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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35639/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdert-o-ervv+se-a-l+e-p-a-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 07960/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dello stesso difensore con distinti atti di ricorso di contenutoi- dentico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis, deducendo vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena comminata.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza forma- lità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1 Tutti i ricorsi risultano proposti contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concor- data, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di re- cente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta po- stula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra cir- costanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il nego- zio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

Una volta che le parti hanno esercitato ii potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella deci- sione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipo- tesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.N. 07960/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdert-o-ervv+se-a-l+e-p-a-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 07960/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dello stesso difensore con distinti atti di ricorso di contenutoi- dentico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis, deducendo vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena comminata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza forma- lità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1 Tutti i ricorsi risultano proposti contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concor- data, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di re- cente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta po- stula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra cir- costanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il nego- zio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). Una volta che le parti hanno esercitato ii potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella deci- sione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipo- tesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.N. 07960/2024 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammend
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