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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11114/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo f3-ì 14~1I difensore "- Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che il 17/09/2021 ha confermato in punto responsabilità, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati di usura aggravata ed estorsione

2. Deduce il ricorrente:

2.1. violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva (perizia tecnico contabile) al fine di accertare il superamento del tasso soglia e l'esatto importo dei prestiti;

2.2. vizio della motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'usura di cui al punto B8) si sottolinea la contraddittorietà, le imprecisione e l'incertezza delle dichiarazioni del Bonetti per quanto riguarda sia l'accordo iniziale che la durata del prestito;

2.3. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo all'estorsione contestata al capo C) attesa l'assenza di prove delle minacce e l'esistenza di una pretesa legittima in considerazione della quale la Corte avrebbe dovuto semmai ritenere il fatto qualificato ai sensi dell'articolo 393 codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile

4. Con i motivi sub 1) e 2) il ricorrente reitera questioni già sollevate avanti il giudice d'appello e da questi disattese con motivazione giuridicamente corretta, coerente e logica.

4.1. Con riguardo alla lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, (perizia tecnico-contabile per l'accertamento dell'esistenza dei tassi usurari) non può che richiamarsi l'orientamento espresso da sezioni unite n. 39746/17 quanto al rapporto tra prova decisiva ed accertamento peritale, e osservarsi che la doglianza è genericamente ripropositiva di tema già, pur sinteticamente, respinto dalla Corte d'appello con coerente rinvio a quanto spiegato al riguardo dal tribunale circa la sufficienza della C.T.P.M. (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

4.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocull della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato /7/v sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali.

5. Con riguardo al terzo motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica del reato di cui al capo C) deve osservarsi che la Corte d'appello ha dato conto con motivazione logica e coerente di come le intercettazioni fra gli imputati (Giocondo e Piolatto) costituiscono un pieno riscontro, oltre ad essere delle prove autonome, sia dall'usura a monte e quindi della natura illecita del profitto estorsivo, sia dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso e violento dei due (Giocondo e Piolatto) nei confronti della vittima.

6. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale ed è la somma di euro 3000 alla cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo f3-ì 14~1I difensore "- Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che il 17/09/2021 ha confermato in punto responsabilità, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati di usura aggravata ed estorsione 2. Deduce il ricorrente: 2.1. violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva (perizia tecnico contabile) al fine di accertare il superamento del tasso soglia e l'esatto importo dei prestiti; 2.2. vizio della motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'usura di cui al punto B8) si sottolinea la contraddittorietà, le imprecisione e l'incertezza delle dichiarazioni del Bonetti per quanto riguarda sia l'accordo iniziale che la durata del prestito; 2.3. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo all'estorsione contestata al capo C) attesa l'assenza di prove delle minacce e l'esistenza di una pretesa legittima in considerazione della quale la Corte avrebbe dovuto semmai ritenere il fatto qualificato ai sensi dell'articolo 393 codice penale. 3. Il ricorso è inammissibile 4. Con i motivi sub 1) e 2) il ricorrente reitera questioni già sollevate avanti il giudice d'appello e da questi disattese con motivazione giuridicamente corretta, coerente e logica. 4.1. Con riguardo alla lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, (perizia tecnico-contabile per l'accertamento dell'esistenza dei tassi usurari) non può che richiamarsi l'orientamento espresso da sezioni unite n. 39746/17 quanto al rapporto tra prova decisiva ed accertamento peritale, e osservarsi che la doglianza è genericamente ripropositiva di tema già, pur sinteticamente, respinto dalla Corte d'appello con coerente rinvio a quanto spiegato al riguardo dal tribunale circa la sufficienza della C.T.P.M. (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). 4.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocull della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato /7/v sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. 5. Con riguardo al terzo motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica del reato di cui al capo C) deve osservarsi che la Corte d'appello ha dato conto con motivazione logica e coerente di come le intercettazioni fra gli imputati (Giocondo e Piolatto) costituiscono un pieno riscontro, oltre ad essere delle prove autonome, sia dall'usura a monte e quindi della natura illecita del profitto estorsivo, sia dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso e violento dei due (Giocondo e Piolatto) nei confronti della vittima. 6. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale ed è la somma di euro 3000 alla cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore
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