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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43884/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen., in continuazione.

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione per la mancata indicazione delle circostanze dalle quali sarebbe emersa la prova della colpevolezza per i reati contestati, con particolare riferimento alla riconducibilità della merce a Diagne e alla contraffazione del marchio, così eludendosi le questioni poste nel gravame.A sostegno dell'assunto vengono illustrate le ragioni per cui gli elementi -raccolti non potevano considerarsi sufficienti per l'affermazione di colpevolezza.

1.2. Omessa motivazione con riguardo alla dedotta grossolanità del falso e conseguente inidoneità della condotta dell'imputato a ledere la fede pubblica.

A tal riguardo il ricorrente deduce che la Corte di appello ha affermato l'ininfluenza della grossolanità del falso, senza spiegare le ragioni di quanto in tal senso ritenuto.

1.3. Omessa motivazione con riguardo alla possibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e al concorso materiale di questa ipotesi di reato con quello di cui all'art. 474, cod.pen. 2.

In data 08/10/2021 l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Diagne, ha fatto pervenire una memoria con la quale ha esposto ulteriori argomentazioni a supporto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La manifesta infondatezza attiene, anzitutto, alla denuncia di omessa motivazione, smentita dalla lettura della sentenza della Corte di appello, che ha dato puntuale e adeguata risposta a tutti i quesiti sollevati con il gravame.

1.2. La manifesta infondatezza appena rilevata è strettamente correlata alla aspecificità del ricorso, che non si confronta con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata e si risolve nella mera reiterazione delle medesime questioni di merito -relative alla rilevanza del falso grossolano, alla configurabilità del concorso materiale tra il delitto di cui all'art. 648, cod.pen. e quello di cui all'art. 474, cod.pen.- affrontate e risolte dalla Corte di appello.

A tal riguardo, invero, la Corte di appello: ha richiamato l'assolutamente prevalente orientamento di legittimità che ha chiarito che la grossolanità del falso non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 474, cod.pen. (cfr. da ultimo, tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275814 - 01); ha ribadito che «il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore», (così, tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01).

A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di- merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

1.3. A ciò si aggiunga che il ricorso non è neanche correlato alla sentenza impugnata, ove si evidenzi che con esso la ricorrente aspira a raggiungere un risultato già riconosciutogli, avendo denunciato un'omessa motivazione quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. che, in realtà, era stata riconosciuta dal giudice di primo grado e, anzi, già contestata nell'imputazione.

Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si realizza non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle - spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen., in continuazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione per la mancata indicazione delle circostanze dalle quali sarebbe emersa la prova della colpevolezza per i reati contestati, con particolare riferimento alla riconducibilità della merce a Diagne e alla contraffazione del marchio, così eludendosi le questioni poste nel gravame.A sostegno dell'assunto vengono illustrate le ragioni per cui gli elementi -raccolti non potevano considerarsi sufficienti per l'affermazione di colpevolezza. 1.2. Omessa motivazione con riguardo alla dedotta grossolanità del falso e conseguente inidoneità della condotta dell'imputato a ledere la fede pubblica. A tal riguardo il ricorrente deduce che la Corte di appello ha affermato l'ininfluenza della grossolanità del falso, senza spiegare le ragioni di quanto in tal senso ritenuto. 1.3. Omessa motivazione con riguardo alla possibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e al concorso materiale di questa ipotesi di reato con quello di cui all'art. 474, cod.pen. 2. In data 08/10/2021 l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Diagne, ha fatto pervenire una memoria con la quale ha esposto ulteriori argomentazioni a supporto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene, anzitutto, alla denuncia di omessa motivazione, smentita dalla lettura della sentenza della Corte di appello, che ha dato puntuale e adeguata risposta a tutti i quesiti sollevati con il gravame. 1.2. La manifesta infondatezza appena rilevata è strettamente correlata alla aspecificità del ricorso, che non si confronta con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata e si risolve nella mera reiterazione delle medesime questioni di merito -relative alla rilevanza del falso grossolano, alla configurabilità del concorso materiale tra il delitto di cui all'art. 648, cod.pen. e quello di cui all'art. 474, cod.pen.- affrontate e risolte dalla Corte di appello. A tal riguardo, invero, la Corte di appello: ha richiamato l'assolutamente prevalente orientamento di legittimità che ha chiarito che la grossolanità del falso non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 474, cod.pen. (cfr. da ultimo, tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275814 - 01); ha ribadito che «il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore», (così, tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01). A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di- merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. A ciò si aggiunga che il ricorso non è neanche correlato alla sentenza impugnata, ove si evidenzi che con esso la ricorrente aspira a raggiungere un risultato già riconosciutogli, avendo denunciato un'omessa motivazione quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. che, in realtà, era stata riconosciuta dal giudice di primo grado e, anzi, già contestata nell'imputazione. Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si realizza non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle - spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43884/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris