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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32665/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere all'imputato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine nonché per la mancanza di segni di resipiscenza da parte sua; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato (come pretende il ricorrente), che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli in suo favore (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv. 260012 - 01); Rilevato che l'imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere all'imputato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine nonché per la mancanza di segni di resipiscenza da parte sua; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato (come pretende il ricorrente), che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli in suo favore (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv. 260012 - 01); Rilevato che l'imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre
Sentenza Cassazione n. 32665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris