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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 37619/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO dì PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 16 ottobre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Palermo il 21 giugno 2017 in relazione a reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione Enel), contestato come commesso il 27 aprile 2017.

La Corte palermitana ha ravvisato gli estremi dell'inammissibilità e, in specie, della genericità nel gravame proposto per conto del Giammona e nel fatto che l'appello di quest'ultimo non si era di fatto confrontato con il percorso argomentativo alla base della sentenza impugnata, a fronte dell'espresso riferimento, nella sentenza di primo grado, ad univoci elementi di prova a carico dell'imputato.

2. Avverso la prefata dr.c115=22Cinsorge il Giammona, con atto articolato in un unico motivo di doglianza, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale.

Ripercorrendo i contenuti salienti del proprio atto di gravame, il deducente evidenzia che la doglianza formulata nell'atto d'appello, che riguardava sia l'indicazione dello stesso imputato quale responsabile del reato, che l'aggravante della violenza sulle cose, era tutt'altro che generica, a fronte peraltro di una sentenza di primo grado che era, essa sì, affetta da genericità nell'indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base della condanna.

In tal senso, secondo il ricorrente, é stato travisato dalla Corte territoriale il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli, che introduce un criterio di diretta proporzionalità fra specificità della sentenza impugnata e atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

1.1. Va in primo luogo constatato che la doglianza del ricorrente si riferisc in buona sostanzat,a1 fatto che, secondo la Corte di merito, le lagnanze espresse con l'atto d'appello erano state liquidate come generiche mentre in realtà esse avrebbero avuto un contenuto di espressa e argomentata censura dell'affermazione di penale responsabilità del Giammona.

Tuttavia, in primo luogo, la Corte distrettuale - pur dichiarando l'inammissibilità dell'appello all'esito di un giudizio di cognizione, anziché provvedere in limine e d'ufficio con ordinanza - chiarisce perfettamente che l'odierno ricorrente, nell'appellare la sentenza di primo grado, non si era in alcun modo confrontato con le prove enunciate nella pronunzia del Tribunale palermitano, ed in specie con il fatto che l'allaccio abusivo alla rete Enel - con conseguente erogazione di energia elettrica senza il versamento di alcun corrispettivo - era destinato a servire le molteplici apparecchiature necessarie all'esercizio commerciale (friggitoria e gastronomia) gestito dall'imputato (come da lui stesso ammesso), il quale oltretutto veniva trovato all'interno dell'immobile dai verificatori Enel e partecipava alle operazioni di verifica.

In secondo luogo, omettendo di richiamare quali sarebbero stati i punti di concreta frizione fra il decisum del giudice di primo grado e l'oggetto delle censure formulate con l'appello, il ricorrente incorre eo ipso in una palese genericità dell'odierno atto d'impugnazione.

Nel dichiarare inammissibile l'appello, in definitiva, la Corte palermitana non ha fatto altro che prendere atto che l'odierno ricorrente non si é confrontato con il reale contenuto argomentativo della sentenza di primo grado, trascurando completamente la motivazione in punto di valutazione delle prove.

Ciò si é tradotto, di fatto, in una radicale aspecificità dei motivi d'appello, poiché in tal modo non sono state affrontate le reali ragioni su cui la decisione di primo grado era stata impugnata; aspecificità alla quale, si ripete, si é sovrapposta la genericità dell'odierno ricorso.

In tal senso, e per raffrontare le conclusioni dianzi esposte con il percorso argomentativo seguìto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825/2017 del 27 ottobre 2017, ric.

Galtelli, nel motivo di appello dichiarato inammissibile dalla Corte aquilana e oggetto dell'odierna doglianza sono ravvisabili tanto il difetto di "specificità intrinseca" (in base al quale sono pacificamente considerati inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto), quanto il difetto della cosiddetta "specificità estrinseca" (che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Ro; a il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ::, - es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO dì PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 16 ottobre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Palermo il 21 giugno 2017 in relazione a reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione Enel), contestato come commesso il 27 aprile 2017. La Corte palermitana ha ravvisato gli estremi dell'inammissibilità e, in specie, della genericità nel gravame proposto per conto del Giammona e nel fatto che l'appello di quest'ultimo non si era di fatto confrontato con il percorso argomentativo alla base della sentenza impugnata, a fronte dell'espresso riferimento, nella sentenza di primo grado, ad univoci elementi di prova a carico dell'imputato. 2. Avverso la prefata dr.c115=22Cinsorge il Giammona, con atto articolato in un unico motivo di doglianza, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale. Ripercorrendo i contenuti salienti del proprio atto di gravame, il deducente evidenzia che la doglianza formulata nell'atto d'appello, che riguardava sia l'indicazione dello stesso imputato quale responsabile del reato, che l'aggravante della violenza sulle cose, era tutt'altro che generica, a fronte peraltro di una sentenza di primo grado che era, essa sì, affetta da genericità nell'indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base della condanna. In tal senso, secondo il ricorrente, é stato travisato dalla Corte territoriale il dictum delle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli, che introduce un criterio di diretta proporzionalità fra specificità della sentenza impugnata e atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. 1.1. Va in primo luogo constatato che la doglianza del ricorrente si riferisc in buona sostanzat,a1 fatto che, secondo la Corte di merito, le lagnanze espresse con l'atto d'appello erano state liquidate come generiche mentre in realtà esse avrebbero avuto un contenuto di espressa e argomentata censura dell'affermazione di penale responsabilità del Giammona. Tuttavia, in primo luogo, la Corte distrettuale - pur dichiarando l'inammissibilità dell'appello all'esito di un giudizio di cognizione, anziché provvedere in limine e d'ufficio con ordinanza - chiarisce perfettamente che l'odierno ricorrente, nell'appellare la sentenza di primo grado, non si era in alcun modo confrontato con le prove enunciate nella pronunzia del Tribunale palermitano, ed in specie con il fatto che l'allaccio abusivo alla rete Enel - con conseguente erogazione di energia elettrica senza il versamento di alcun corrispettivo - era destinato a servire le molteplici apparecchiature necessarie all'esercizio commerciale (friggitoria e gastronomia) gestito dall'imputato (come da lui stesso ammesso), il quale oltretutto veniva trovato all'interno dell'immobile dai verificatori Enel e partecipava alle operazioni di verifica. In secondo luogo, omettendo di richiamare quali sarebbero stati i punti di concreta frizione fra il decisum del giudice di primo grado e l'oggetto delle censure formulate con l'appello, il ricorrente incorre eo ipso in una palese genericità dell'odierno atto d'impugnazione. Nel dichiarare inammissibile l'appello, in definitiva, la Corte palermitana non ha fatto altro che prendere atto che l'odierno ricorrente non si é confrontato con il reale contenuto argomentativo della sentenza di primo grado, trascurando completamente la motivazione in punto di valutazione delle prove. Ciò si é tradotto, di fatto, in una radicale aspecificità dei motivi d'appello, poiché in tal modo non sono state affrontate le reali ragioni su cui la decisione di primo grado era stata impugnata; aspecificità alla quale, si ripete, si é sovrapposta la genericità dell'odierno ricorso. In tal senso, e per raffrontare le conclusioni dianzi esposte con il percorso argomentativo seguìto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825/2017 del 27 ottobre 2017, ric. Galtelli, nel motivo di appello dichiarato inammissibile dalla Corte aquilana e oggetto dell'odierna doglianza sono ravvisabili tanto il difetto di "specificità intrinseca" (in base al quale sono pacificamente considerati inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto), quanto il difetto della cosiddetta "specificità estrinseca" (che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro; a il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ::, - es