese sostenute per il trasloco, affermando che «l’attrice avevaavuto più di quattro mesi per organizzare dopo aver concordato il rilascio con la convenuta» e che a fronte «della precarietà della detenzione dell’immobile, il trasferimento dell’attività produttiva presso altra sede costituiva fatto prevedibile e quasi inevitabile»; neppure ha ritenuto che la predetta parte attrice potesse pretendere di far gravare sulla convenuta le conseguenza della scelta di non traslocare presso C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi un capannone dotato delle medesime qualità e potenzialità di quello locato, ma di spostarsi temporaneamente presso un immobile inidoneo (in via Marconi), con conseguenti problemi di immagazzinamento di materiali e macchinari, nell’attesa di procedere al cambi di destinazione di un nuovo magazzino preso inleasing (in via Fermi) ove poi ha ripreso definitivamente l’attività», concludendo che non residuava alcuno spazio per la risarcibilità delle voci di danno relative a spese:nolo gru, spese per il temporaneo deposito delle attrezzature presso terzi; oneri e spese per il cambio di destinazione del nuovo capannone da deposito a sede produttiva; oneri per l’allestimento delle nuove sedi produttive. (sentenza impugnata pagg. 5 -7).

La Corte di appello ha inoltre escluso -quanto ai maggiori costi di locazione da sostenersi per l’affitto di un immobile con le medesime caratteristiche di quello rilasciato –che per un verso fosse stata fornita prova dell’effettivo pagamento dei canoni di cui al contratto di locazione stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] e per l’altro, che non fosse possibile comparare i due canoni trattandosi quanto al secondo di un leasingtraslativo contratto al fine del successivo acquisto del bene.

Ha infine negato fondatezza alle poste risarcitorie residue perché sfornite di adeguata prova (mancato ammortamento delle attrezzature durante il forzato periodo di inattività; mancato utile durante il periodo di inattività; non corrispondenza dell’elenco delle attrezzature lasciate nel capannone; le dedotte migliorie apportate al bene)(sentenza impugnata pagg. 7-8).

10. Vanno disattesi anche il quarto e il quinto motivo.

Con entrambi, i ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese del primo grado liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non della Immobilare D. Pietro, ritenendo applicabile il principio di causalità.

Entrambi sono inammissibili perché il ministero del difensore è da ritenere esercitato riguardo ad essi in conflitto di interessi fra le parti che rappresenta.

Questa Corte ha già evidenziato che nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Sez. 6 - 3, 20/01/2020 n. 1143 ; cfr. di recente Cass. Sez. 2, 17/08/2022 n. 24839).

In proposito, peraltro, si rileva che la Corte di appello ha condivisibilmente ritenuto,per un verso, che la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], ammessa dal giudice dell’opposizione in prime cure, ben poteva essere giustificata dalla circostanza che i danni pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]. non derivassero dalla notifica del primo atto di precetto del 2001,bensì dal rilascio dell’immobile conseguente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 14 novembre 2001 verbale sottoscritto datutte le parti in causa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, tra cui era compreso anche [OSCURATO:PERSONA] (padre del socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].), e pertanto, ha correttamente applicato il principio di causalità in relazione al principio di soccombenza, confermando la pronuncia del Tribunale anche sul punto, punto del resto non contestato specificatamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di appello.Per l’altro, ha correttamente statuito che “con riguardo alle spese non sussiste alcun interesse ad agire del signor [OSCURATO:PERSONA] (in assenza di un pregiudizio concretamente verificatosi ai suoi danni) dal momento che le stesse sono state rifuse integralmente (sia pure a carico della [OSCURATO:PERSONA])”.

Del tutto inammissibile,infine, la rich iesta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. non ricorrendo nella fattispecie esaminata alcuno dei presupposti posti a fondamento della formulata richiesta, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] D Pietro non è risultata soccombente nel giudizio di primecure e chenell’intero giudizio non è stata provata alcuna condotta di malafede o colpa grave a suo carico. 11.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida in complessivi Euro 14.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21954/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del socio accomandatario e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giust e procur e allegate al ricorso , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Premuda n. 6; –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine delcontroricorso con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Emilia n. 86/90 ; –controricorrente– Oggetto: LOCAZIONE – Danni conseguenti a rilascio di immobile a seguito di precetto successivamente dichiarato illegittimo –Insussistenza del danno. C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 861 /201 9 , pubblicata il 28 maggio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Rilevato che 1.Con un primo atto di precetto del luglio 2001 , [OSCURATO:SOCIETA]intimava a [OSCURATO:PERSONA] in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1067/94 del Tribunale di Bergamo il rilascio del capannone da costui occupato,sito in Grassobbio , di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], immobile detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e da questi concesso in locazione con contratto del maggio 2001 alla società [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto dinanzi allo stesso Tribunale e in quel giudizio, interveniva anche la [OSCURATO:SOCIETA]. che chiedeva, in sede di precisazione delle conclusioni , la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] peressere risarcita di tutti i danni, da quantificarsi in separato giudizio, che asseriva esserle derivati dall’esecuzione dello sfratto intimato a [OSCURATO:PERSONA] con il suddetto precetto. 2.Allo stesso tempo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano un ulteriore giudizio di opposizione all’esecuzione sempre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale di Bergamo che veniva conciliato con verbale sottoscrittocon cui le parti concordavano che il capannone fosse rilasciato entro la data del 15 marzo 2002 e rinunciavano alle rispettive pretese, impregiudicate le questioni fatte valere con i giudizi ancora pendenti tra le medesime parti, e tra essi,anche quello di opposizione al citatoprecetto. 3. Nel febbraio 2002 i n forza di nuovo titolo costituito dal verbale di conciliazione,[OSCURATO:SOCIETA] notificava un secondo atto di precetto con cui intimava a [OSCURATO:SOCIETA]. il rilascio del capannone e questa, in data 20 marzo2002, tramite accesso dell’Ufficiale giudiziario , rilasciava l’immobile. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi 4.Le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di opposizione al primoprecetto venivano respinte dal Tri bunale di Bergamo con sentenza 10 giugno 2006. 5. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello che veniva accolto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 327 del 2007,passata in giudicato, con cui dichiarava inesi stente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di ottenere il rilascio dell’immobile intimato con l’atto di precetto opposto,in esecuzione de lla sentenza n. 1067 del 1994 del Tribunale di Bergamo e pronunciava a carico della [OSCURATO:SOCIETA] condanna generica al risarcimento dei danni. 6. Nel [OSCURATO:SOCIETA]. instaurava un nuovo giudizio avanti al Tribunale di Bergamo convenendo la [OSCURATO:SOCIETA] e chiedendo fossero liquidati tutti i danni subiti a seguito del rilascio del capannone indicando l’importo di Euro 944.897,24 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della società convenuta al pagamento della somma liquidata. La convenu t a società , costituit a s i in giudizio , contestava come non provato l’importo di risarcimento dei danni richiesto derivante dall’atto di precetto originario del 2001 tenuto conto che era stato notificato soltanto a [OSCURATO:PERSONA] e che il rilascio dell’immobile era stato previstodal verbale di conciliazione sottoscritto successivamente dalle parti e posto in esecuzione con nuovo atto di precetto notificato nel 2002. Il Tribunale di Brescia rigettava la domanda, ritenendo che alcun danno, tantomeno derivante dal precetto del 2001, fosse derivato alla parte attrice che condannavaalle spese di lite. 7.Avverso questa sentenza proponevano appello congiunto [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la riforma integrale della sentenza . C ostituit a si la società appellata chiedeva il rigetto dell’appello. L a Corte di appello di Brescia con sentenza n. 861/2019 respingeva l’appello e conferm ava la sentenza di prime cure. 8. Avverso la sentenza di appello , [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi accomandatario, e il signor [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , i ricorrenti lamenta no la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c . dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.” e sost engono che la decisione della Corte territoriale sia apparente perché non avrebbe compiutoalcun esame critico della sentenza di prime cure in base ai motivi di gravame, trattandosi in sostanza di sentenza “fotocopia” di quella di primo grado. 2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta no la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 3c.p.c. degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Brescia n. 325 del 2007 che aveva ritenuto inesistente il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società come la [OSCURATO:SOCIETA] e sercitante attività di impresa.In particolare, contestano che : a) la sentenza 325/2007 della Corte di appello di Brescia fosse limitata ai danni conseguenti al primo atto di precetto notificato nel luglio 2001, essendo evidente che il secondo atto di precetto del febbraio 2002 fosse diretta conseguenza del primo e produttivo anch’esso di conseguenze dannose per la società esecutata; a parere dei ricorrenti,l’illegittimità dell’esecuzione promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe comunque stata accertata con forza di giudicato anche in considerazione delle specifiche circostanz e valutate,invece, dalla Corte territoriale per escludere il risarcimento dei danni edin particolare, che l’esecuzione non era avvenuta secondo il titolo originario ma a seguito di verbale di conciliazione che ebbe a definire il giudizio di C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi opposizione ulteriormente promosso da [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D. Pietroe che il primo atto di precetto erastato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e non alla società [OSCURATO:SOCIETA]; b) il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del figlio Mauro fosse stato stipulatoil 26 maggio 2001 (ovvero solo qualche settimana prima della rottura dei rapporti tra le parti); c)stante il rapporto genitoriale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la società (facente capo a questi) fosse consapevole della detenzione a titolo precario dell’immobile; d) nel verbale di concilia zi one le parti ave ssero concordato la data di rilascio (fissato dopo 4 mesi),pertanto le spese di trasloco erano preventivate e non fosse stato dimostrato che furono super iori a quelle di un normale trasferimento. Pertanto, la Corte di appello, a parere dei ricorrenti, avrebbe compiuto “una grossolana violazione” del giudicato ritenendo la non sussistenza del nesso causale tra la notifica dell’atto di precetto del 2001 e i danni lamentati per il rilascio avvenuto l’anno successivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso , denunciano la “ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. degli artt.112-115-116 c.p.c. e 2697 -2729 e 1226 c.c.”; in particolare, lamentano la mancata e erronea considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] , a seguito del rilascio dell’immobile, dovette trasferirsi in altra sede di cui era proprietaria dove poté operare solo a “scartamento ridotto” in quanto parte delle attrezzature furono depositate presso terzi, essendo il nuovo locale con destinazione ad uso soltanto magazzino e altre attrezzature dovettero forzatamente restare nell’immobile rilasciato perché fu impedito financo l’ingresso in esso, dopo il 1°aprile 2002, con disagi, spese maggiori e rendimenti nettamente inferiori; la situazione cambiò poi nel dicembre 2002, allorquando fu rinvenuto un immobile adeguato; lamentano dunque una serie di spese e oner i analiticamente elencati. C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] gli assunti della Corte territoriale secondo cui le spese di trasloco fossero “preventivate”e che il doppio trasloco effettuato non poteva imputarsi alla controparte, tenuto conto che l’invocato giudicato, viceversa, aveva accertato che il breve tempo in cui la [OSCURATO:SOCIETA] si era trovataa trasferire l’attività produttiva era “fatto idoneoa cagionare un danno meritevole di tutela risarcitoria”. Contestano altresì come errata la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai seguenti punti : - alla differenza tra i canoni di locazione e del canone leasing dell’immobile locato in via definitiva perché non assimilabili in quanto il leasing finanziario ha natura differente; - alla quota di ammortamento annuale che non si sospende per la temporanea inutilizzabilità del bene; - che non era documentato e provato il mancato o minor utile duranteil perio do di attività ridotta per il trasferimento ; - al fatto che i beni lasciati e reperiti nel locale rilasciato risultavano elencati per dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e non vi era corrispondenza con quelli che la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava di non aver potuto portare via (non si tratterebbe delle stesse attrezzature e detta affermazione della Corte di appellosarebbe in contrasto con quanto affermato dal perito di parte, senza che in proposito si fosse nominato un CTU). Sarebbero state infine trascurate dalla Corte territoriale le risultanze istruttorie siadocumentali che testimoniali al riguardo . 4. Con il quarto motivo , la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la “Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c.degli artt. 106, 91 e 324 c.p.c. e 2909c.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. anche le spese del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado di giudizioposto che la citata sentenza passata in giudicato aveva invece condannato soltanto la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e ciò anche se in quel giudizio fosse parte anche [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il quinto motivo di ricorso , il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “Violazione o falsa applicazione ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2909 C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi 7 c.c. e 324 c.p.c.” e ribadisce le argomentazioni avverso la motivazione della sentenza impugnata, già censuratacon il motivo precedente . 6. Il primo motivo del ricorso così come prospettato e sopra sinteticamente riassuntoè inammissibile. I ricorrenti si limitano a richiamare l’orientamento consolidato espresso in via generale da questa Corte in tema di ricorso per cassazione secondo cui è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale è la sentenza di appello motivata per relationemalla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (in tal senso:Cass. Sez. L, 25/10/2018 n. 27112). La violazione paventata dai ricorrenti non sussistenel caso di specie in quanto la sentenza impugnata non può ritenersi affetta da motivazione apparente e la censura formulata in proposito è del tutto generica e non appare conforme al principio posto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. che prescrive la specificazione in quale sede l’atto processuale (come nella specie, l’atto di appello), pur individuato dal ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n.6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza 2/12/2008 n. 28547). Nel caso in esame, i ricorrenti apoditticamente richiama no il contenuto di un atto processuale neppure allegato. C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] censura neppure si pone in linea rispetto a quanto affermato da questa Corte in tema di elusione del dovere motivazionale da parte del giudice d’appello; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che le doglianze debbanoidentificare il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, così daindividuare ed evidenziare comeil giudice di secondo grado abbia, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali(Cass. Sez. U, 20/03/2017 n. 7074). Venendo al caso in esame - diversamente da quanto affermato dai ricorrenti- la Corte territoriale ha ritenuto di condividere la motivazione del giudice di prime cure e,sulla base dei motivi formulati in appello, ha reso una motivazione affatto da considerarsi per relationem,bensì specifica e puntuale. La Corte territoriale ha difatti ripercorso i pacifici fatti emersi dall’istruttoria: ilrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e L’[OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto l a detenzione de l l’immobile (capannone) da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un accordo bonariointercorso tra le parti sin dal 1998 ; il fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto di locazione nelmaggio 2001, cioè solo qualche settimana prima che i rapporti con l’[OSCURATO:SOCIETA] si incrinassero (cioè ai primi di giugno dello stesso anno). Il giudice d’appello ha quindiritenuto che detti fatti «confermano che i danni asseritamente patiti ed inerenti al trasferimento dell’attività presso altra sede non sono causalmente riconducibili, in maniera diretta e immediata ex art. 1223 c.c. alla notifica del precetto del 3 luglio 2001 effettuato, lo si ribadisce nei confronti del solo [OSCURATO:SOCIETA]. Invero, in ragione del rapporto genitoriale che lega [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società attrice, quest’ultima era perfettamente consapevole della assoluta precarietà della sua detenzione del capannone. Precarietà che non poteva essere nemmeno superata da un incolpevole affidamento sull‘obbligo gravante contrattualmente sul locatore di garantirle il pacifico godimento del bene per tutta la durata del contratto (peraltro,nemmeno registrato e privo di data certa) perché la conduttrice non poteva ignorare il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi non aveva alcun titolo di legittimazione per concederle in locazione il capannone»(cfr. sentenza impugnata pagg. 4-5). 7.Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso, sopra meglio sintetizzato. In primo luogo,perché proposto anch’esso in violazione dell’art. 366 n. 6 .p.c., giacché si fonda sulla sentenza di appello di Brescia e su altri atti, riguardo ai quali si omette la localizzazione in questo giudizio di legittimità, sicché questa Corte non è messa in grado di esaminare gli atti;in particolare, l’indicazione della documentazione con un numero non viene correlata alla sede del luogo della numerazione, mentre per altri atti cui si fa riferimento nemmeno si usa tale irrituale ed insufficiente modalità individuativa. In secondo luogo, poiché alcuna violazione del giudicato è stata commessa nel caso in esame stanteche la sentenza impugnata ha motivato tenendo conto del precedente giudicato intercorso tra le medesime parti , costituito dalla sentenza n. 325 del 2007 con cui la stessa Corte territoriale aveva emesso condanna generica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha motivato in modo armonico rispetto al costante orientamento di questa Corte secondo cui la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verificadella sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. ( Cass.Sez. 2, 13/09/2012 n. 15335 ; in senso conforme, da ultimo, Cass.Sez. 3, 14/09/2022 n. 27016 ). Nella vicenda in esame,correttamente la Corte di appello ha chiarito l’ambito del giudicato intercorso tra le parti che aveva accertato la illegittimità della esecuzione promossa con il primo atto di precetto nel luglio 2001 nonché il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il risarcimento dei danni cagionatele come conseguenza della intimazione di rilascio dell’immobile de quo. E d in proposito,ha ritenuto condivisibilmente «merita precisare che la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato ad una successiva fase, con la conseguenza che al giudice è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'an (Cassazione n. 15335/2012; n. 15595/2014)» (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Pertanto, con il motivo in esame i ricorrenti mostra no di non aver neppure colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e non offr ono argomentazioni idonee a superare gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla sentenza impugnata richiamati in senso conforme. 8.Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso . Anch’esso viene prospettatoin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; non deduce nell’illustrazione la violazione delle norme che indica, che nemmeno vengono evocate, ma sollecita mediante una prospettazione alternativa un diverso apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del giudizio, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. non vengono rispettatii criteri dettati dall’orientamento consolidato di questa Corte per la deducibilità di dette censure qualivizi di legittimità (Cass. S ez . U. 30/09/2020 n. 20867 eSez. U. 24/01/2018 n. 1785 ) . Nell’esercizio del suo legittimo potere, la Corte di appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado ed integrandole alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico, ha escluso la sussistenza di un danno ingiusto a proposito delle spese sostenute per il trasloco, affermando che «l’attrice avevaavuto più di quattro mesi per organizzare dopo aver concordato il rilascio con la convenuta» e che a fronte «della precarietà della detenzione dell’immobile, il trasferimento dell’attività produttiva presso altra sede costituiva fatto prevedibile e quasi inevitabile»; neppure ha ritenuto che la predetta parte attrice potesse pretendere di far gravare sulla convenuta le conseguenza della scelta di non traslocare presso C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi un capannone dotato delle medesime qualità e potenzialità di quello locato, ma di spostarsi temporaneamente presso un immobile inidoneo (in via Marconi), con conseguenti problemi di immagazzinamento di materiali e macchinari, nell’attesa di procedere al cambi di destinazione di un nuovo magazzino preso inleasing (in via Fermi) ove poi ha ripreso definitivamente l’attività», concludendo che non residuava alcuno spazio per la risarcibilità delle voci di danno relative a spese:nolo gru, spese per il temporaneo deposito delle attrezzature presso terzi; oneri e spese per il cambio di destinazione del nuovo capannone da deposito a sede produttiva; oneri per l’allestimento delle nuove sedi produttive. (sentenza impugnata pagg. 5 -7). La Corte di appello ha inoltre escluso -quanto ai maggiori costi di locazione da sostenersi per l’affitto di un immobile con le medesime caratteristiche di quello rilasciato –che per un verso fosse stata fornita prova dell’effettivo pagamento dei canoni di cui al contratto di locazione stipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA] e per l’altro, che non fosse possibile comparare i due canoni trattandosi quanto al secondo di un leasingtraslativo contratto al fine del successivo acquisto del bene. Ha infine negato fondatezza alle poste risarcitorie residue perché sfornite di adeguata prova (mancato ammortamento delle attrezzature durante il forzato periodo di inattività; mancato utile durante il periodo di inattività; non corrispondenza dell’elenco delle attrezzature lasciate nel capannone; le dedotte migliorie apportate al bene)(sentenza impugnata pagg. 7-8). 10. Vanno disattesi anche il quarto e il quinto motivo. Con entrambi, i ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese del primo grado liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non della Immobilare D. Pietro, ritenendo applicabile il principio di causalità. Entrambi sono inammissibili perché il ministero del difensore è da ritenere esercitato riguardo ad essi in conflitto di interessi fra le parti che rappresenta. Questa Corte ha già evidenziato che nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Sez. 6 - 3, 20/01/2020 n. 1143 ; cfr. di recente Cass. Sez. 2, 17/08/2022 n. 24839). In proposito, peraltro, si rileva che la Corte di appello ha condivisibilmente ritenuto,per un verso, che la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA], ammessa dal giudice dell’opposizione in prime cure, ben poteva essere giustificata dalla circostanza che i danni pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]. non derivassero dalla notifica del primo atto di precetto del 2001,bensì dal rilascio dell’immobile conseguente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 14 novembre 2001 verbale sottoscritto datutte le parti in causa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, tra cui era compreso anche [OSCURATO:PERSONA] (padre del socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].), e pertanto, ha correttamente applicato il principio di causalità in relazione al principio di soccombenza, confermando la pronuncia del Tribunale anche sul punto, punto del resto non contestato specificatamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’atto di appello.Per l’altro, ha correttamente statuito che “con riguardo alle spese non sussiste alcun interesse ad agire del signor [OSCURATO:PERSONA] (in assenza di un pregiudizio concretamente verificatosi ai suoi danni) dal momento che le stesse sono state rifuse integralmente (sia pure a carico della [OSCURATO:PERSONA])”. Del tutto inammissibile,infine, la rich iesta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. non ricorrendo nella fattispecie esaminata alcuno dei presupposti posti a fondamento della formulata richiesta, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] D Pietro non è risultata soccombente nel giudizio di primecure e chenell’intero giudizio non è stata provata alcuna condotta di malafede o colpa grave a suo carico. 11.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della C.C. 21.12.2022 r.g.n. 21954/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente che liquida in complessivi Euro 14.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessor
Sentenza Cassazione n. 04965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris