CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti” (Sez. 2, Sentenza n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947); - il secondo motivo è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto totalmente inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, che ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con la doppia motivazione che la fattispecie contestata non consente l’applicazione del beneficio e che non sussistono i presupposti per riqualificarla in un reato minore, e che in ogni caso il fatto non può ritenersi tenue, mentre il ricorso non prende posizione su tali argomenti, e si limita a contrastare un giudizio di non occasionalità della condotta dell’imputato che non è contenuto nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025