CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché di quelli previsti dagli artt. 23, comma 3, legge n.110 del 1975, 648 e 697 cod. pen. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione al diritto di difesa ex art. 24 Cost. e all'art. 191 cod. proc. pen. Lamenta che la Corte distrettuale non abbia dichiarato l'inutilizzabilità dell'accertamento tossicologico effettuato dai carabinieri in violazione del protocollo scientifico sul metodo di campionamento. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale relativamente all'inutilizzabilità dell'accertamento tossicologico effettuato mediante calcoli empirici . Infatti, il calcolo del principio attivo TCC sarebbe stato ricavato, in via presuntiva, dalla media dei calcoli statistici eseguiti su soltanto 3 delle 307 piantine in sequestro, senza pertanto accertare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la offensività in concreto della condotta, ritenendo sufficiente l'astratta idoneità della coltivazione a giungere a maturazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. E' stata considerata di provenienza delittuosa una pistola a salve sol perché priva dei segni distintivi e clandestina. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono aspecifici e comunque manifestamente infondati. Il ricorrente ripropone pedissequamente le doglianze esposte nell'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha chiarito come le piantine utilizzate come campione erano rappresentative di tre gruppi omogenei, quanto a livello di sviluppo e a caratteristiche dell'inflorescenza, con la conseguenza che l'esame eseguito su ciascuna di esse poteva estendersi anche alle altre piantine del rispettivo gruppo di appartenenza.D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non solo l'esame tossicologico non costituisce accertamento tecnico irripetibile (Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271684). ma che, in caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la eventuale nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213) 2.2. Il terzo motivo è anch'esso manifestate infondato. E' pacifico che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (da ultimo Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868). 2.2. Il quarto motivo non è consentito La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, peraltro pari al minimo edittale, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Al riguardo la Corte distrettuale ha valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, la gravità dei reati strumentali allo smercio di stupefacenti con carattere di professionalità ed a vantaggio di un numero assai elevato di consumatori. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. -3- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]