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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 35221/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30 settembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia in carcere, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 385 cod. pen., contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, unificati dalla continuazione anche con il fatto giudicato dalla sentenza del Tribunale di Imperia dell'il giugno 2020, divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, disposto la confisca della somma di C. 8.800,00 rinvenuta nell'abitazione dell'imputato e dell'immobile sito in Sanremo via [OSCURATO:PERSONA] 60, int. 5, •intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuto riferibile al Moraldo, restituendo alla medesima la somma in sequestro di C. 11.350,00.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Moraldo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca facoltativa, quale profitto del reato, della somma di denaro disposta dal giudice nonostante la produzione documentale che avrebbe attestato la lecita provenienza della somma medesima, quale parte di un importo più consistente, C. 33.000,00, ricavato dalla vendita di un box in Francia, a meno di quattro mesi dal commesso reato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena proposta dalle parti, in quanto ritenuta equa dal giudice senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, non avrebbe esplicitato i passaggi logici attraverso i quali avrebbe ritenuto equa la pena prospettata dalle parti e, in particolare, non avrebbe precisato le ragioni per le quali la pena non era stata contenuta nel minimo edittale.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Tsiarskikh, ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l'annullamento.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta disponibilità dell'immobile confiscato al Moraldo.

Rileva la difesa che: - la ricorrente intrattiene una relazione sentimentale con il Moraldo solo dal 2019, senza alcuna convivenza, né cointeressenza economica; - gode di una «notevole disponibilità economica» derivata dalla famiglia di origine, dall'ex coniuge e dall'attività lavorativa svolta in Bielorussia, disponibilità che, negli anni, ha progressivamente trasferito in Italia; - tale provvista era stata investita nell'acquisto dell'immobile in questione, versando il corrispettivo, effettivamente, in contanti, ma solo perché l'assegno non era risultato coperto; - il Moraldo non aveva partecipato in alcun modo al pagamento del prezzo dell'immobile e si era limitato ad aiutarla per la ristrutturazione e con l'amministratore del condominio, avendo la ricorrente difficoltà con la lingua italiana.

Le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile in questione sarebbero, dunque, di provenienza lecita, in quanto facenti parte del proprio patrimonio personale, e difetterebbe l'effettiva disponibilità del bene confiscato da parte del Moraldo.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sui presupposti della confisca giacché gli elementi indicati nella sentenza non sarebbero sintomatici di convivenza, ma si giustificherebbero con la relazione sentimentale in essere.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il difensore del Moraldo denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca facoltativa, quale profitto del reato, della somma di denaro disposta dal giudice nonostante la produzione documentale che avrebbe attestato la lecita provenienza della somma di 8.000 euro, quale parte del più consistente importo di €. 33.000,00, ricavato dalla vendita di un box in Francia, a meno di quattro mesi dal commesso reato.

Ad avviso del ricorrente, dunque, difetterebbe nella motivazione della sentenza impugnata la dimostrazione processuale del nesso di derivazione tra la commissione del reato e l'utilità conseguita.

3. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico.Occorre preliminarmente rilevare che la confisca della somma in sequestro è stata disposta non quale profitto del reato, in forza dell'art. 240 cod. pen., ma in attuazione della disciplina della c.d. confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 240 bis cod. pen. e, dunque, è assolutamente irrilevante il tema dedotto dal ricorrente relativamente al difetto di pertinenzialità del bene confiscato rispetto al reato per il quale si procede. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, peraltro, congruamente motivato sulla sussistenza dei requisiti per disporre la confisca per sproporzione della somma di C. 8.800,00 rinvenuta, all'atto dell'arresto in flagranza dell'imputato, nel corso della perquisizione effettuata il 7 aprile 2020, nel domicilio ove il medesimo si trovava agli arresti domiciliari per altro arresto eseguito in data 29 febbraio 2020.

Il giudice nella sentenza impugnata ha richiamato gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti sulla situazione reddituale del Moraldo, ha evidenziato la sproporzione economica tra entrate e uscite, che rendeva ingiustificato il possesso della somma di denaro sequestrata, e ha ricordato anche le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alle proprie difficoltà finanziarie. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, rilevato che, nella precedente perquisizione domiciliare del 29 febbraio 2020, era stata rinvenuta nell'abitazione del Moraldo la somma di C. 5.000,00 e questo dato probatorio rendeva ancora più inverosimile la deduzione difensiva dell'origine lecita della somma da ultimo sequestrata, in ragione dello stato detentivo del Moraldo e del lasso di tempo decorso (un solo mese) dal precedente sequestro.

Il giudice si è misurato anche con le allegazioni difensive, tese a dimostrare che il denaro in sequestro costituisse una parte del provento della vendita di un box a Mentone, ricostruendo in modo puntuale, sulla base delle investigazioni effettuate nel procedimento penale per l'omicidio di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato aveva comuni interessi economici, il flusso del ricavato di quella vendita e l'impiego quasi totale di quell'importo per la costituzione di una società francese, mentre Moraldo era detenuto, che per il 40% delle quote era stato fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo, dunque, si sottrae al confronto con le articolate argomentazioni sviluppate in sentenza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 4 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena applicata dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuta equa dal giudice senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nella sentenza impugnata, non avrebbe motivato i passaggi logici attraverso i quali avrebbe ritenuto equa la pena prospettata dalle parti e, in particolare, non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la pena non era stata contenuta nel minimo edittale.

5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto esula dal perimetro circoscritto di ricorribilità per cassazione delineato dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

E', infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla carenza della dimostrazione della sproporzione del valore dell'immobile rispetto alla capacità reddituale lecita della ricorrente e dell'intestazione fittizia dell'immobile.

7. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

Nella sentenza impugnata la dimostrazione dell'intestazione fittizia dell'immobile confiscato alla ricorrente è il frutto di una coerente ed esaustiva lettura delle risultanze delle indagini.

Il giudice ha ravvisato l'esistenza di una stabile relazione affettiva tra i due ricorrenti sin dalla fine del 2018, mettendo in risalto l'intensità dei contatti telefonici intercorsi tra gli stessi, valorizzando la presenza della donna all'atto della perquisizione, il godimento di permessi di colloquio permanente della stessa con il detenuto Moraldo.

È stata, inoltre, sondata la capacità economica della ricorrente, tenendo conto anche delle entrate provenienti dalla attività lavorativa e dall'ex coniuge ed evidenziando il significativo divario del prezzo dell'immobile rispetto alla propria capacità reddituale e l'assenza di dati documentali circa il possesso di provviste accumulate all'estero, solo dichiarate. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha anche congruamente sottolineato, quanto alla riferibilità reale dell'immobile confiscato al Moraldo, la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto e ristrutturazione dalla sua prolungata attività delittuosa nel settore degli stupefacenti, il protagonismo dell'imputato nel seguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, confermato dalla presenza al rogito notarile, quale procuratore della ricorrente, proprio dell'imprenditore incaricato dei lavori dal Moraldo, le modalità di pagamento del prezzo avvenuto, apparentemente, con la dazione di un assegno privo di fondi e mai incassato e, in realtà, in contanti, l'intestazione solo formale delle quote della società francese di Moraldo alla Tsiarskikh rivelata dai flussi economici, la consuetudine dell'imputato, già accertata in passato, di ricorrere a prestanomi per i suoi investimenti immobiliari.

Si tratta di un iter argomentativo compiuto e conforme alle previsioni normative in materia di confisca allargata, che rende evidente l'aspecificità delle censure difensive.

8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sui presupposti della confisca, in quanto gli elementi indicati nella sentenza non sarebbero sintomatici di convivenza ma si giustificherebbero con la relazione sentimentale in essere.

9. Il motivo, dedotto in termini puramente assertivi, è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di cassazione a pervenire ad un nuovo esame degli elementi probatori.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).10.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via.equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30 settembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia in carcere, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 385 cod. pen., contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, unificati dalla continuazione anche con il fatto giudicato dalla sentenza del Tribunale di Imperia dell'il giugno 2020, divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, disposto la confisca della somma di C. 8.800,00 rinvenuta nell'abitazione dell'imputato e dell'immobile sito in Sanremo via [OSCURATO:PERSONA] 60, int. 5, •intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuto riferibile al Moraldo, restituendo alla medesima la somma in sequestro di C. 11.350,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Moraldo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca facoltativa, quale profitto del reato, della somma di denaro disposta dal giudice nonostante la produzione documentale che avrebbe attestato la lecita provenienza della somma medesima, quale parte di un importo più consistente, C. 33.000,00, ricavato dalla vendita di un box in Francia, a meno di quattro mesi dal commesso reato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena proposta dalle parti, in quanto ritenuta equa dal giudice senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, non avrebbe esplicitato i passaggi logici attraverso i quali avrebbe ritenuto equa la pena prospettata dalle parti e, in particolare, non avrebbe precisato le ragioni per le quali la pena non era stata contenuta nel minimo edittale. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Tsiarskikh, ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l'annullamento. 3.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta disponibilità dell'immobile confiscato al Moraldo. Rileva la difesa che: - la ricorrente intrattiene una relazione sentimentale con il Moraldo solo dal 2019, senza alcuna convivenza, né cointeressenza economica; - gode di una «notevole disponibilità economica» derivata dalla famiglia di origine, dall'ex coniuge e dall'attività lavorativa svolta in Bielorussia, disponibilità che, negli anni, ha progressivamente trasferito in Italia; - tale provvista era stata investita nell'acquisto dell'immobile in questione, versando il corrispettivo, effettivamente, in contanti, ma solo perché l'assegno non era risultato coperto; - il Moraldo non aveva partecipato in alcun modo al pagamento del prezzo dell'immobile e si era limitato ad aiutarla per la ristrutturazione e con l'amministratore del condominio, avendo la ricorrente difficoltà con la lingua italiana. Le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile in questione sarebbero, dunque, di provenienza lecita, in quanto facenti parte del proprio patrimonio personale, e difetterebbe l'effettiva disponibilità del bene confiscato da parte del Moraldo. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sui presupposti della confisca giacché gli elementi indicati nella sentenza non sarebbero sintomatici di convivenza, ma si giustificherebbero con la relazione sentimentale in essere. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore del Moraldo denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca facoltativa, quale profitto del reato, della somma di denaro disposta dal giudice nonostante la produzione documentale che avrebbe attestato la lecita provenienza della somma di 8.000 euro, quale parte del più consistente importo di €. 33.000,00, ricavato dalla vendita di un box in Francia, a meno di quattro mesi dal commesso reato. Ad avviso del ricorrente, dunque, difetterebbe nella motivazione della sentenza impugnata la dimostrazione processuale del nesso di derivazione tra la commissione del reato e l'utilità conseguita. 3. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico.Occorre preliminarmente rilevare che la confisca della somma in sequestro è stata disposta non quale profitto del reato, in forza dell'art. 240 cod. pen., ma in attuazione della disciplina della c.d. confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 240 bis cod. pen. e, dunque, è assolutamente irrilevante il tema dedotto dal ricorrente relativamente al difetto di pertinenzialità del bene confiscato rispetto al reato per il quale si procede. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, peraltro, congruamente motivato sulla sussistenza dei requisiti per disporre la confisca per sproporzione della somma di C. 8.800,00 rinvenuta, all'atto dell'arresto in flagranza dell'imputato, nel corso della perquisizione effettuata il 7 aprile 2020, nel domicilio ove il medesimo si trovava agli arresti domiciliari per altro arresto eseguito in data 29 febbraio 2020. Il giudice nella sentenza impugnata ha richiamato gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti sulla situazione reddituale del Moraldo, ha evidenziato la sproporzione economica tra entrate e uscite, che rendeva ingiustificato il possesso della somma di denaro sequestrata, e ha ricordato anche le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alle proprie difficoltà finanziarie. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, rilevato che, nella precedente perquisizione domiciliare del 29 febbraio 2020, era stata rinvenuta nell'abitazione del Moraldo la somma di C. 5.000,00 e questo dato probatorio rendeva ancora più inverosimile la deduzione difensiva dell'origine lecita della somma da ultimo sequestrata, in ragione dello stato detentivo del Moraldo e del lasso di tempo decorso (un solo mese) dal precedente sequestro. Il giudice si è misurato anche con le allegazioni difensive, tese a dimostrare che il denaro in sequestro costituisse una parte del provento della vendita di un box a Mentone, ricostruendo in modo puntuale, sulla base delle investigazioni effettuate nel procedimento penale per l'omicidio di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato aveva comuni interessi economici, il flusso del ricavato di quella vendita e l'impiego quasi totale di quell'importo per la costituzione di una società francese, mentre Moraldo era detenuto, che per il 40% delle quote era stato fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, dunque, si sottrae al confronto con le articolate argomentazioni sviluppate in sentenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 4 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena applicata dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuta equa dal giudice senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nella sentenza impugnata, non avrebbe motivato i passaggi logici attraverso i quali avrebbe ritenuto equa la pena prospettata dalle parti e, in particolare, non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la pena non era stata contenuta nel minimo edittale. 5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto esula dal perimetro circoscritto di ricorribilità per cassazione delineato dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. E', infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla carenza della dimostrazione della sproporzione del valore dell'immobile rispetto alla capacità reddituale lecita della ricorrente e dell'intestazione fittizia dell'immobile. 7. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Nella sentenza impugnata la dimostrazione dell'intestazione fittizia dell'immobile confiscato alla ricorrente è il frutto di una coerente ed esaustiva lettura delle risultanze delle indagini. Il giudice ha ravvisato l'esistenza di una stabile relazione affettiva tra i due ricorrenti sin dalla fine del 2018, mettendo in risalto l'intensità dei contatti telefonici intercorsi tra gli stessi, valorizzando la presenza della donna all'atto della perquisizione, il godimento di permessi di colloquio permanente della stessa con il detenuto Moraldo. È stata, inoltre, sondata la capacità economica della ricorrente, tenendo conto anche delle entrate provenienti dalla attività lavorativa e dall'ex coniuge ed evidenziando il significativo divario del prezzo dell'immobile rispetto alla propria capacità reddituale e l'assenza di dati documentali circa il possesso di provviste accumulate all'estero, solo dichiarate. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha anche congruamente sottolineato, quanto alla riferibilità reale dell'immobile confiscato al Moraldo, la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto e ristrutturazione dalla sua prolungata attività delittuosa nel settore degli stupefacenti, il protagonismo dell'imputato nel seguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, confermato dalla presenza al rogito notarile, quale procuratore della ricorrente, proprio dell'imprenditore incaricato dei lavori dal Moraldo, le modalità di pagamento del prezzo avvenuto, apparentemente, con la dazione di un assegno privo di fondi e mai incassato e, in realtà, in contanti, l'intestazione solo formale delle quote della società francese di Moraldo alla Tsiarskikh rivelata dai flussi economici, la consuetudine dell'imputato, già accertata in passato, di ricorrere a prestanomi per i suoi investimenti immobiliari. Si tratta di un iter argomentativo compiuto e conforme alle previsioni normative in materia di confisca allargata, che rende evidente l'aspecificità delle censure difensive. 8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sui presupposti della confisca, in quanto gli elementi indicati nella sentenza non sarebbero sintomatici di convivenza ma si giustificherebbero con la relazione sentimentale in essere. 9. Il motivo, dedotto in termini puramente assertivi, è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di cassazione a pervenire ad un nuovo esame degli elementi probatori. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).10. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via.equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib
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